GDL 5/01: COMUNIONE EREDITARIA IN QUALITÀ DI LOCATRICE: CHI DEVE INTERVENIRE IN GIUDIZIO ?
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re G./R. del 15 luglio 1999

01. Art. 253 CO

COMUNIONE EREDITARIA IN QUALITÀ DI LOCATRICE: CHI DEVE INTERVENIRE IN GIUDIZIO ?

Poiché una comunione ereditaria non ha in quanto tale capacità di parte, soltanto gli eredi congiuntamente sono legittimati ad intervenire in causa.
Un singolo erede può agire singolarmente soltanto se sono adempiute le condizioni per una gestione d'affari senza mandato, soprattutto nei casi d'urgenza per salvaguardare provvisoriamente gli interessi della comunione, in particolare se deve essere salvaguardato un termine che giunge a scadenza entro breve, oppure quando l'erede in questione è al beneficio di una rinuncia degli altri coeredi ad agire contro un terzo.
Nell'ambito dell'azione di disconoscimento di debito il conduttore può, oltre che opporre eccezioni utili alla sua difesa anche se non sono state formulate in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione, opporre in compensazione altre pretese risarcitorie.

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re G./R. del 15 luglio 1999

Estratto dai considerandi:

In fatto:

A. Le parti hanno sottoscritto in data 14 ottobre 1996 un contratto di locazione di durata indeterminata concernente un locale interrato in Via C. 40 a Losone, per una pigione di fr. 3'600.-- annui da pagare anticipatamente (doc.A).

L'ente locato è stato adibito ad attività ricreative e musicali; con decisione governativa 31 marzo 1993 (doc. M), il C.d.S. ha dichiarato inabitabile lo stabile al mapp. 631 RFD di Losone, ma ha permesso l'uso dei locali, oltre che come deposito e magazzino, anche per esercitare attività musicali.

B. La conduttrice ha notificato la disdetta in data 28 luglio 1997 per il 15 ottobre 1997 che poi è stata dichiarata nulla da questo Pretore poiché tardiva (Inc. n. DI. 97.00388).

Il rapporto di locazione è venuto poi a scadere il 15 ottobre 1998 a seguito della disdetta notificata dal locatore.

C. Il signor R. in data 13 luglio 1998 ha fatto spiccare nei confronti della signora G. un precetto esecutivo per complessivi fr. 3'930.-- (pigioni dei mesi da ottobre 1997 a luglio 1998), al quale è stata interposta opposizione.

Con sentenza 20 ottobre 1998 il Pretore di Locarno-Città ha accolto parzialmente la domanda del locatore, rigettando l'opposizione limitatamente a fr. 2'850.--.

D. Con istanza ex art. 83 LEF all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, la conduttrice ha affermato di non dover pagare l'importo di fr. 2'850.-- poiché l'immobile non è di proprietà del signor R., ma di sua madre e che quindi non era legittimato né a sottoscrivere un contratto di locazione né a far valere delle pretese derivanti da tale contratto. Inoltre la signora G. ha asserito che la pigione non è più dovuta a partire dal mese di aprile 1997 a seguito dell'improvviso manifestarsi di gravi difetti che hanno pregiudicato completamente l'utilizzo del locale (doc. A).

Non essendosi presentata la parte convenuta all'udienza, con decisione 10 dicembre 1998 l'autorità competente ha dichiarato fallito il tentativo di conciliazione.

E. Con la presente istanza la conduttrice chiede che sia integralmente disconosciuto il debito di fr. 2'850.--

In diritto:

1. La causa di disconoscimento di debito di cui all'art. 83 cpv. 2 LEF costituisce un'azione negativa di contenuto materiale tendente all'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria in esecuzione (Gillieron, Poursuite pour dettes et faillites, 1988, pag. 154; Staehlin/Bauer/Staehlin Icomm. Zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, art. 83, N.14).

Secondo una giurisprudenza consolidata nell'ambito di un'azione di disconoscimento di debito non solo è possibile al debitore opporre le eccezione utili alla sua difesa, anche se non sono state avanzate in sede di rigetto dell'opposizione, ma di formulare eventuali altre domande creditorie (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht I, 1984, §21 rz 2; Staehelin/Bauer/Stahehlin, op. cit., art. 83, N. 51; DTF 68 III 85 e 91 II 111; Rep. 1986, 91).

