GDL 12/35: Disdetta notificata dal nuovo proprietario durante un procedimento giudiziario con il precedente locatore e nei tre anni seguenti la fine di un procedimento di conciliazione

Art. 271a cpv. 1 lett. d ed e, art. 271a cpv. 3 CO

Il legislatore ha previsto la possibilità di confutare le presunzioni di cui all'art. 271a cpv. 1 CO nel caso in cui la disdetta è stata notificata dal nuovo proprietario in ragione del bisogno proprio urgente.

La disdetta è valida se sono adempiuti i presupposti degli art. 261 cpv. 2 lett. a CO e 271a cpv. 3 lett. a CO. In particolare l'acquirente del bene locato è legittimato a notificare una disdetta straordinaria per la prossima scadenza legale se dimostra di avere un interesse serio, attuale e concreto all'uso dei locali.

In assenza di un urgente bisogno dei locatori, la disdetta del contatto di locazione deve giocoforza essere annullata.

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re G. / S. del 1° ottobre 2007 (Sentenza confermata dalla Seconda Camera civile del Tribunale di appello)

Estratto dai considerandi

1.      La F. SA, quale locatrice, e G., quale conduttore, hanno sottoscritto a far tempo dal 1° giugno 1990 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 3 ½ locali in uno stabile. La locazione è stata pattuita per una durata indeterminata, potendo essere disdetta, previo preavviso di tre mesi, per la scadenza del 31 marzo, la prima volta per il 31 marzo 1991. La pigione mensile è stata fissata in iniziali fr. 1'445.--, compreso il posteggio di fr. 80.-- mensili, oltre ad un importo di fr. 200.-- mensili quale acconto per le spese accessorie (doc. B). Successivamente la pigione mensile dell'appartamento è stata aumentata a fr. 1'430.--, il canone relativo al posteggio a fr. 85.-- mensili, mentre l'anticipo per le spese accessorie è rimasto invariato (doc. C, Inc. no. LA.2004.27).

 

2.      A seguito di un'istanza presentata da G. all'allora Ufficio di conciliazione nel mese di aprile 2003, allo stesso veniva concessa una riduzione del canone di locazione di fr. 60.-- mensili per il periodo novembre 2002-giugno 2003. Tale riduzione era da conteggiarsi sulla pigione di aprile 2003 depositata presso il medesimo Ufficio. Sempre in quella sede le parti si accordavano inoltre per una riduzione del canone di locazione (allora di fr. 1'445.-- mensili dopo un ulteriore aumento di cui non vi é tuttavia prova documentale) nella misura di fr. 60.-- mensili a far tempo dal mese di luglio 2003, fissando la nuova pigione in fr. 1'385.-- mensili oltre al posteggio e alle spese accessorie. Le parti concordavano infine che le basi di calcolo per ogni ulteriore modifica contrattuale futura rimanevano invariate alla data della firma del contratto di locazione. La predetta vertenza veniva pertanto stralciata dai ruoli a seguito dell'intervenuta conciliazione fra le parti (doc. I).

 

3.a) Con istanza 20 febbraio 2004 G. adiva questa Pretura chiedendo la riduzione del canone di locazione ex art. 270a CO, richiesta oggetto di una parallela causa sfociata nella decisione 5 settembre 2007 di questa Pretura (inc. LA.2004.27).

Da parte sua la F. SA, nel corso del 2004, provvedeva a notificare ad alcuni inquilini la disdetta dei contratti di locazione dei rispettivi appartamenti siti nello stabile, mentre buona parte dei restanti appartamenti risultavano essere già sfitti (doc. E–G1, doc. D).

Con contratto di compravendita del 12 novembre 2005 i signori S. e R. acquistavano in comproprietà in ragione di ½ ciascuno l'appartamento di cui alla PPP, quota di comproprietà di 17/1000 del fondo base part. X RFD (doc. 4 e 5), oggetto della presente vertenza.

