GDL 12/33: Adeguamento della pigione a seguito della sostituzione dell'ascensore (ammessa)

Art. 269d CO

Le revisioni importanti sono assimilate parzialmente ai lavori di miglioria. Le riparazioni importanti comportano la simultanea sostituzione di più parti importanti di un immobile e superano, per estensione, la portata di una normale manutenzione (sia in termini di costi sia nel senso che l'immobile viene mantenuto al passo con i tempi).

Solo una parte dei lavori di riparazione costituiscono lavori di miglioria. Di regola vengono riconosciuti lavori di miglioria nella misura del 50-70 % dell'investimento totale, a dipendenza dell'importanza dei lavori, del costo globale delle opere per rapporto allo stato locativo dell'immobile, dell'età dello stabile, della data dell'ultima ristrutturazione, del grado di manutenzione, ecc.

Concretamente, per la sostituzione dell'ascensore, è stato am-messo un investimento di valorizzazione nella misura del 50 %, mentre non sono stati riconosciuti la percentuale di rincaro generale dei costi e l'aumento generale dei costi.

In considerazione dei disagi patiti durante i lavori di sostituzione dell'ascensore, agli inquilini è stata concessa una riduzione della pigione del 10 % per tutta la durata dei lavori (tre mesi).

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re S. / L. del 15 ottobre 2008

Estratto dai considerandi

1.      I coniugi L. conducono in locazione, a far tempo dal 1983, un appartamento di 4 ½ locali al terzo piano di uno stabile, in virtù del contratto allora sottoscritto con una fiduciaria (doc. B plico UC, inc. 208/6, in inc. DI.2007.260). Il 31 marzo 1987 i coniugi L. hanno sottoscritto un nuovo contratto inerente al medesimo appartamento con la S. (doc. A plico UC, inc. 208/6; doc. D in inc. DI.2007.260), nel frattempo divenuta proprietaria dell'immobile.

 

2.      Il 20 novembre 2006 la locatrice, per il tramite della sua amministratrice, ha inviato a tutti gli inquilini degli stabili (tutti di proprietà della S.), una circolare con cui forniva delle delucidazioni inerenti all'aumento di pigione che si appre-stava a porre in atto a fronte dei lavori di sostituzione degli ascensori effettuati tra l'aprile del 2006 e il giugno del 2006 nei tre stabili. In particolare gli inquilini sono stati informati circa il costo totale dell'opera (fr. 410'000.--), la percentuale di ribaltamento del costo globale (60 %), l'ammortamento e il tasso di reddito (6,21 %), nonché del fatto che gli investimenti effettuati sottostavano all'art. 14 OLAL (doc. 1 in inc. DI.2007.260).

Lo stesso giorno, tramite modulo ufficiale, la locatrice ha notificato ai coniugi L. l'aumento del canone di locazione per il 1° aprile 2007, portando lo stesso da fr. 1'106.-- a fr. 1'192.-- mensili oltre spese accessorie (doc. L in inc. DI.2007.260).

 

3.      Il 22 dicembre 2006 i coniugi L. hanno adito l'Ufficio di conciliazione contestando l'aumento della pigione e rivendicando una riduzione della stessa ai sensi degli art. 259a e segg. CO visti i disagi da essi patiti durante l'installazione dell'ascensore nello stabile (plico UC, inc. 208/6 in inc. DI.2007.260). Il 16 febbraio 2007 ha avuto luogo il tentativo di conciliazione delle parti, al termine del quale - visto il rifiuto dei conduttori di accettare la proposta di accordo avanzata dalla locatrice - la vertenza è stata dichiarata non conciliata (verbale 16 febbraio 2007 UC, doc. B in inc. DI.2007.260).

 

4.      Con istanza 22 febbraio 2007, la S., ha postulato dinanzi a questa Pretura la conferma dell'aumento della pigione notificato con il modulo ufficiale del 20 novembre 2006. Il 9 marzo 2007 i conduttori hanno anch'essi adito con istanza questa Pretura, chiedendo a loro volta una riduzione del canone di locazione del 20 % su tre mensilità per i disagi subiti e per il minor valore dell'ente locato durante i lavori di sostituzione dell'ascensore.