2. Fra le eccezioni liberatorie sollevate, l'istante ha fatto valere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del signor R. per avviare la procedura di incasso delle pretese pigioni scoperte. La signora G. sostiene che unicamente la comunione ereditaria fu G. R., proprietaria dell'immobile sito a Losone, era legittimata a farlo e che quindi né il precetto esecutivo, né l'istanza di rigetto dell'opposizione che stanno a monte della presente causa di disconoscimento di debito potevano essere presentate solo a nome di R..

L'istante mette in dubbio anche la validità del contratto di locazione poiché è stato stipulato solo dal convenuto.

A. Giusta l'art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. Gli eredi hanno dunque la facoltà di nominare un rappresentante convenzionale per amministrare la comunione ereditaria oppure di attribuire questo compito a uno di loro (Guinand/Stettler, Droit civil II, 1995, N. 454; Piotet, Précis de droit successoral, 1988, pag. 121; Tuor/Schnider/Schmid, Das schw. Zivilgesetzbuch, 1995, pag. 538).

Con il termine "disporre" si intende ogni negozio giuridico mediante il quale viene creato un rapporto giuridico. Oggetto della disposizione può essere ogni diritto o rapporto giuridico, come per esempio la stipulazione di un contratto di compravendita o di locazione (Escher, Zürcher Komm., art. 602 CC N. 15; Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, art. 602, N. 15).

Dagli atti risulta che la comunione ereditaria fu G. R. è composta unicamente da F. e G. R..; quest'ultimo è sotto tutela, e suo tutore è il sig. Luca B., Bellinzona (doc. D).

Il contratto di locazione stipulato tra le parti è valido poiché il signor R. l'ha ratificato (doc. 1) e lo stesso tutore ne ha dato il consenso (doc. 33).

b) Per principio una comunione ereditaria non ha né capacità di parte né capacità processuale. In un processo civile soltanto i singoli eredi congiuntamente possono fungere da attori o da convenuti (DTF 121 III 121; Tuor/Schnider/Schmid, op. cit., pag. 539).

Pertanto anche in via esecutiva solo gli eredi congiuntamente sono legittimati ad agire. Per promuovere validamente siffatta esecuzione occorre che tutti i coeredi siano designati individualmente (Rep. 1983, 137). Essi formano un litisconsorzio necessario poiché le loro pretese contro un terzo appartengono alla comunione ereditaria. Quindi un solo erede non può agire quale parte attrice/istante (DTF 93 II 11) siccome egli costituirebbe solo una parte della comunione ereditaria e non può essere la giusta parte in causa (Honsell/Vogt/Geiser, op. cit., art. 602 CC, N. 26).

Questa esigenza non deve essere ottemperata solo nel caso in cui l'azione sia promossa dal rappresentante nominato dall'autorità competente ex art. 602 cpv. 3 CC (Escher, op. cit., art. 602 CC, N. 63; Honsell/Vogt/Geiser; op. cit., art. 602 CC, N. 28)

Dottrina e giurisprudenza affermano tuttavia che si può prescindere dall'azione congiunta se le condizioni di una gestione senza mandato (art. 419 ss CO) sono realizzate oppure nei casi d'urgenza per salvaguardare provvisoriamente gli interessi della comunione e segnatamente se dev'essere rispettato un termine che giunge a scadenza entro breve termine (DTF 116 Ib 449 e 121 III 118; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, art. 602 CC, N. 32; Escher, op. cit., art. 602 CC, N. 60; Honsell/Vogt/Geiser, op.cit., art. 602, N. 18). Un'eccezione al principio dell'azione comune è ammessa dalla giurisprudenza anche nel caso in cui un erede è a beneficio di una rinuncia degli altri coeredi di agire contro un terzo: egli potrà così procedere a nome della comunione ereditaria (DTF 54 II 197 e 102 la 430).

Dagli atti emerge che il convenuto ha agito per proprio conto e a suo nome, mentre non risulta che egli sia stato nominato rappresentate della comunione ereditaria dall'autorità competente giusta l'art. 602 cpv. 3 CO.

Le condizioni della gestione d'affari senza mandato non sono adempiute e non si è nemmeno trattato di un intervento urgente, pertanto il signor R. avrebbe dovuto agire congiuntamente a suo fratello, indicando nell'istanza ex art. 82 LEF quale parte istante la comunione ereditaria specificando i suoi membri.

Stando così le cose l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di R. nella procedura di rigetto dell'opposizione al PE no. 459267 dell'UEF di Locarno deve essere accolta.