 

3.b) Con modulo ufficiale 5 dicembre 2005 i nuovi proprietari notificavano a G. la disdetta del contratto di locazione per il 29 marzo 2006 (doc. A). Con istanza 21 dicembre 2005 G. adiva il competente Ufficio di conciliazione postulando in via principale l'accertamento dell'inefficacia della disdetta per carenza di legittimazione attiva di S. e R. ed il suo annullamento poiché in contrasto con i principi di cui agli art. 271 e 271a CO. In via subordinata chiedeva la protrazione del contratto per un periodo di 4 anni (plico doc. UC). Con decisione 27 giugno 2006 l'Ufficio di conciliazione, in parziale accoglimento dell'istanza, concedeva al qui istante una proroga del contratto di locazione fino al 30 settembre 2008 (doc. L).

 

4.a) Con l'istanza in esame la parte conduttrice ha postulato in via principale l'annullamento della disdetta ed in via subordinata ha chiesto che la proroga concessa dall'Ufficio di conciliazione fino al 30 settembre 2008 abbia a valere quale prima proroga del contratto. A suo dire infatti la disdetta non solo sarebbe contraria alle regole della buona fede ma andrebbe annullata già solo per il fatto che sarebbe stata intimata durante un procedimento giudiziario. A ciò aggiungasi che nel maggio del 2003 sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo dinanzi all'allora Ufficio di conciliazione, per il che la parte conduttrice godrebbe anche di questa protezione, e ciò malgrado l'intervenuto trapasso di proprietà. Da ultimo rileva che i nuovi proprietari – che peraltro non avrebbero compiutamente dimostrato il loro buon diritto - non avrebbero in alcun modo dimostrato l'urgente bisogno proprio, mentre sarebbe innegabile che per gli occupanti dell'appartamento in questione, segnatamente gli anziani genitori dell'istante, un trasloco avrebbe degli effetti oltremodo gravosi.

 

4.b) In sede di discussione i locatori si sono integralmente opposti all'istanza. In primis gli stessi hanno rimarcato l'urgente bisogno proprio ad occupare i locali oggetto della vertenza, ritenuto che il convenuto S. abiterebbe in un piccolo appartamento nel quale la convivenza sarebbe impossibile. I convenuti hanno pure osservato di aver optato per l'acquisto del predetto appartamento, diventandone quindi proprietari a tutti gli effetti, poiché situato in una posizione più favorevole rispetto agli altri appartamenti di
3 ½ locali dello stabile. Per quanto attiene alle necessità fatte valere dall'istante rilevano che lo stesso, avendo espressamente dichiarato di non risiedere nell'appartamento in questione, potrebbe nel frattempo accogliere i di lui genitori nella sua abitazione, così da poter poi reperire una sistemazione a loro consona.

Con la replica, la duplica e le conclusioni, le parti si sono riconfermate nelle rispettive ed antitetiche allegazioni e domande con argomentazioni che, per quanto qui di rilievo, verranno riprese nei considerandi che seguono. In particolare con le conclusioni i convenuti hanno rilevato che, a seguito dell'acquisto dell'appartamento in questione, essi dovrebbero sopportare un ingente onere finanziario.

 

5.      Occorre preliminarmente chinarsi a sapere se è data la legittimazione passiva dei convenuti. Determinare la legittimazione attiva e passiva di una parte significa stabilire chi può, rispettivamente contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; II CCTF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005 inc. N. 12.2005.137). La legittimazione attiva o passiva non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito, che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 181, m. 3 e N. 642 ).

Ai sensi dell'art. 261 CO se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell'ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento, la locazione passa all'acquirente con la proprietà della cosa.

Nel caso di specie il contratto di locazione agli atti indica quale locatrice la F. SA (doc. B).

Tuttavia con istromento notarile del 12 novembre 2005, la F. SA ha sottoscritto un contratto di compravendita con S. e R., i quali hanno acquistato l'appartamento di cui alla PPP, quota di comproprietà di 17/1000 del fondo base part. X RFD, e sono quindi stati iscritti a registro fondiario in veste di nuovi proprietari a far tempo dal 22 novembre 2005 (doc. 4 e 5). La locazione già in essere con G. è pertanto passata a S. e R. quali nuovi proprietari ex art. 261 CO.