In sede di discussione la locatrice si è riconfermata nella sua istanza precisando che i difetti posti a fondamento dell'istanza di controparte non sarebbero stati comprovati, ribadendo poi l'offerta di accordo bonale già avanzata davanti all'Ufficio di conciliazione.

In risposta, i convenuti si sono riconfermati nella loro istanza chiedendo la reiezione di quella della locatrice. Secondo i conduttori la notifica d'aumento sarebbe nulla in quanto insufficientemente motivata. Ad ogni modo, i lavori di sosti-tuzione dell'ascensore si configurerebbero come manu-tenzione e non come miglioria ex art. 14 OLAL: non vi sarebbe pertanto alcuno spazio per invocare un aumento della pigione.

Con la replica, la locatrice si è confermata nella propria istanza contestando la risposta di controparte. A detta sua l'aumento di pigione sarebbe sufficientemente motivato di modo che nulla le si potrebbe rimproverare al riguardo. Sempre secondo la locatrice, i lavori intrapresi costi-tuirebbero una manutenzione straordinaria. Pertanto, la sua decisione di porre a carico degli inquilini il 60 % dell'investimento totale da lei effettuato (fr. 410'000.--), si porrebbe perfettamente in linea con quanto disposto dall'articolo 14 cpv. 1 seconda frase OLAL.

Con la duplica, i conduttori hanno contestato le allegazioni di replica riconfermandosi in quelle di risposta.

Il 26 novembre 2007 le parti hanno inoltrato i rispettivi allegati conclusionali con argomentazioni che per quanto necessario verranno riprese in seguito.

 

5.      Viste le istanze inoltrate dalle parti, di seguito si procederà avantutto a verificare la correttezza dell'aumento di pigione postulato da parte della locatrice dopodiché si procederà ad analizzare la richiesta di riduzione del canone di locazione contenuta nell'istanza dei conduttori.

 

 

 

 

6.      Aumento pigione

a)   Preliminarmente occorre valutare se, come sostenuto dai conduttori, l'aumento di pigione sia nullo in quanto carente di motivazione.

Ai sensi dell'art. 269d CO il locatore può aumentare la pigione per la prossima scadenza del contratto, comunicando l'aumento almeno dieci giorni prima dell'inizio del termine di preavviso su un modulo approvato dal Cantone.

Giusta l'art. 19 OLAL il modulo previsto dall'art. 269d CO per la notificazione al conduttore di aumenti di pigione deve contenere l'ammontare attuale della pigione e l'onere attuale del conduttore per le spese accessorie (cpv. 1 lett. a cifra 1), l'ammontare della nuova pigione e il nuovo onere del conduttore per le spese accessorie (cpv. 1 lett. a cifra 2), la data dell'entrata in vigore dell'aumento (cpv. 1 lett. a cifra 3) e i motivi dell'aumento. I motivi devono essere precisi (cpv. 1 lett. a cifra 4 OLAL) per consentire al conduttore di comprendere la portata e la giustificazione dell'aumento e valutare in conoscenza di causa l'opportunità di contestarla (DTF 121 III 6 consid. 3a pag. 8). La motivazione dell'aumento deve figurare sul modulo ufficiale o su una lettera accompagnatoria alla quale si riferisce esplicitamente il modulo e vincola il locatore, che non può far valere nuovi motivi di aumento in corso di procedura (Lachat, Commentaire romande, N. 10 ad art. 269d).

Nel caso concreto, l'amministratrice di questi stabili, ha notificato con modulo ufficiale l'aumento della pigione (doc. L in inc. DI.2007.260). In esso sono correttamente riportati l'ammontare della pigione attuale (fr. 1'106.-- più le spese accessorie), della nuova pigione (fr. 1'192.-- più le spese accessorie), la data dell'entrata in vigore dell'aumento (1° aprile 2007) e i motivi precisi posti a fondamento dell'aumento con il rispettivo importo in franchi (compensazione rincaro [fr. 15.30], aumento generale dei costi [fr. 40.55], sostituzione dell'ascensore [fr. 30.--]).

