GDL 7/08: CONDIZIONI GENERALI CHE CONTEMPLANO L' IMPEGNO A RIMBORSARE LA QUOTA-PARTE
DI SUSSIDI NON PIÙ CORRISPOSTA
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello in re P. SA/G. del 31
luglio 2001
8. artt. 257 CO e 82 LEF
CONDIZIONI GENERALI CHE CONTEMPLANO L' IMPEGNO A RIMBORSARE LA QUOTA-PARTE DI SUSSIDI NON PIÙ CORRISPOSTA
Allorquando le condizioni generali (riconosciute dalle parti con la propria firma quale parte integrante del contratto locativo) contengono l' impegno del conduttore ad assumersi a proprio carico , con effetto retroattivo , la quota-parte di sussidio non più corrisposta , si è in presenza di un riconoscimento di debito per il rimborso dei sussidi non più erogati.
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello in re P. SA/G. del 31 luglio 2001
Estratto dai considerandi:
In diritto:
1.a)La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF , che non è definita dalla legge , implica necessariamente il riconoscimento da parte dell' escusso o del suo rappresentante di un' obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta , Il rigetto provvisorio dell' opposizione nella prassi giudiziaria ticinese , in Rep. 1989 , 338 con riferimenti).
b) Omissis
Dalla documentazione agli atti risulta che le parti il 24 dicembre 1997 (doc. B) hanno sottoscritto un contratto di locazione relativo ad un appartamento di 3 1/2 locali da adibire ad abitazione familiare per due persone con inizio della locazione per il 1° aprile 1988.
Il punto 6 del contratto , intitolato "Canone di locazione" , che prevede una pigione mensile di fr. 659.-- oltre a fr. 140.-- quale acconto per le spese accessorie , rinvia agli allegati 1 e 2. Inoltre le parti , in calce al doc. B , hanno riconosciuto le Condizioni generali e il Regolamento della casa come parte integrante del contratto.
d)Il punto 6.1 delle Condizioni generali concernenti gli Stabili o appartamenti sussidiati prevede quanto segue:
"Il locatario è a conoscenza che l' oggetto di questo contratto è sussidiato. Qualora durante la validità del presente contratto il sussidio concesso venisse a cadere in parte o totalmente , sia a seguito di modifica del reddito e/o della sostanza del locatario e conviventi , sia a seguito di modifica delle condizioni di sussidiamento , sia per qualsivoglia altro motivo imputabile al locatario , questi si impegna ad assumere a proprio carico la quota-parte di sussidio non più corrisposta al locatore , e ciò con effetto dal momento in cui il sussidio è cessato , quindi anche eventualmente con effetto retroattivo , indipendentemente dai termini contrattuali. Se il locatario non farà fronte all' obbligo qui assunto , il locatore potrà disdire il contratto di locazione per la fine del più prossimo trimestre , con un mese di preavviso. Il locatario è a conoscenza che l' autorità sussidiante richiede periodicamente la produzione di documentazione per il controllo delle condizioni economiche atte a stabilire se il sussidio è ancora o meno dovuto. Il locatario si impegna a far tenere al locatore copia di tale documentazione , in ogni tempo , per suo controllo".
Il 9 febbraio 1988 le parti hanno sottoscritto gli allegati al contratto di locazione denominati 1 e 2. L' allegato 1 concerne le "Condizioni finanziarie e personali degli inquilini per beneficiare degli aiuti federali e cantonali" , mentre l' allegato 2 indica gli aiuti federali e cantonali. All' art. 203 dell' allegato 2 relativo alla "Pigione" viene rilevato quanto segue:
"…………..
VALIDITÀ dal
DATA
1.04.98
pigione con
aiuto di base
federale1' 396.00
Condizionib) sussidio
per beneficiarefederale474.00
del sussidio
vedi all. 1
del 09.02.98c) sussidio
cantonale 263.00
d) pigione netta
senza spese
accessorie 659.00
…….”
Come risulta dalle precedenti considerazioni , le Condizioni generali , riconosciute dall' escussa con la propria firma quale parte integrante del contratto di locazione , contengono l' impegno della parte appellata ad assumersi a proprio carico - per qualsivoglia motivo a lei imputabile - la quota-parte di sussidio non più corrisposta al locatore anche con effetto retroattivo. Questo documento , considerato insieme agli allegati , sottoscritti dall' escussa , 1 e particolarmente 2 , dai quali risultano gli importi del sussidio federale di fr. 474.-- risp. del sussidio cantonale di fr. 263.-- , complessivamente fr. 737.-- , costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF dei predetti importi con effetto retroattivo per il caso in cui i predetti sussidi non fossero stati più corrisposti. Ritenuto che , come risulta dallo scritto 26 luglio 1999 (doc. E) , i sussidi federali e cantonali dall' inizio della locazione per il 1°aprile 1988 fino al 31 luglio 1999 (16 mesi) non sono stati concessi , superando il reddito dell' escussa il limite di fr. 50' 000.-- , sulla base dei predetti documenti è dato il riconoscimento di debito da parte del conduttore per l' importo di fr. 737.-- al mese per 16 mesi , complessivamente per fr. 11' 792.-- oltre interessi al 7% dal 1° settembre 1999.
La sentenza pretorile va quindi in tal senso riformata.