GDL 12/34: Contestazione dell'aumento della pigione

Art. 270b CO

Giusta l'art. 270b CO il conduttore può contestare l'aumento della pigione, entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al competente Ufficio di conciliazione.

Esperito il tentativo di conciliazione, incombe al locatore adire la Pretura nel termine di 30 giorni.

Se il locatore non presenta una tempestiva istanza tesa all'accertamento della validità dell'aumento della pigione, si deve ritenere che abbia rinunciato all'aumento.

Non è data la mora relativa ad un aumento del canone di locazione mai entrato in vigore con la conseguenza dell'accoglimento della contestazione della disdetta.

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re N.P. ./ N. del 21 ottobre 2008

Estratto dai considerandi

Ritenuto in fatto e in diritto:

 

che N. conduce in locazione i locali adibiti a salone da parrucchiera siti al piano terreno di uno stabile, e ciò in virtù del contratto agli atti quale doc. A;

 

che con modulo ufficiale 19 ottobre 2007 il nuovo locatore ha notificato alla conduttrice un aumento della pigione per il 1° gen-naio 2008 (doc. B);

 

che con istanza 15 novembre 2007 la conduttrice ha contestato tale aumento dinanzi al competente Ufficio di conciliazione (Inc. UC);

 

che in occasione dell'udienza del 6 dicembre 2007 la predetta autorità ha accertato la mancata conciliazione, la parte locatrice non avendo fatto atto di comparsa. In calce al verbale alla parte che intendeva persistere nelle proprie pretese è quindi stato assegnato il termine di 30 giorni per adire la Pretura (Inc. UC);

 

che con raccomandata 23/24 giugno 2008 la conduttrice è stata diffidata a versare l'importo di fr. 400.-- relativo all'aumento della pigione a far tempo dal 1° gennaio 2008, per complessivi fr. 2'330.--, entro il termine di 30 giorni con la comminatoria che trascorso infruttuosamente detto termine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto (doc. C, F);

 

che con modulo ufficiale 23 luglio 2008 (doc. D, G) il locatore ha notificato alla conduttrice la disdetta del contratto in questione per il 31 agosto 2008;

 

che con istanza 22 agosto 2008 la conduttrice ha contestato la disdetta dinanzi al competente Ufficio di conciliazione (Inc. UC)

 

che in sede di conciliazione, stante l'assenza della parte locatrice, l'Ufficio ha constatato la mancata intesa fra le parti (Inc. UC);

 

che con istanza 22 settembre 2008 la parte locatrice ha postulato lo sfratto della conduttrice;

 

che in sede di discussione la conduttrice ha in particolare contestato la mora, ribadendo la contestazione dell'aumento già formulata dinanzi all'autorità di conciliazione;

 

che giusta l'art. 270b CO il conduttore può contestare dinanzi all'autorità di conciliazione l'aumento della pigione entro 30 giorni dalla notifica. Se dinanzi all'Ufficio di conciliazione le parti non addivengono ad un accordo, incombe al locatore adire la Pretura nel termine di 30 giorni (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pag. 409);

 

che nella specie la conduttrice ha tempestivamente contestato l'aumento della pigione dinanzi all'autorità competente. La parte locatrice, che peraltro nemmeno si è presentata dinanzi all'Ufficio di conciliazione, da parte sua non ha adito la Pretura nel termine assegnato all'udienza del 6 dicembre 2007 (Inc. UC), per il che si deve ritenere che abbia rinunciato al preteso aumento della pigione (Lachat, op. cit, pag. 409);

 

che ciò posto la locatrice non era pertanto legittimata a notificare la disdetta del contratto di locazione, la conduttrice non potendo essere considerata in mora per un preteso aumento della pigione mai entrato in vigore;

 

che alla luce di quanto sopra l'istanza di contestazione della disdetta deve essere accolta, mentre l'istanza di sfratto va respinta.