La situazione riferita all'aumento generale della pigione è dunque stata esposta in maniera completa, permettendo agli inquilini di farsi un'idea sufficientemente precisa circa i motivi che hanno indotto la locatrice a richiedere un aumento del canone e la portata dello stesso.

Il fatto che nel modulo ufficiale non siano stati riportati i calcoli che hanno portato l'amministrazione degli stabili a valutare in fr. 30.-- l'aumento riconducibile alla sostituzione dell'ascensore, non cambia – contrariamente a quanto sostenuto dai conduttori - lo stato delle cose. Infatti il locatore non è tenuto a dettagliare compiutamente i dati posti a fondamento dell'aumento (Trachsel, Leitfaden zum Mietrecht, pag. 178) a meno che non venga sollecitato in questo senso ex art. 20 cpv. 1 OLAL dai conduttori stessi (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pag. 402); ciò che non è avvenuto nel caso concreto.

Ne discende che l'aumento della pigione è dal punto di vista formale valido in quanto rispettoso delle disposizioni vigenti in materia.

Occorre ora valutare la correttezza dell'aumento del canone di locazione in quanto tale. Visto che, come appena esposto, i motivi posti alla base dell'aumento sono più d'uno (sostituzione dell'ascensore; aumento generale dei costi; compensazione rincaro), di seguito si valuteranno i singoli aumenti separatamente, tralasciando la disamina di quello riferito alla compensazione del rincaro in quanto riconosciuto dai conduttori.

 

b)    Quo all'aumento della pigione dovuto alla sostituzione dell'ascensore

aa)     Giusta l'art. 269a lett. b CO le prestazioni suppletive del locatore costituiscono un criterio di determinazione della pigione. Per l'art. 14 cpv. 1 OLAL sono prestazioni supplementari gli investimenti per migliorie di valorizzazione, l'ingrandimento della cosa locata, come pure le prestazioni accessorie suppletive.

Gli investimenti di valorizzazione sono tesi alla creazione di nuove installazioni fino ad allora inesistenti e comportano un aumento di valore dell'oggetto locato, ciò che giustifica pertanto un adeguamento della pigione. Le spese di manutenzione, di contro, mirano essenzialmente al mantenimento dell'attuale valore dell'immobile e non comportano alcun miglioramento della qualità dell'in-stallazione in quanto tale (ciò che tuttavia a fronte dei progressi nell'ambito dei materiali e delle tecniche di costruzione, nonché della costante ottimizzazione della funzionalità economica ed ecologica delle installazioni stesse, è difficilmente immaginabile). I lavori di manutenzione in quanto tali non giustificano un aumento del canone di locazione, in quanto il locatore è imperativamente tenuto a mantenere la cosa locata in uno stato idoneo all'uso cui è destinata (art. 256 CO), di guisa che egli deve provvedere alla formazione di riserve (con le entrate delle pigioni) da utilizzarsi per la manutenzione dell'oggetto medesimo (Svit, Kommentar, N. 60 segg. ad art. 269a CO).

Rilevato come a volte risulti difficile distinguere fra i lavori di ristrutturazione che apportano un maggior valore alla cosa (lavori di miglioria) e semplici lavori di riparazione che mantengono il valore attuale dell'immobile (lavori di manutenzione), l'art. 14 cpv. 1 seconda frase OLAL assimila parzialmente le revisioni importanti ("umfassender Überholungen") ai lavori di miglioria. Queste riparazioni importanti comportano la simultanea sostituzione di più parti importanti di un immobile; esse superano inoltre per estensione la portata di una normale manutenzione in termini di costi (rapportata alle entrate dovute alle pigioni) e nel senso che tramite di esse l'immobile viene mantenuto al passo con i tempi (Higi, Zürcher Kommentar, N. 350 ad art. 269a OR; Mp 4/90, pag. 203 e segg.).

