GDL 7/11: NESSUNA RIDUZIONE DEL CANONE SE L' INQUILINO HA IMPEDITO L' ACCESSO AGLI
ARTIGIANI
Ufficio di conciliazione di Massagno in re S. e c./M. del 29 novembre 2001
11. art. 259d CO
NESSUNA RIDUZIONE DEL CANONE SE L' INQUILINO HA IMPEDITO L' ACCESSO AGLI ARTIGIANI
Dal principio cardine che fonda l' obbligo per ogni parte di esercitare i propri diritti nel rispetto delle regole della buona fede discende che il conduttore non può postulare la riduzione del canone per difetti allorquando ha impedito l' accesso agli artigiani incaricati dal locatore di riparare i difetti di lieve/media gravità da lui segnalati.
Ufficio di conciliazione di Massagno in re S. e c./M. del 29 novembre 2001
Estratto dai considerandi:
Omissis
Accertata l' esistenza dei difetti , occorre stabilire in che misura possa essere concessa una riduzione proporzionale della pigione. L' ammontare della riduzione va determinato in analogia ai principi che reggono l' azione estimatoria nel contratto di vendita (Higi , Commentario zurighese , n. 12 ad art. 259d CO). Ciò presuppone accertamenti di tipo peritale che sfuggono di principio al potere cognitivo dell' Ufficio di conciliazione.
Si tratta a ben vedere di difetti di lieve/media entità che , senza escludere o diminuire l' idoneità della cosa all' uso cui è destinata , ne possono ostacolare il godimento. Ciò nonostante sono indubbiamente a carico del locatore.
I locatori ritengono che ogni riduzione sia da escludere per il fatto che i conduttori hanno impedito agli artigiani di eseguire i lavori (doc. 3 , 4 , 8).
Giusta l' art. 2 cpv. 1 CC ogni parte deve tenere un comportamento conforme alle regole della buona fede. Qualora le persone siano legate da una relazione giuridica , ognuna di esse deve esercitare i propri diritti secondo le regole della buona fede.
Nella fattispecie questo Ufficio ritiene sia contrario alla buona fede pretendere da un lato una riduzione per difetti senza dall' altro permettere al locatore o a i suoi artigiani di procedere all' eliminazione.
10.Riassumendo , questo Ufficio ammette l' esistenza di difetti che , seppure di esigua entità hanno giustificato il deposito della pigione ai sensi dell' art. 259g CO. A causa del comportamento ostativo dei conduttori , non ritiene esservi spazio per una riduzione della pigione ai sensi dell' art. 259d CO.