GDL 12/44: Valutazione dei reciproci interessi in caso di domanda di protrazione della locazione

Art. 272 e segg. CO

L'Autorità competente deve valutare i reciproci interessi delle parti nell'ambito di una domanda di protrazione della locazione.

A favore della parte locatrice può emergere l'urgenza di riottenere il bene locato per scopi edili, mentre l'inquilino può sostenere le possibilità di differimento degli interventi auspicati da controparte.

Una protrazione può essere dunque concessa allorché non emergano pregiudizi particolari per la parte locatrice anche nel caso che l'intervento edile sia già stato approvato dall'Autorità comunale.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona in re B. / R. del 19 febbraio 2008

Estratto dai considerandi

richiamato l'incarto N. 08-2008;

 

preso atto dell'istanza di contestazione alla disdetta, inoltrata lo scorso 16 gennaio dalla inquilina;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

citate e sentite le parti all'udienza del 13 febbraio 2008, in occasione della quale l'istante non ha contestato la disdetta ma ha ribadito la richiesta di proroga di un anno facendo valere in particolare che la motivazione addotta dalla controparte per motivare la disdetta sarebbe contraddittoria, mentre il convenuto ha ribadito di voler procedere all'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento ed in special modo alla posa di nuovi contatori "incorruttibili", ciò che implica a suo dire il rifacimento delle condotte e quindi interventi anche sotto i pavimenti, posto che l'impianto serve tre case e non una sola, per cui egli si è opposto alla chiesta proroga;

 

visto che se è vero che l'intervento, che come ha mostrato il convenuto all'udienza per altro è già stato autorizzato dall'autorità comunale, esso non riveste però un carattere d'urgenza: a comprova di ciò valga il fatto che la parte convenuta non è ancora in possesso di alcun preventivo di spesa e che in ogni caso l'intervento dev'essere demandato ad un periodo in cui il riscaldamento sarà spento;

 

considerato che il preventivo presentato in data 18 febbraio e quindi dopo l'udienza non può comunque essere considerato e che d'altro canto esso risulta superato per stessa ammissione del locatore;

 

posto che la valutazione degli interessi in gioco porta questo Ufficio a ritenere predominanti quelli dell'istante di rimanere nella casa visto che non v'è urgenza e che quindi l'intervento potrà essere eseguito anche in seguito senza pregiudizio particolare, si giustifica la concessione di una proroga di un anno, atteso che è comunque data la facoltà per la conduttrice di lasciare i locali in ogni momento con un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese non appena avrà trovato altra sistemazione.