GDL 12/32: Verifica dello stato del bene locato e tardività della no-tifica dei danni (parzialmente ammessa)

Art. 267a CO

Al momento della riconsegna, il locatore deve verificare lo stato del bene locato e, se vi scopre difetti addebitabili al conduttore, deve avvisarlo tempestivamente, segnatamente entro 2 o 3 giorni.

Se il locatore prende visione dei locali prima della riconsegna effettiva delle chiavi e fa eseguire alcune opere di ripristino prima della verifica dei locali da parte del perito comunale degli immobili, la tempestività della notifica dei danni deve essere valutata per rapporto alla verifica dei locali da parte del locatore.

Se il conduttore ha riconosciuto alcuni danni (in concreto la sostituzione del lavabo e una parte del ritinteggio), i relativi costi vanno posti a suo carico.

È infatti contrario alla buona fede ammettere l'eccezione di intempestività della notifica di quei danni, la cui riparazione l'inquilino aveva già dichiarato volersi assumere.

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città in re C. / P.U. del 5 febbraio 2007

Estratto dai considerandi

In fatto:

 

A.     In data 31 agosto 1995, C., quale locatore, e U. - in veste di conduttore - sottoscrivevano un contratto di locazione relativo ad un appartamento di 4 ½ locali.

Il contratto a tempo indeterminato, che veniva controfirmato anche dalla moglie del locatario, era disdicibile con pre-avviso semestrale (senza indicazione di scadenze spe-cifiche).

La pigione era fissata in fr. 2'000.-- mensili, oltre a fr. 350.-- mensili quale acconto per spese accessorie (doc. 1).

B. Nel dicembre 1999 decedeva il locatore U., mentre la moglie moriva nel dicembre 2003 (risposta, pag. 2 ad 1).

Di fatto - secondo accordo per atti concludenti fra il qui istante e la signora P.U. (apparentemente unica erede dei signori U.) - la locazione prendeva fine il 31 marzo 2004. A partire dal 1° aprile 2004, in effetti, il locatore C., cedeva in locazione l'appartamento a tale H. (doc. A, contratto firmato il 24 marzo 2004).

 

C. Con lettera 7 aprile 2004, P.U. confermava al locatore C. che l'appartamento - così come concordato anche con H. - sarebbe da lei (convenuta) stato liberato per il 15 aprile 2004.

In tale missiva (doc. B), la convenuta faceva riferimento ad un' "offerta" (della quale non vi è traccia nelle tavole processuali) apparentemente inviatale dall'istante e verosimilmente riguardante l'esecuzione di lavori di sistemazione e rinnovo dell'ente locato. Sempre nel medesimo scritto la convenuta riconosceva di dover rispondere per il lavabo danneggiato dai di lei genitori e proponeva il versamento di un importo forfettario di fr. 1'500.-- per lavori di ritinteggio dell'appartamento.

 

D. Con lettera non datata (spedita comunque, come evincibile dal tenore stesso della missiva, dopo il 15 aprile 2004), il locatore C. si lamentava nei confronti della convenuta del fatto che l'ente locato non fosse stato riconsegnato entro il 15 aprile 2004 "ripitturato e pulito". Egli segnalava inoltre di aver fatto intervenire per le constatazioni dello stato dell'appartamento "un giurato specialista in materia", annunciando che il relativo rapporto, dove sarebbero state elencate "le rotture (a suo carico) e l'usura normale (a mio carico)", sarebbe stato ulteriormente trasmesso all'inquilina.

La missiva terminava come segue:

 

"Per concludere, attendo riscontro ad ottemperare ai suoi obblighi contrattuali quindi:

a) la riconsegna dell'appartamento come da contratto;

b) ogni danno ripristinato;

c) la perfetta pulizia che per ora non c'è stata;

d) la riconsegna delle chiavi (personalmente);

e) l'immediato pagamento delle pendenze."

 

E. Nel frattempo, in effetti (il 9 aprile 2004), il locatore C. svolgeva un sopralluogo di constatazione dell'ente locato unitamente al perito comunale degli immobili; sopralluogo cui la convenuta non veniva invitata a partecipare. Il rapporto era allestito dal perito il 14 aprile 2004 (doc. D).

 

F. Tramite lettera raccomandata 23 aprile 2004, che la con-venuta afferma aver ricevuto solo il 28 aprile 2004 (risposta pag. 6 ad 9), il locatore C. notificava a P.U. una "lista degli oneri a suo carico", facendo riferimento alle constatazioni del perito comunale degli immobili (non risulta ben chiaro se il rapporto del perito sia stato allegato allo scritto). Annessi alla comunicazione 23 aprile 2004 vi erano le offerte delle ditte S. (doc. S), P. (doc. L) e S. (doc. P e Q). Inoltre il qui istante indicava gli importi di fr. 850.-- per la ditta P.L., di fr. 800.-- per "Posa idraulico", di fr. 60.-- "Griglia forno", nonché le voci - non cifrate - "Riparazione vasca bagno" e "Riparazione finestra". Il locatore rilevava poi che il contratto sarebbe scaduto ad agosto 2004 e che la riconsegna dell'appartamento "non era ancora da considerarsi avvenuta completamente a causa di alcune mancanze come pulizia ecc." (doc. E).