In generale il locatore può procedere ad un aumento della pigione sulla base della accennata norma quando le opere eseguite superano di gran lunga il grado dei normali lavori di manutenzione cui il medesimo deve periodicamente provvedere. Si ritiene poi che soltanto una parte delle opere di riparazione apporti maggior valore all'immobile, di guisa che incombe al giudice valutare, nel caso concreto, in che misura detti lavori costituiscono lavori di miglioria, atteso che, di regola, vengono riconosciuti nella misura del 50-70 % dell'in-vestimento totale, a seconda delle circostanze, segnatamente dell'importanza degli stessi, del costo globale delle opere per rapporto allo stato locativo dell'immobile, dell'età dello stabile, della data dell'ultima ristrutturazione, del grado di manuten-zione dello stesso, del tasso di capitalizzazione, ecc. (Lachat, op. cit., pag. 477 segg.; Svit, Kommentar, N. 65 ad art. 269a CO; DTF 118 II 415).

Va tuttavia rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la presunzione posta dall'art. 14 cpv. 1 seconda frase OLAL, in virtù del quale nel caso di riparazioni importanti dell'ente locato le spese contano nella misura del 50-70 % come investimenti di valorizzazione, non è irrefragabile, di guisa che la soglia minima del 50 % non ha carattere imperativo (DTF 118 II 415 segg.). Il locatore infatti può prescindere dall'applicazione di tale regola e dimostrare esattamente la quota parte di migliorie di valorizzazione che nel caso specifico può rivelarsi anche superiore al 70 %; il conduttore, dal canto suo, può dimostrare che i lavori di miglioria non rappresentano nemmeno il 50 % dell'investimento totale (Lachat, op. cit., pag. 481 segg.).

Giusta l'art. 4 CC, da ultimo, il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.

 

bb)     Nel caso di specie, come sopra spiegato, la locatrice ha proceduto alla sostituzione dell'ascensore negli immobili. Il costo totale dell'intervento è stato di fr. 410'000.-- (doc. E, G, e da doc. M a doc. ZZ inc. DI.2007.260).

Occorre ora valutare se l'intervento di sostituzione possa essere ritenuto una revisione importante ex art. 14 cpv. 1 seconda frase OLAL parificabile quindi a un investimento di valorizzazione che consente alla locatrice di chiedere un aumento della pigione. Incontestabile è il fatto che la sostituzione dell'ascensore abbia comportato la simultanea sostituzione di più parti importanti dell'immobile. Per quanto attiene ai costi sostenuti essi sono sicuramente importanti: se si paragona la somma investita (fr. 410'000.--) al totale delle entrate annuali date dalle pigioni dei tre stabili (fr. 663'336.--; doc. E in inc. DI.2007.260) si può rilevare che i costi rappresentano in sostanza i 2/3 delle entrate annue. Va inoltre osservato che tramite la sostituzione dell' ascensore, gli immobili sono sicuramente stati portati al passo con i tempi: è lo stesso signor L. che durante il suo interrogatorio formale descrive l'impianto preesistente come vetusto e fuori norma (verbale interrogatorio formale del 13 settembre 2007, risposta 1).

Da tutto ciò parrebbe quindi che effettivamente una revisione importante abbia avuto luogo. Ciò però non è ancora sufficiente. Infatti, occorre ancora valutare se i lavori effettuati siano effettivamente importanti nel senso della predetta norma o se invece non si sia trattato di semplice manutenzione (anche importante) rinviata nel tempo ("aufgeschobener Unterhalt") (Higi, Zürcher Kommentar, N. 371 e segg. ad art. 269a CO): questa infatti non ricade sotto il concetto di prestazione suppletiva ex art. 269a cpv. 1 lett. b CO (Brutschin, Die Überwälzung von Mehrleistungen auf den Mietzins; neuere Rechtsprechung und Gedanken zur Anwendung von Art. 14 abs. 1 VMWG in: Mp 2005/ pag. 139) e non giustifica pertanto un aumento della pigione.