 

6.a) Giusta l'art. 271 cpv. 1 CO la disdetta può essere contestata se contraria alle regole della buona fede. Tale principio costituisce un caso di applicazione della norma di cui all'art. 2 cpv. 2 CC, nonché la regola generale in materia di annullamento delle disdette. Tale disposto può infatti trovare applicazione, secondo le circostanze, unicamente nei casi in cui le condizioni di cui all'art. 271a CO non sono adempiute. In particolare le disdette che non si basano su alcun interesse degno di protezione, manifestano un comportamento scorretto e contraddittorio del locatore, risultano da una manifesta sproporzione fra gli interessi in gioco o i cui motivi costituiscono meri pretesti, ricadono nell'ambito applicativo della norma in parola (Lachat, Le bail à loyer, pag. 470 e segg.; Higi in Zürcher Kommentar, ad art. 271 CO, N. 22 e segg.).

 

6.b) Secondo l'art. 271a cpv. 1 lett. d CO la disdetta può essere contestata se data dal locatore durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempre che il conduttore non l'abbia intrapreso in maniera abusiva. Il conduttore non deve dimostrare un nesso di causalità tra la procedura pendente e la disdetta. Quest'ultima è sempre ritenuta abusiva se data durante un procedimento, e ciò anche se il locatore rispetta il principio della buona fede (Lachat, op. cit., pag. 479 segg., DTF 131 III 33 segg.).

Ai sensi dell'art. 271a cpv. 1 lett. e CO la disdetta è annullabile se data nei tre anni che seguono la fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, nel quale il locatore è risultato ampiamente soccombente (cifra 1), ha ritirato o ridotto le proprie pretese (cifra 2), ha rinunciato ad adire il giudice (cifra 3) o ha concluso una transazione con il conduttore rispettivamente si è accordato con lo stesso (cifra 4). Il conduttore può prevalersi del predetto articolo senza dover dimostrare il legame di causalità tra la procedura terminata e la disdetta e quest'ultima è ritenuta abusiva se data entro tre anni dalla fine della procedura stessa (Lachat, op. cit, pag. 482 segg.). L'acquirente del bene locato è vincolato ai divieti temporali di cui alle predette norme, riservata l'applicazione dell'art. 271a cpv. 3 lett. d CO (Higi, op. cit., N. 223 segg. ad art. 271a CO, N. 44 ad art. 261-261a CO; BSK ORI, ad art. 261, N. 12; DTF 110 II 309, DTF 118 II 50).

 

6.c) Il legislatore ha previsto la possibilità di confutare le predette presunzioni nei sei casi menzionati all'art. 271a cpv. 3 CO, ed in particolare, per quanto qui di rilievo, nel caso in cui la disdetta è notificata a seguito dell'alienazione della cosa locata, in ragione del bisogno urgente del nuovo proprietario o dei suoi parenti (art. 271a cpv. 3 lett. d CO e art. 261 cpv. 2 lett. a CO). L'onere della prova incombe esclusivamente al locatore. Secondo Higi la lett. d del cpv. 3 dell'art. 271a CO racchiude da un lato l'art. 261 cpv. 2 lett. a CO e dall'altro l'art. 271a cpv. 3 lett. a CO. Ciò significa che è possibile confutare le citate presunzioni unicamente se le condizioni di entrambe le norme sono adempiute. Segnatamente in primis deve essere avvenuta una vendita rispettivamente un acquisto del bene locato ai sensi dell'art. 261 CO. Deve poi essere dato un fabbisogno personale urgente dell'acquirente ed infine è necessaria una disdetta straordinaria notificata ai sensi dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO per il prossimo termine di disdetta (Higi, op. cit., N. 225 ad art. 271a CO). In particolare il locatore deve comprovare di avere un interesse serio, attuale e concreto e non deve trattarsi, quindi, di un semplice pretesto per liberarsi dell'inquilino, né di un bisogno futuro o ipotetico. Tale bisogno è da ammettere ogni qualvolta non possa essere oggettivamente preteso dal locatore, per ragioni economiche o per altri motivi, che abbia a rinunciare per lungo tempo all'uso dell'ente locato (Higi, op. cit., N. 188 ad art. 271a CO e N. 42 ad art. 261-261a CO; DTF 99 II 51; DTF 118 II 54). Il locatore deve allora dimostrare di avere un interesse economico alla liberazione dell'appartamento locato, e meglio che le pigioni dell'appartamento acquistato non coprono i costi di investimento. In particolare vanno considerati il reddito del locatore, le pigioni versate dal conduttore e gli interessi ipotecari (DTF 118 II 50). L'esistenza di una situazione di stringente necessità ("Notlage") non è indispensabile (Higi, op. cit., N. 42 ad art. 261-261a CO). Nell'esame del requisito dell'urgente bisogno proprio, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento. Egli deve valutare l'insieme delle circostanze del singolo caso, non potendo però procedere – già a questo stadio – ad una ponderazione degli interessi del locatore e conduttore (SJZ 2000, pag. 294), esame quest'ultimo riservato esclusivamente al contesto di un'eventuale concessione di una protrazione. Va in proposito rilevato che l'interpretazione della norma deve impedire unicamente l'invocazione simulata, e pertanto abusiva, del bisogno proprio (DTF 118 II 50).

