GDL 12/41: Protrazione della locazione in considerazione dell'attività svolta
dalla subconduttrice nell'ente locato (ammessa)
Nella commisurazione degli interessi contrapposti delle parti occorre considerare
che il subconduttore, meccanico di professione, esercita nelle superfici locate un'attività in proprio
di vendita e riparazione di motocicli e che, per rapporto alla sua situazione finanziaria,
egli ha effettuato investimenti di una certa importanza.
Nonostante in concreto si sia in presenza
di un contratto di sublocazione, già di per sé precario, va accordata al
subconduttore una protrazione della locazione, i suoi interessi essendo
preminenti rispetto all'invocato bisogno proprio del sublocatore.
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
Estratto dai considerandi
1.
2.
Con modulo ufficiale, in data 16 febbraio 2005,
Con istanza 14 marzo 2005 i subconduttori
istavano il competente Ufficio di conciliazione chiedendo
in via principale l'annullamento della disdetta ed in via subordinata una protrazione
di 6 anni e meglio sino al 29 marzo 2012 (doc. E).
Con decisione 12 settembre 2005 l'Ufficio di conciliazione accertava la validità
della disdetta che differiva al 29 marzo 2006, e concedeva una proroga unica e definitiva
della locazione sino al 29 settembre 2006 (doc. F).
3.
Con istanza 29 settembre/3 ottobre
2005 P.I. hanno adito questa Pretura postulando una prima protrazione del contratto
di sublocazione sino al 29 marzo 2009, con facoltà di recedere anticipatamente dal
contratto, adducendo essenzialmente che un trasloco comporterebbe effetti gravosi
sull'attività ivi svolta, unica fonte di reddito del signor P.. In considerazione
degli importanti investimenti effettuati e del fatto che i subconduttori
avrebbero ricevuto assicurazioni dai locatori principali circa la possibilità di
poi sottoscrivere un contratto di locazione con gli stessi, la protrazione andrebbe
senz'altro concessa.
In sede di discussione
Con la replica, la duplica e le conclusioni finali, le parti si sono riconfermate
nelle rispettive ed antitetiche allegazioni e domande
con argomentazioni che, per quanto qui di rilievo, verranno riprese nei
considerandi che seguono.
Giova inoltre evidenziare che a seguito di una disdetta notificata dai locatori
principali alla conduttrice V. SA, quest'ultima in data 9 ottobre
Tale causa è stata stralciata dai ruoli con decreto 29 ottobre 2007 di questa
Pretura, le parti essendo addivenute ad un accordo secondo
cui la conduttrice avrebbe ripreso pieno possesso dei locali una volta cessato il
rapporto di sublocazione con i qui istanti P.I. (scritto 26 ottobre 2007 dell'avvocato).
4.
In primis non torna qui conto esaminare ulteriormente il contratto
di sublocazione venuto in essere fra le parti, laddove in particolare indica la
durata determinata della locazione sino al 28 febbraio 2005 prevedendo di poi la
possibilità di disdire la locazione con un preavviso di tre mesi, la prima volta
per il 30 novembre 2004 (doc. A, punto
3). Ciò che evidentemente stride con il principio secondo cui una locazione
di durata determinata cessa alla sua scadenza senza la necessità di notificare una
disdetta (art. 255 cpv. 2 CO e art. 266 cpv. 1 CO). A tale riguardo basti
infatti evidenziare che l'Ufficio di conciliazione nella sua decisione
del 12 settembre
5.a) Ciò
posto occorre ora verificare se sono adempiuti i presupposti per accordare una protrazione
della sublocazione.
L'istituto della protrazione ha per scopo di concedere al conduttore la possibilità
pratica di rimediare a determinati effetti gravosi, ossia a circostanze che si manifestano
in modo negativo su di lui a fronte dell'esigenza
di trovare, prima della fine del contratto o nel termine di preavviso, una soluzione
alternativa alla locazione che sta per concludersi (Higi,
in Zürcher Kommentar, ad
art. 272 CO, N. 83; II CCA 29 ottobre
5.b) Nella
valutazione della situazione personale, famigliare e finanziaria delle parti (art.
272 cpv. 2 lett. c), gli interessi prettamente economici
del locatore non possono in alcun modo prevalere sull'interesse del conduttore alla
concessione di una proroga. Parimenti, gli interessi del locatore che ha commesso
l'errore di rilocare i locali a terze persone prima dello spirare del termine entro
il quale il conduttore avrebbe potuto richiedere la protrazione non sono preponderanti
(Lachat, op. cit,
pag. 500 segg.). Il fabbisogno del locatore (art. 272 cpv. 2 lett.
d CO), anche se urgente, non impone necessariamente l'esclusione di una proroga
della locazione. Secondo le circostanze e se l'equità lo esige, il giudice può accordare
una protrazione del contratto anche se il locatore dimostra
di aver bisogno dei locali per sé o per i suoi parenti stretti. Tale fabbisogno
deve essere motivato, concreto e attuale: segnatamente non deve essere un pretesto
al fine di liberarsi del conduttore, deve basarsi su dei fatti e non deve essere
futuro ed ipotetico. Il fabbisogno del locatore è urgente
laddove, avuto riguardo all'insieme delle circostanze, non si può ragionevolmente
imporre al locatore di attendere troppo a lungo per riottenere i locali (Lachat,
op. cit., pag. 502 segg.; Higi, op. cit., ad
art. 272 CO, N. 189 segg.).
6.a) Nella
specie si ha che gli istanti hanno chiesto una prima protrazione del contratto di
sublocazione di almeno 3 anni invocando essenzialmente
ragioni di carattere finanziario legate al trasferimento della loro attività in
altro luogo. A loro dire ne deriverebbero infatti nuovi
costi di trasloco e di adattamento dei locali, ciò che potrebbe finanche compromettere
la continuazione dell'attività stessa.
Orbene dagli atti risulta in particolare che il signor
P., meccanico di professione, ha dato avvio ad un'attività in proprio di vendita
e riparazione di motocicli insediandosi nei locali oggetto della vertenza. Locali
che precedentemente erano occupati dalla V. SA che vi
svolgeva la medesima attività. Dagli atti risulta segnatamente
che il signor P. ha acquistato l'inventario di proprietà della convenuta esistente
nei locali (doc. G) e che le parti hanno altresì fissato genericamente i termini
della collaborazione già instaurata fra le stesse in relazione alla
vendita di motoveicoli d'occasione (doc. A ed in particolare
convenzione 10 febbraio 2003).
Si deve quindi senz'altro ritenere che per rapporto alla sua situazione finanziaria
(doc. L), il signor P. ha effettuato
investimenti di una certa importanza, bastando evidenziare che il solo inventario
è stato acquistato per un importo di Fr. 15'000.-- (doc.
G). In questo contesto va
pure rilevato che il signor P. ha frequentato il corso per la formazione di apprendisti
nella professione di meccanico di motoveicoli e di cicli ottenendo il relativo certificato
(doc. H) ed assumendo in seguito un apprendista.
È ben vero che nella specie gli istanti hanno sottoscritto un contratto di sublocazione,
già di per sé precario, che inoltre non garantiva loro una lunga permanenza nell'ente
locato (doc. A). L'istruttoria
ha nondimeno evidenziato che il rappresentante dei locatori principali aveva in
un certo senso dichiarato ai subinquilini la possibilità di sottoscrivere un contratto
di locazione direttamente con i proprietari, una volta venuto a scadenza il contratto
principale con
Nemmeno si può rimproverare agli istanti di non aver cercato una sistemazione
alternativa. L'istruttoria ha infatti evidenziato che
il signor P. si è attivato in tal senso, contattando in particolare il titolare
del garage per la ricerca di spazi ove trasferire la sua attività (verbale audizione
testimoniale D. del 2 ottobre 2006). Ciò che del resto la qui convenuta non ha contestato,
dovendosi peraltro ritenere che nell'ambito di una prima protrazione della locazione
il rigore giurisprudenziale è meno marcato, non potendosi del tutto escludere una
proroga a ragione dell'inattività nella ricerca di un ente sostitutivo. Per il resto
occorre senz'altro considerare le difficoltà degli istanti nel reperire degli spazi
a loro confacenti con una pigione proporzionata alle loro capacità finanziarie.
Da ultimo neppure sono da escludere conseguenze negative legate al trasferimento
in quanto tale dell'attività stessa in altro luogo.
6.b) Dal
canto suo il sublocatore fa valere un bisogno proprio adducendo la necessità di
disporre dei locali in questione al fine di esercitarvi
la propria attività, unica fonte di reddito di V. SA, società riconducibile sostanzialmente
al suo Presidente, M.G. Quest'ultimo, classe 1941 e
quindi al beneficio della pensione (doc. 17), in un primo tempo aveva manifestato
al rappresentante dei proprietari l'intenzione di cessare ogni attività,
ragione per cui nemmeno si era opposto ad una prima disdetta notificata
dai locatori principali (verbale audizione testimoniale S. del 27 aprile 2006).
L'istruttoria ha tuttavia evidenziato che M.G.,
pur avendo sublocato i locali e venduto tutta l'attrezzatura dell'officina ai qui
istanti (doc. G), è sempre rimasto attivo professionalmente anche se in maniera
limitata. Dagli atti emerge infatti che fra le parti
si è instaurata una col-laborazione in relazione alla compravendita di motoveicoli
d'occasione (doc. A, doc. 16) e che comunque
M.G. ha continuato ad esporre i propri motoveicoli per la vendita
presso due garages (v. verbale di interrogatorio formale
M.G. del 10 luglio 2006, plico doc. 5).
Non è invece emerso che
Tutto ciò considerato ben si giustifica di accordare agli istanti una protrazione
della sublocazione, che deve però essere unica e definitiva, fino al 29 marzo 2009.
Nella misura in cui è emerso che il locatore principale e la convenuta si sono accordate in merito alla continuazione del contratto principale,
nulla osta alla concessione di una proroga ai subconduttori
sino a tale data. Questo lasso di tempo permetterà agli
istanti di esercitare per un certo periodo la loro attività professionale nei locali
in oggetto ultimando la formazione dell'apprendista (doc. H), di trovare una sistemazione
alternativa che tenga conto delle loro possibilità finanziarie e
nel contempo di informare capillarmente la clientela.
Da ultimo può senz'altro essere accolta la richiesta dei
subconduttori secondo cui agli stessi è data facoltà di recedere dal contratto
con un preavviso di trenta giorni per la fine di ogni mese, la parte convenuta non
avendo peraltro sollevato obiezioni di sorta (Higi,
in Zürcher Kommentar, ad
art. 272d CO, N. 9 e 11).