GDL 12/34: Contestazione dell'aumento della pigione
Giusta l'art. 270b CO il conduttore può contestare
l'aumento della pigione, entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi al competente Ufficio
di conciliazione.
Esperito il tentativo di conciliazione, incombe al locatore adire
Se il locatore non presenta una tempestiva istanza
tesa all'accertamento della validità dell'aumento della pigione, si deve ritenere
che abbia rinunciato all'aumento.
Non è data la mora relativa ad un aumento del canone
di locazione mai entrato in vigore con la conseguenza dell'accoglimento della contestazione
della disdetta.
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
Estratto dai considerandi
Ritenuto in fatto e in diritto:
che N. conduce in locazione i locali adibiti
a salone da parrucchiera siti al piano terreno di uno stabile, e ciò in virtù del
contratto agli atti quale doc. A;
che con modulo ufficiale 19 ottobre 2007
il nuovo locatore ha notificato alla conduttrice un aumento della pigione per il
1° gen-naio 2008 (doc. B);
che con istanza 15 novembre 2007 la conduttrice
ha contestato tale aumento dinanzi al competente Ufficio di conciliazione (Inc.
UC);
che in occasione dell'udienza del 6 dicembre
2007 la predetta autorità ha accertato la mancata conciliazione, la parte locatrice
non avendo fatto atto di comparsa. In calce al verbale alla parte che intendeva
persistere nelle proprie pretese è quindi stato assegnato il termine di
30 giorni per adire
che con raccomandata 23/24 giugno 2008
la conduttrice è stata diffidata a versare l'importo di fr.
400.-- relativo all'aumento della pigione a far tempo dal 1° gennaio 2008, per complessivi
fr. 2'330.--, entro il termine di 30 giorni con la comminatoria
che trascorso infruttuosamente detto termine il contratto di locazione sarebbe stato
disdetto (doc. C, F);
che con modulo ufficiale 23 luglio 2008
(doc. D, G) il locatore ha notificato alla conduttrice
la disdetta del contratto in questione per il 31 agosto 2008;
che con istanza 22 agosto 2008 la conduttrice
ha contestato la disdetta dinanzi al competente Ufficio di conciliazione (Inc. UC)
che in sede di conciliazione, stante l'assenza
della parte locatrice, l'Ufficio ha constatato la mancata intesa fra le parti (Inc.
UC);
che con istanza 22 settembre 2008 la parte
locatrice ha postulato lo sfratto della conduttrice;
che in sede di discussione la conduttrice
ha in particolare contestato la mora, ribadendo la contestazione dell'aumento già
formulata dinanzi all'autorità di conciliazione;
che giusta l'art. 270b CO il conduttore
può contestare dinanzi all'autorità di conciliazione l'aumento della pigione entro
30 giorni dalla notifica. Se dinanzi all'Ufficio di conciliazione le parti non addivengono ad un accordo, incombe al locatore adire
che nella specie la conduttrice ha tempestivamente
contestato l'aumento della pigione dinanzi all'autorità competente. La parte locatrice,
che peraltro nemmeno si è presentata dinanzi all'Ufficio di conciliazione, da parte
sua non ha adito
che ciò posto la locatrice non era pertanto
legittimata a notificare la disdetta del contratto di locazione, la conduttrice
non potendo essere considerata in mora per un preteso aumento della pigione mai
entrato in vigore;
che alla luce di quanto sopra l'istanza
di contestazione della disdetta deve essere accolta, mentre l'istanza di sfratto
va respinta.