GDL 5/25: COMPETENZA DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE
Ufficio di conciliazione di Massagno in re C./P. del 25 marzo 1999
25. Art. 259i CO
COMPETENZA DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE
L'Ufficio di conciliazione dispone di potere decisionale in merito alle pretese
del conduttore in ordine a pretesi difetti dell'ente locato soltanto se questi ha
depositato il canone locativo.
Se ciò non è avvenuto, l'Ufficio può accertare soltanto la mancata intesa tra le
parti.
Ufficio di conciliazione di Massagno in re C./P. del 25 marzo 1999
Estratto dai considerandi:
. Il conduttore ha segnalato in data 12.1.1999 alla locatrice un difetto all'ente da lui locato, dovuto al funzionamento errato dell'aerazione dello stabile, in modo che, in una camera del suo appartamento si concentrano odori di cucina ed altri, rendendolo inabitabile.
. In data 23.1.1999 il conduttore ha disdetto il contratto di locazione con effetto immediato, riservandosi di far valere contro la locatrice ogni danno per gli inconvenienti subiti a causa degli odori che infestano il suo appartamento.
. La locatrice non si è opposta alla disdetta, riservandosi di entrare nel merito di un risarcimento una volta note le cause del disagio (doc. F).
. In data 9.2.1999 il conduttore ha annunciato alla locatrice il deposito della pigione presso questo Ufficio. Egli ha confermato questa intenzione anche all'Ufficio di conciliazione con il suo scritto 22.2.1999.
. Il conduttore non ha però depositato la pigione. In sede di udienza il conduttore ha confermato la propria intenzione di lasciare al più presto l'ente locato e di non aver interesse alle proposte formulate dalla locatrice con gli scritti 15.2.1999 e 24.2.1999, con l'intento di scoprire la causa degli odori, riservandosi il risarcimento dei danni.
. Secondo l'art. 259i CO se le parti non raggiungono un'intesa l'Ufficio di conciliazione decide sulle pretese delle parti e sulla destinazione delle pigioni depositate. La decisone sulle pretese delle parti presuppone che le pretese siano fatte valere nell'ambito della procedura di deposito della pigione (Higi; Zürcher Kommentar, no. 26 ad art. 259I CO).
. Nella presente fattispecie, mancando il deposito della pigione, questo Ufficio ha una competenza unicamente conciliativa. Avendo le parti manifestato con chiarezza l'impossibilità di trovare un accordo, questo Ufficio non può che constatare la mancata intesa e rimandare la parte che persiste nelle proprie richieste al competente Giudice civile.