 

7.a) Nel caso di specie è pacifico che la disdetta in esame – significata dai nuovi proprietari dell'appartamento il 5 dicembre 2005 per il 29 marzo 2006 (doc. A e B) – è stata notificata prima della scadenza dei tre anni successivi alla conclusione della procedura presso l'allora Ufficio di conciliazione, terminata con un accordo transattivo sottoscritto il 27 maggio 2003 fra il qui istante e la precedente proprietaria (doc. I). Tale disdetta è stata inoltre inviata ancora pendente la procedura fra le medesime parti già avviata dal conduttore ed avente quale oggetto una domanda di riduzione della pigione, causa poi sfociata nella decisione 5 settembre 2007 di questa Pretura che ha parzialmente accolto le richieste dell'inquilino (Inc. LA.2004.27). Ciò posto, ritenuto come la protezione temporale sia evocabile anche nei confronti del nuovo proprietario, nella specie in applicazione dell'art. 271a cpv. 1 lett. d e lett. e CO la disdetta andrebbe annullata, poiché notificata nel periodo di tre anni successivo all'accordo raggiunto dinnanzi all'Ufficio di conciliazione nel 2003 (art. 271a cpv. 2 lett. e CO) rispettivamente durante una procedura già pendente presso questa Pretura (art. 271a cpv. 1 lett. d CO).

Sennonché da parte loro i nuovi locatori invocano l'art. 271a cpv. 3 lett. d CO, segnatamente il diritto alla disdetta del contratto di locazione a seguito dell'alienazione della cosa locata, in ragione del loro bisogno urgente (art. 261 cpv. 2 lett. a CO).

 

7.b) In primis va osservato che nella specie i qui convenuti hanno notificato la disdetta del contratto di locazione al qui istante subito dopo l'acquisto dell'appartamento e la relativa iscrizione a registro fondiario del loro diritto (doc. 4 e 5) con un preavviso di tre mesi per la scadenza del 29 marzo 2006, e ciò nel rispetto dei dettami dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO. Quanto all'esistenza dell'invocato fabbisogno proprio va rilevato quanto segue. In un primo momento i locatori, a sostegno della disdetta, hanno addotto essenzialmente la necessità di poter disporre dell'appartamento, a ragione dell'imminente trasferimento in Ticino della convenuta R. e dell'impossibilità di convivere nell'appartamento del convenuto S. poiché troppo piccolo. In sede di conclusioni i nuovi locatori hanno inoltre rilevato di dover sopportare un ingente onere finanziario proprio a seguito dell'acquisto di tale appartamento. L'istruttoria ha effettivamente dimostrato l'intenzione della convenuta R. di trasferirsi in Ticino. In particolare in sede di interrogatorio formale R. ha rilevato di aver già inoltrato le dimissioni dal posto di lavoro per la fine del 2007 al fine di trasferirsi in Ticino a partire da gennaio 2008, avendo trovato lavoro presso uno studio medico (verbale interrogatorio formale R. del 4 dicembre 2006). Se da un lato quindi è innegabile che la convenuta R. intenda trasferirsi in Ticino, dall'altro nulla in atti permette di verificare che detto trasferimento sia previsto proprio per l'inizio del prossimo mese di gennaio, non essendo stato prodotto alcun documento comprovante la collaborazione a partire da tale data. A tale proposito rilevasi che già nel febbraio del 2006, e meglio nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio di conciliazione, la convenuta R. rimarcava l'imminenza del proprio trasferimento in Ticino producendo la disdetta relativa all'appartamento da lei occupato (doc. 3 UC; memoriale di risposta 9 febbraio 2006, pag. 3 incarto UC), laddove invece è poi emerso che la stessa si era trasferita in altra località per lavorare (verbale interrogatorio formale R. del 4 dicembre 2006). A ciò aggiungasi che al momento dell'acquisto dell'ente locato da parte dei qui convenuti, nello stesso immobile vi erano almeno quattro appartamenti liberi uguali a quello in questione. Ciononostante gli stessi hanno deciso di acquistare questo appartamento senza nemmeno averlo visitato (memoriale di risposta 2 ottobre 2006, pag. 2; verbale interrogatorio formale R. del 4 dicembre 2006, doc. D). Se il loro fabbisogno fosse stato urgente i convenuti avrebbero quindi potuto acquistare uno dei predetti appartamenti liberi, ritenuto peraltro che gli stessi erano a conoscenza del fatto che quello in esame era occupato dai genitori del qui istante (verbale interrogatorio formale R. del 4 dicembre 2006). Irrilevante inoltre che l'appartamento del convenuto sarebbe troppo piccolo per ospitare due persone, e ciò ritenuto che nel frattempo, e meglio da aprile 2007, il convenuto S. risulta essersi trasferito (Servizio MOVPOP – sistema di controllo movimento della popolazione – verifica operata d'ufficio dal giudice in virtù del principio inquisitorio), verosimilmente in un appartamento più grande, ed è quindi ora in grado di ospitare la sua compagna.