Si è in presenza di una manutenzione rinviata al-lorquando i lavori di sostituzione effettuati non producono un notevole aumento della durata di vita della parte sostituita, quando i costi di manutenzione durante gli ultimi cinque anni si sono situati massicciamente al di sotto dei costi di manutenzione esigibili per uno stabile analogo e quando i lavori non sono stati compiuti in un colpo solo e non si sono basati su di un progetto unico (Higi, Zürcher Kommentar N. 372 e 373 ad art 269a CO; Mp 2005 pag. 139).

Nel caso in esame nessuno dei tre scenari si realizza: la sostituzione dell'ascensore ha provocato sicuramente un aumento della durata di vita dell'impianto in quanto tale, nulla agli atti certifica un livello dei costi di manutenzione sotto una soglia ragionevole e i lavori sono stati compiuti in un colpo solo (doc. H inc. DI.2007.260).

In conclusione, ben si può affermare che gli stabili in oggetto sono stati oggetto di un'importante ristrut-turazione/revisione, la quale, giusta i combinati disposti di cui agli art. 269a CO e 14 OLAL, deve essere considerata quale investimento di valorizzazione nella misura del 50-70 % e consente pertanto alla locatrice di chiedere un aumento della pigione.

 

cc)     Per quanto attiene alla percentuale di ribaltamento, i criteri fissati per la sua determinazione sono: il periodo trascorso dalla prima costruzione della parte poi sostituita (più corto esso è, più pezzi non ancora ammortizzati saranno stati sostituiti, meno sarà la percentuale di ribaltamento), la quota d'aumento della qualità generale ottenuta attraverso la sostituzione (più elevata essa è maggiore sarà la percentuale di ribaltamento), il rapporto tra l'investimento effettuato e il livello delle entrate riferibili alle pigioni ottenute dal locatore prima dell'aumento (più il totale delle pigioni incassate dal locatore sarà in grado di coprire l'investimento compiuto meno sarà la percentuale di ribaltamento) (Higi, Zürcher Kommentar N. 385 ad art 269a CO; Svit – Kommentar, N. 67 ad art. 269a CO).

Dall'istruttoria è emerso che gli stabili in questione datano del 1982 e che gli ascensori non erano stati mai sostituiti (audizione testimoniale P. del 13 settembre 2007). È inoltre emerso che gli ascensori erano vecchi e che necessitavano di essere sostituiti (audizione testimoniale P. e interrogatorio formale L. del 13 settembre 2007, risposta 1).

Per quanto riguarda il livello di comfort procurato dalla sostituzione, seppur la nuova installazione sembri aver avuto dei problemi iniziali (interrogatorio formale L. del 13 settembre 2007, risposta 7), nulla agli atti dimostra un qualsivoglia malfunzionamento o che gli anzidetti problemi si siano in qualche modo protratti nel tempo.

Infine, come sopra esposto, il doc. E (in. Inc. DI.2007.260) attesta un'entrata annuale data dalle pigioni non modificate riferibile a fr. 663'336.--. L'investimento effettuato viene quindi coperto con le entrate percepite dalle pigioni.

In definitiva tutto ciò considerato questo giudice, in virtù dell'art. 4 CC, ritiene equo adottare la percentuale del 50 %.

 

dd)     Giusta l'art. 14 cpv. 2 OLAL (valido nella sua formulazione precedente la modifica del 1° gennaio 2008) gli aumenti di pigione per migliorie di valorizzazione non sono abusivi quando non superano l'adeguata aliquota che permetta la remunerazione del capitale investito, l'ammor-tamento e la manutenzione dell'investimento. La percentuale determinante per la remunerazione del capitale investito si ottiene sommando la metà del tasso ipotecario di riferimento aumentato di ½ punto percentuale, valendo quale momento determinante quello della notifica dell'aumento della pigione (DTF 118 II 420). Concretamente la locatrice (e per essa la sua amministratrice) ha calcolato il tasso di reddito e l'ammortamento in ragione del 5.21 % (tasso remunerativo=1.875 %; tasso d'ammortamento=3.33 %; doc. E in inc. DI.2007.260), ciò che, tenuto conto di un tasso ipotecario del 3.25 % (la cui metà si attesta all'1,625 %, doc. E in inc. DI.2007.260), nonché di una durata media di vita di un ascensore di circa 30 anni (ammortamento annuo del 3.33 %), appare corretto. Ciò che per contro non è corretto è l'aumento del dato appena riportato (5.21 %) di 1 % a valere quale rincaro generale dei costi. Tale rincaro non è stato in alcun modo comprovato da parte della locatrice, di modo che non va tenuto in considerazione. In definitiva l'aumento della pigione riferita alla sostituzione dell'ascensore si calcola nel modo seguente:

 

- migliorie di valorizzazione: 50 % di fr. 410'000.-- =

fr. 205'000.--

 

- aumento canone di locazione intero stabile: 5.21 %

di fr. 205'000.-- =10'680.50

10'680.50 : 4'873 m² (doc. E in inc. DI.2007.260) =

2.19 m²/annui : 12 = fr. 0.18 m²/mensili

 

- aumento pigione appartamento coniugi L.: 0.18 x

114 m² (doc. F numero 19 in inc. DI.2007.260) =

fr. 20.52; arrotondato a fr. 21.-- mensili.

 

c)    Quo all'aumento generale dei costi

Come sopra esposto, un ulteriore elemento di modifica del canone di locazione è riconducibile all'aumento generale dei costi (fr. 40.55).

Secondo quanto riferito dalla teste P. durante la sua audizione testimoniale, la voce "aumento generale dei costi" di cui al doc. L si riferirebbe alle spese di manutenzione degli stabili. Tale aumento sarebbe forfettario e calcolato in base ad una stima e non a costi effettivi (verbale audizione testimoniale del 13 settembre 2007).

La questione sollevata dalla teste è controversa in dottrina: a fronte di autori che escludono aumenti forfetari ve ne sono altri che invece li accettano (per una visione delle differenti posizioni vedi: Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pag. 445).

Il Tribunale federale si è espresso contro un aumento forfetario dei costi (DTF 106 II 362 consid. 5b). In una sentenza non pubblicata del 26 luglio 1995 (Mp 3/96, pag. 140 e segg) l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza precisando nel contempo che per il calcolo della variazione dei costi andava comparata la media dei costi esistenti prima dell'ultimo adeguamento della pigione con la media dei costi riscontrata dopo lo stesso.

Sempre in una decisione non pubblicata del 1° ottobre 2001 (decisione 4C.157/2001) i giudici federali hanno relativizzato la loro prassi stabilendo quanto segue: in via generale il metodo per calcolare l'ammontare di un eventuale aumento dei costi era quello che si basava sulla comparazione dei costi medi riscontrati prima e dopo l'ultimo adeguamento della pigione. Da questa regola si poteva però eccezionalmente prescindere nel momento in cui dai conteggi dei costi avuti in un dato periodo emergevano delle poste particolarmente alte; una valutazione basata sulla media dei costi non sarebbe stata quindi più in grado di riportare la situazione reale dei costi (decisione 4C.157/2001, consid. 2a/c).

Nel caso concreto, esclusi i costi riferiti alla sostituzione degli ascensori, che sono già stati debitamente caricati agli inquilini, la locatrice non ha comprovato l'esistenza di altri costi eccezionali che giustificherebbe - per i motivi sopra esposti - lo scostarsi da una valutazione concreta dei costi attraverso il paragone delle medie degli stessi.

Nel caso in esame quindi i costi aggiuntivi di fr. 40.55 non possono essere conteggiati.

