GDL 5/10: NON SI PUÒ SVINCOLARE IL DEPOSITO CAUZIONALE SE NON E' ANCORA TRASCORSO UN ANNO DELLA FINE DELLA LOCAZIONE
Ufficio di conciliazione di Locarno in re R./M. dell' 8 aprile 1999

10. Art. 257e CO

NON SI PUÒ SVINCOLARE IL DEPOSITO CAUZIONALE SE NON E' ANCORA TRASCORSO UN ANNO DELLA FINE DELLA LOCAZIONE

Non si può far luogo allo svincolo del deposito di garanzia chiesto dai conduttori se non è ancora trascorso un anno della fine della locazione e se tra le parti è in corso un litigio in merito alle spese accessorie.

Ufficio di conciliazione di Locarno in re R./M. dell' 8 aprile 1999

Estratto dai considerandi:

Tra le parti era in vigore un contratto di locazione per un appartamento in via B. Locarno. La locazione è iniziata il 1. dicembre 1995 ed è terminata il 30 novembre 1998 con la riconsegna dell'appartamento e le relative chiavi.

Con istanza 20 febbraio 1999 i conduttori chiedono lo svincolo del deposito di garanzia di fr. 2'400.-- e contestano i conteggi delle spese accessorie presentati dalla locatrice e relativi ai seguenti periodi: 1.12.1995-31.3.1996; 1.4.1996-30.9.1996; 1.10.1996-31.3.1997; 1.4.1997-30.9.1997; 1.10.1997-30.9.1998. Rilevano di aver già inoltrato alla proprietaria le loro osservazioni in merito ai conteggi con la richiesta di svincolare, entro il 31 gennaio 1999, il deposito di garanzia.

La parte locatrice durante la seduta conciliativa dichiara di essere disposta a svincolare il deposito di garanzia a condizioni che i conduttori saldino il conguaglio delle spese accessorie. Richiama per questo i conteggi inviati alla parte istante.

La controversia relativa alle spese accessorie ha già fatto oggetto di un'istanza da parte della locatrice il 12 ottobre 1998 (istanza Nr. 152/98). In fine della seduta conciliativa del 29 ottobre 1998 le parti decidevano di sospendere la procedura fino al 20 novembre 1998, alfine di permettere alla proprietaria di esaminare i conteggi presentati dai conduttori e successivamente trovare un accordo bonale. In caso di mancato accordo le parti erano avvertite della possibilità di fare istanza al Pretore di Locarno-Città entro 30 giorni dal 20 novembre 1998. Alla Pretura di Locarno-Città nessuna istanza è stata presentata dalle parti;

preso atto che durante la seduta conciliativa del 23 marzo 1999 le parti non hanno raggiunto un accordo bonale, spetta pertanto alla presente Commissione prendere una decisone sull'istanza;

considerato che, durante la seduta conciliativa, la parte locatrice ha proposto che l'Ufficio di conciliazione decida come Tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 6 lett. f. della Legge cantonale di applicazione delle norme federali in materia di locazione del 9 novembre 1992;

ritenuto che, a seguito del rifiuto da parte dei conduttori, la Commissione di conciliazione non può fungere da Tribunale arbitrale e pertanto emanerà la sua decisione come Ufficio di conciliazione;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 lett. d della Legge cantonale citata, nella fattispecie, la Commissione di conciliazione è competente unicamente a decidere sulla liberazione del deposito di garanzia. La controversia inerente i conteggi delle spese accessorie e il relativo conguaglio, nel caso di mancata conciliazione, può essere oggetto di una successiva istanza al Pretore di Locarno-Città;

preso atto che, nella fattispecie, l'Ufficio di conciliazione non può liberare il deposito di garanzia in quanto, oltre ad essere già in corso tra le parti la controversia relativa al conguaglio delle spese accessorie, non è ancora trascorso l'anno dalla fine del rapporto di locazione (art. 257e cpv. 3 CO). Periodo entro il quale il locatore ha la possibilità, prima di svincolare il deposito di garanzia, di far valere eventuali pretese nei confronti del conduttore e procedere, se è il caso, giudizialmente.