Da ultimo, in merito all'invocato bisogno urgente dal punto di vista finanziario, nulla in atti permette di verificare il ben fondato delle asserzioni dei qui convenuti. In particolare non essendo stata prodotta la documentazione attestante il reddito dei convenuti, di professione medico rispettivamente fiduciario (MOVPOP – sistema di controllo movimento della popolazione; verifica operata d'ufficio dal giudice in virtù del principio inquisitorio) e nemmeno i documenti comprovanti l'entità degli interessi ipotecari dovuti, devesi procedere in base ad una stima di tale onere. Nel 2005 la Banca Raiffeisen ha concesso ai convenuti un credito pari a fr. 455'000.-- (doc. 6, 7 e 8), al tasso ipotecario stimato del 3 % (tassi Banca Raiffeisen in www.raiffeisen.ch, nonché in generale tassi di riferimento della Banca dello Stato). Si deve pertanto ritenere che l'aggravio mensile a seguito dell'acquisto dell'appartamento a carico dei convenuti ammonta a fr. 1'137.50 (fr. 455'000.-- x 3 % /12 mesi), mentre la pigione attuale corrisposta dall'istante è pari a fr. 1'213.-- oltre a fr. 85.-- mensili per il posteggio, per complessivi fr. 1'298.-- (v. inc. LA.2004.27 di questa Pretura, sentenza del 5 settembre 2007). Ne consegue che i qui convenuti realizzano un'eccedenza di fr. 160.50 mensili (fr. 1'298 - fr. 1'137.50), per il che la loro situazione economica non può in alcun modo essere considerata sfavorevole, la pigione incassata coprendo gli oneri ipotecari. A ciò aggiungasi che i lavori di ristrutturazione previsti sono già compresi nel prezzo d'acquisto versato (verbale interrogatorio formale R. del 4 dicembre 2006). Infine nonostante nulla sia dato di sapere in merito al reddito dei qui convenuti, essendo lei medico e lui direttore della succursale di una società anonima (Servizio MOVPOP – sistema di controllo movimento della popolazione ed estratto completo internet – verifica operata d'ufficio dal giudice in virtù del principio inquisitorio) si deve senz'altro ritenere che gli stessi siano in grado di far fronte al pagamento della pigione relativa ad un altro appartamento, tanto più che il canone corrisposto dal qui istante va a coprire gli interessi ipotecari a loro carico.

Tutto ciò considerato, ritenuto che in concreto non è stata dimostrata l'esistenza di un urgente fabbisogno proprio dei locatori, la disdetta in esame deve essere annullata.