 

d)    Aumento canone di locazione totale

Visto quanto sopra riportato, in definitiva, la notifica del 20 novembre 2006 (doc. L in inc. DI.2007.260) deve pertanto essere modificata nel senso che la pigione da corrispondere dai convenuti a far tempo dal 1° aprile 2007 ammonta a fr. 1'142.-- mensili (fr. 1'106.-- + fr. 15.30 + fr. 21.-- = 1'142,30 arrotondati in fr. 1'142.--). A quest'ultimo importo vanno chiaramente sommate le spese accessorie (fr. 85.-- + fr. 177.-- + fr. 24.--).

 

7.      Diminuzione pigione

a)    Ai sensi dell'art. 259a CO, se sopravvengono dei difetti della cosa locata che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore, tra l'altro, una riduzione proporzionale del corrispettivo e il risarcimento dei danni. L'art. 259d CO, stabilisce poi che, se il difetto pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all'eliminazione del medesimo.

L'art. 259d CO persegue lo scopo di compensare lo squilibrio sorto in seguito alla difettosità dell'oggetto locato, tra la prestazione contrattuale effettuata dal locatore ed il corrispettivo versato dal conduttore. In analogia ai principi reggenti il diritto della compravendita, l'entità di tale compenso deve corrispondere alla diminuzione dell'idoneità della cosa all'uso cui è destinata. L'entità è determinata in base al cosiddetto metodo relativo, con cui si raffronta l'attuale stato difettoso della cosa con lo stato pattuito, esente da difetti, ed è pertanto espresso in termini percentuali (Higi, Zürcher Kommentar, N. 12 ad art. 259d CO; RGL 1998/99; N. 5/15).

 

b)    Sussiste un difetto, susseguente o iniziale, quando la cosa locata non presenti una qualità – promessa dal locatore o che il conduttore può comunque in buona fede attendersi tenuto conto della natura della cosa locata e dell'uso per il quale essa è ceduta – che essa avrebbe dovuto avere in virtù del contratto (Tercier, Les contrats spéciaux, pag. 197). La nozione di difetto in ambito locativo, rispettivamente di idoneità della cosa all'uso cui essa è destinata, è relativa. Il giudice deve pertanto determinarla basandosi sulla volontà delle parti, tenendo conto della peculiarità del caso concreto, in particolare dell'oggetto locato, della sua destinazione, della pigione, del principio della buona fede (Mp 1988, 112; Svit, Kommentar, art. 256 CO, N. 20 e segg.). I difetti della cosa locata non devono necessariamente essere difetti materiali, ma possono anche avere un carattere immateriale. È irrilevante se il disturbo deriva direttamente dallo stato dell'oggetto locato o se la turbativa è causata da terze persone. Dottrina e giurisprudenza ammettono infatti concordemente che disturbi provocati da vicini o coinquilini dello stesso stabile possono diminuire l'idoneità della cosa all'uso cui essa è destinata (Higi, Zürcher Kommentar, N. 34 ad art. 258 CO; Svit, Kommentar, Vorbemerkungen zu art. 258-259i, N. 18; Züst, Neues über die Mängelrechte des Wohnungs- und Geschäftsmieters, in Mp 1994, 159 segg).

Va inoltre osservato che, affinché la domanda di riduzione risulti sostanziata, la legge e la relativa dottrina e giurisprudenza, non richiedono una turbativa nell'uso della cosa locata di particolare intensità. È infatti sufficiente che lo stesso uso sia ostacolato o ristretto (Lachat, op. cit., pag. 255). È al conduttore che incombe l'onere di provare l'esistenza del difetto, rispettivamente della diminuzione dell'idoneità della cosa all'uso cui essa è destinata, così come l'entità e la durata della riduzione (Svit, Kommentar, N. 19 ad art. 259d CO).

 

c)    Nell'evenienza concreta i conduttori sostengono di aver subito importanti disagi durante i lavori di sostituzione dell'ascensore. In particolare essi sostengono di essere stati confrontati con rumori assordanti, polvere, presenza di materiali nei vani comuni, presenza di operai e impossibilità di usufruire di un ascensore. La situazione, sempre a detta degli inquilini, non sarebbe migliorata con il nuovo ascensore visto che lo stesso, dopo la sua installazione, non avrebbe funzionato correttamente.

