GDL 3/55: Foro dell’azione di disconoscimento di debito
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re F. SA/ Albergo G. SA del 23 giugno 1997

55.

Foro dell’azione di disconoscimento di debito

Art. 274b CO / Art. 83 LEF

L'azione di disconoscimento di debito, in relazione a controversie in materia di locazione, va promossa al foro ex art. 274b cpv. 1 CO (luogo di situazione della cosa, in caso di locazione di immobili; giudice del domicilio del convenuto, nel caso di locazione di cose mobili), e non al foro dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 LEF.

Estratto dai considerandi:

1. Giusta l'art. 97 cpv. 1 cifra 3 CPC, il giudice esamina d'ufficio la propria competenza territoriale solo se il foro è inderogabile.

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF, l'escusso può domandare il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione; tale disposizione non è tuttavia di diritto imperativo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p. 157). Entrambe le parti ritenendo l'eccezione di incompetenza, sollevata in un primo tempo dall'istante, superata (cfr., per quanto riguarda l'istante, verb. p. 12 e, per quanto riguarda la convenuta, riassunto conclusivo scritto, p. 6), non si appalesa necessario esaminare se l'azione di disconoscimento dovesse essere intentata, secondo il sistema legale, dinanzi al giudice del luogo d'esecuzione, come previsto dalla LEF, o, al contrario, come avvenuto, al foro del luogo di situazione dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 274b cpv. 1 lett. a) CO.

A titolo abbondanziale giova comunque rilevare che, a mente di questo Pretore, la soluzione adottata in concreto è corretta. Nella misura in cui si ammette come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 118 II 307; CCC 8 febbraio 1994 in re A. c/ De C.; JdT 1994 III 24) e come d'altra parte riconosciuto dallo stesso Tribunale d'appello nella sua sentenza del 16 dicembre 1994 fra le parti qui in causa, che l'azione di disconoscimento deve essere preceduta, quando deriva da un rapporto di locazione, inerente abitazioni o locali commerciali, dalla procedura conciliativa, appare giustificato applicare l'insieme delle disposizioni relative alla procedura in materia di locazione, compresa quella relativa al foro, l'art. 274b CO avendo in questo caso la preminenza sull'art. 83 LEF (cfr. Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 274b CO, n. 15 e riferimenti ivi citati; tale autore, sostiene per contro la competenza al foro dell'esecuzione in coerenza con la sua tesi - diversa, come visto, da quella del nostro Tribunale d'appello - secondo la quale l'azione di disconoscimento di debito non va sottoposta preventivamente all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione).