GDL 12/36: Contestazione di una disdetta notificata allo scopo di imporre un
adeguamento della pigione (ammessa)
In virtù dell'art. 271a cpv. 1 lett. b CO la disdetta
è annullabile se data dal locatore per imporre una modifica unilaterale sfavorevole
al conduttore o un adeguamento della pigione.
Tale disposizione mira a sanzionare la cosiddetta "disdetta-pressione"
e presuppone, nello specifico, un aumento della pigione e l'esistenza di un nesso
di causalità fra la disdetta e la volontà del locatore di imporre la propria pretesa.
Accertato come in concreto la disdetta fosse stata notificata proprio a seguito
della mancata accettazione di un prospettato aumento del canone
di locazione, ne consegue l'annullamento della rescissione contrattuale.
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano
N. 4 Est in re J. / A. del 20 settembre 2007
Estratto dai considerandi
In fatto:
2.
La pigione annuale, rimasta invariata nel corso degli anni, ammonta
a fr.
1'900.-- mensili, acconto spese accessorie escluso.
3.
Tramite modulo ufficiale datato 14 maggio 2007, la locatrice
notifica la disdetta del contratto di locazione per il 31 ottobre 2007. La disdetta
non è motivata.
4.
I conduttori contestano la disdetta, chiedendone l'an-nullamento
e sussidiariamente una proroga del contratto di locazione tramite
istanza del 12 giugno 2007, sostenendo che parte locatrice avrebbe tentato
di imporre una modifica unilaterale del contratto di locazione, avendo richiesto
precedentemente un aumento della pigione a fr. 2'500.--
a partire dal 1° novembre 2007, tuttavia contestato dai con-duttori alcuni motivi,
documentati agli atti, fra i quali la diminuzione del tasso ipotecario, che renderebbe
la pigione proposta eccessiva. Si lamentano pure dell'assenza di ma-nutenzione dello stabile. Documentano inoltre una situa-zione personale
difficile.
5.
Attraverso lo scritto datato 4 luglio 2007, parte locatrice motiva
la disdetta con il fatto che le condizioni di locazione del signor
J. sarebbero da rivedere, in particolar modo il canone di locazione,
alla luce della posizione dell'immobile, le condizioni del mercato, la disparità
di locazione rispetto agli altri inquilini. Contestando i conduttori
l'aumento a fr. 2'500.-- mensili, spese accessorie
escluse, parte locatrice, ha indicato che si è vista costretta a notificare la disdetta.
Nello stesso scritto, la locatrice indica che " [...] e che il signor J. ci liberi l'appartamento entro la scadenza del 31 ottobre
2007. Oppure accetti un' adeguamento dell'affitto compatibile
con le condizioni di mercato per un appartamento di tale dimensione e posizione
che noi abbiamo stimato in fr. 2'500.-- mensili oltre
spese". Produce, a sostegno della propria tesi, la situazione degli
affitti ad aprile 2007 del palazzo ed altre pezze giustificative
attestanti i costi di manutenzione dello stabile degli ultimi 3 anni.
In diritto:
A.
Vista l'impossibilità di conciliare la vertenza, l'Ufficio di
con-ciliazione in materia di locazione è tenuto a decidere la fattispecie
visto che l'ente locato, situato nel Comune, è nel territorio di sua
giurisdizione e che la vertenza riguarda una richiesta di proroga del contratto
di locazione a seguito di una disdetta, fattispecie che rientra nella sua competenza
decisionale (art. 5d, 6d della Legge cantonale di ap-plicazione delle norme federali
statuenti in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di affitto
del 9.11.1992).
B.
Preliminarmente questo Ufficio constata
che le condizioni formali per la validità della disdetta sono adempiute, per cui
non resta che esaminare se: a) vi è spazio per l'annul-lamento della disdetta b)
eventualmente, la concessione di una proroga e la durata della stessa.
Ai sensi dell'art. 271a cpv.1
lett. b CO, la disdetta è annullabile se data per imporre una modifica unilaterale
sfavorevole al locatore oppure una modifica della pigione. Questa disposizione mira
a sanzionare la cosiddetta disdetta-pressione, la quale consiste nel mettere il
conduttore davanti all'alternativa di pagare una pigione
maggiorata oppure lasciare l'ente locato (sentenza TF
La disdetta-pressione presuppone d'altra parte un nesso di causalità tra la disdetta
stessa e la volontà del locatore di imporre la propria pretesa di aumentare la pigione.
La prova di tale nesso causale incombe al conduttore e può risultare
da indizi (Lachat, op.citata,
pag 477, Higi, op. citata N. 86 ad art. 271a
CO)
Nel caso in esame, risulta palese dallo stesso scritto
di parte locatrice del 4 luglio 2007, che l'obiettivo della disdetta è quello di
proporre alla parte istante, in alternativa all'abbandono dei locali, l'accettazione
di un aumento della pigione di fr. 600.-- mensili. Questa volontà non solo traspare dalle affermazioni della
convenuta, ma è ammessa dalla stessa, al momento in cui impone l "aut-aut"
agli inquilini, ben sapendo che gli stessi, in altre condizioni, non avrebbero accettato
tale aumento. Non si tratta, di conseguenza, unicamente della volontà di
riproporre l'oggetto in locazione a terzi ad una pigione maggiorata,
ma all'evidenza, la volontà, censurabile, di ottenere tale aumento dagli attuali
inquilini, che già precedentemente si erano dichiarati contrari. Di conseguenza,
la disdetta datata 14 maggio 2007 deve essere annullata.