Orbene, per quanto attiene ai disturbi causati da rumore, polvere e presenza di materiale, se da una parte risulta essere vero che agli atti manca qualsiasi prova che ne attesti l'esistenza, dall'altra parte è altrettanto vero che un'opera di sostituzione di un ascensore (che nel caso in esame è pacifica) non può che aver creato i disagi lamentati dai conduttori. Difficilmente si riesce infatti ad immaginare la realizzazione di un'opera del genere senza tutte le ripercussioni evidenziate dai coniugi L.

Stesso discorso vale per il disagio creato dall'impos-sibilità d'utilizzare l'ascensore. Anche in questo caso infatti agli atti non vi sono prove al riguardo, ciò però non può di certo portare a negarne l'esistenza, visto che una sostituzione di un ascensore implica giocoforza l'impossibilità per gli inquilini di usufruire dello stesso. Che poi una tale mancanza, protrattasi per tre mesi (audizione testimoniale di P. del 13 settembre 2007), sia stata di particolare peso per i conduttori appare innegabile, visto che essi abitano al terzo piano. Al riguardo basti pensare che qualsiasi tipo di peso (come lo può essere la spesa o il bucato) è stato portato dagli stessi inquilini (non più in giovane età) a mano su per le scale.

Alla luce di quanto appena riportato ben si può affermare che i disagi subiti dai conduttori hanno diminuito l'idoneità all'uso della cosa locata e vanno pertanto considerati quali difetti ai sensi dell'art. 259d CO. Questo giudice in definitiva, in virtù dell'art. 4 CC, ritiene equo concedere una riduzione del 10 %.

Per quanto attiene alla durata dei disagi, quanto affermato dai conduttori circa l'inizio e la fine dei lavori (inizio aprile 2006-fine giugno 2006) è stato confermato dalla teste P. (verbale audizione testimoniale del 13 settembre 2007). Circa l'asserito mal funzionamento del nuovo ascensore, agli atti non vi sono prove che attestino in maniera precisa quanto affermato dai conduttori (in particolare un mal funzionamento protrattosi fino al mese di marzo del 2007). La teste P. ha parlato del mal funzionamento di 2 ascensori su tre installati nelle diverse palazzine. Non è dato pertanto di sapere se effettivamente quello installato in questa palazzina fosse uno dei due mal funzionanti.

In ogni caso anche volendo ammettere quanto appena affermato, la durata del disagio dato dal cattivo funzionamento dei nuovi ascensori non sarebbe stata comprovata dai conduttori. Quanto affermato dalla teste P. al riguardo risulta essere troppo vago per poter fungere da supporto probatorio ("Mi risulta che dopo i lavori 2 dei 3 ascensori sostituiti presentavano delle problematiche. In particolare si fermavano. Non sono in grado di dire dopo quanto tempo siano stati risolti i problemi. Credo nel giro di alcune settimane. Non mi risulta che in seguito siano comparsi altri problemi", audizione testimoniale del 13 settembre 2007).

In conclusione, si giustifica concedere una riduzione del canone di locazione del 10 % per tre mesi, ossia per la durata dei lavori di sostituzione.

 

8.a)In esito a quanto suesposto l'istanza 22 febbraio 2007 della locatrice va parzialmente accolta e pertanto la notifica di au-mento del 20 novembre 2006 (doc. L in inc. DI.2007.260) deve essere modificata nel senso che la pigione da corrispondere dai convenuti a far tempo dal 1° aprile 2007 ammonta a fr. 1'142.--, importo a cui vanno sommate le spese accessorie (fr. 85.-- + fr. 177.-- + fr. 24.--), per il che la somma complessiva da corrispondere al mese è di fr. 1'428.--.

L'istanza 9 marzo 2007 dei conduttori va parimenti accolta parzialmente nel senso che agli stessi è concessa una riduzione della pigione del 10 % per un periodo di tre mesi (aprile 2006-giugno 2006).