GDL 5/32: DISDETTA PER PROBLEMI DI SALUTE
Ufficio di conciliazione di Locarno in re eredi fu W./S. del 25 marzo 1999

32. Art. 266g CO

DISDETTA PER PROBLEMI DI SALUTE

Secondo la giurisprudenza, i problemi di salute del conduttore legittimano la disdetta anticipata del contratto per gravi motivi soltanto se la malattia è in nesso causale con l'impossibilità di utilizzare l'appartamento.

Ufficio di conciliazione di Locarno in re eredi fu W./S. del 25 marzo 1999

Estratto dai considerandi:

Tra le parti è in vigore un contratto di locazione per un appartamento in via Monte Bré a Locarno. La locazione inizia il 1° aprile 1995 e ha quale prima scadenza di disdetta il 31 marzo 2000. Il termine di preavviso è di 6 mesi.

In data 15 febbraio 1999 la conduttrice notifica la disdetta con effetto al 31 maggio 1999. La disdetta è data per gravi motivi di salute.

Con istanza 1° marzo 1999 la parte locatrice contesta la disdetta e chiede il rispetto della prossima scadenza contrattuale del 31 marzo 2000;

Preso atto che durante la seduta conciliativa del 25 marzo 1999 le parti non hanno raggiunto un accordo bonale; spetta pertanto alla presente Commissione prendere una decisione sull'istanza;

Considerato che, secondo l'art. 266g cpv. 1 CO, ciascuna delle parti può, per motivi gravi che rendono incomportabile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi;

ritenuto che secondo la dottrina e la giurisprudenza i motivi di salute per poter essere considerati gravi ai sensi dell'art. 266g CO devono avere un nesso causale con l'impossibilità di utilizzare l'abitazione;

preso atto che lo stato di salute di cui al certificato medico presentato dalla conduttrice non costituisce un motivo grave da rendere impossibile la continuazione del rapporto di locazione;

richiamato l'art. 266a cpv. 2 CO il quale prevede che se il termine o la scadenza di disdetta non sono osservati, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta;

visto che nella fattispecie la prima scadenza utile di disdetta è il 31 marzo 2000;

richiamato l'art. 264 CO che permette al conduttore di liberarsi dagli obblighi contrattuali prima di questo termine se presenta al locatore un subentrante solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore e disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.