 

G. L'avvocato, il 6 maggio 2004, contestava per conto di P.U. "tutti gli importi rivendicati" e precisava come la sua patrocinata avesse - il 14 aprile 2004 - riconsegnato tutte le chiavi in suo possesso e come ella non fosse stata informata dello svolgimento del sopralluogo da parte del perito comunale (doc. F).

 

H. Con istanza 13 febbraio 2006, il locatore C. si rivolgeva all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, chiedendo la condanna della convenuta al versamento dell'importo di fr. 15'880.--. Convocate le parti per il 21 marzo 2006, l'Ufficio competente constatava la mancata intesa fra di esse.

 

I. Entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 274f cpv. 1 CO, il locatore C. ha dato avvio, il 18 aprile 2006, alla presente azione giudiziaria secondo gli art. 404 e segg. CPC, postulando - da ultimo nel memoriale conclusivo - la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 14'780.--, così composta:

 

-    fr. 4'860.85 quali costi di ripristino dell'appartamento;

-    fr. 2'098.20 per la sostituzione della vasca da bagno;

-    fr. 3'421.70 quale costo di ritinteggio dell'ente locato;

-    fr. 4'400.-- per la pigione dei mesi di maggio e giugno 2004.

P.U. si oppone integralmente alla domanda avversaria sulla scorta di argomentazioni delle quali si dirà se necessario, al pari di quelle ulteriori dell'istante e delle risultanze istruttorie, nei considerandi successivi.

 

In diritto:

 

1.      Quello stipulato fra le parti qui in causa (va rilevato che la convenuta P.U. è subentrata ai defunti genitori locatari, in quanto erede, art. 560 CC e Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 266i CO, N. 14), è un contratto di locazione ai sensi dell'art. 253 e segg. CO.

Secondo l'art. 266i CO, in caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso per la prossima scadenza legale di disdetta. In concreto, quindi, la convenuta avrebbe potuto inoltrare la disdetta del contratto - in forma scritta - con preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre di locazione (art. 266c CO; Higi, op. cit., ad art. 266i CO, N. 36 e 37).

Nella fattispecie, non risulta dalle tavole processuali che P.U. abbia rescisso unilateralmente il contratto. Traspare però che, per atti concludenti, le parti hanno concordato ("Aufhebungsvertrag") la fine della locazione al 31 marzo 2004. Ciò è evincibile dalla sottoscrizione da parte del locatore C., a partire dal 1° aprile 2004, di un nuovo contratto di locazione, per l'appartamento in oggetto, con tale H. (doc. A).

Che poi le parti - compresa H. - abbiano concordato (replica, verbale 1° giugno 2006) che la restituzione dell'ente locato da parte della qui convenuta sarebbe dovuta avvenire a metà aprile 2004 (data in cui in effetti tutte le chiavi sono state riconsegnate all'istante, v. l'indicazione in tal senso contenuta nella lettera doc. F; indicazione rimasta incon-testata dall'istante), nulla toglie alla circostanza secondo cui il rapporto contrattuale è terminato a fine marzo 2004 o - al più tardi - al 15 aprile 2004.

A torto quindi, l'istante pretende dalla convenuta il ver-samento delle pigioni di maggio e giugno 2004 (conclusioni istante, pag. 6). Il fatto che l'appartamento sia stato riconsegnato non pulito e con la presenza di danni, come sostiene l'istante, è ininfluente. Il locatore non può opporsi alla restituzione - e quindi pretendere la continuazione del pagamento del canone - invocando l'esistenza di danni (o di una carente pulizia) nell'ente locato; ciò costituisce infatti una sua mora (ricusa della prestazione in riconsegna del conduttore; Higi, op. cit., ad art. 267 CO, N. 63; Svit, Schweizerisches Mietrecht Kommentar, ad art. 267-267a CO, N. 8; Lachat, Le bail à loyer, pag. 531, N. 7.3; DTF 119 II 440).

La pretesa in versamento dell'importo di fr. 4'400.-- per i ca-noni di locazione di maggio e giugno 2004 va di con-seguenza respinta.

 

2.      L'istante postula la corresponsione di un totale di fr. 10'380.75 (fr. 4'860.85 + fr. 1'950.-- + fr. 148.20 + fr. 3'421.70) in risarcimento di asseriti danni riscontrati nell'ente locato.

La convenuta vi si oppone, sollevando eccezione di tardività nella notifica dei difetti stessi.

 

2.1 Giusta l'art. 257f cpv. 1 CO, il conduttore è tenuto alla diligenza nell'uso della cosa locata. Egli deve in particolare evitare di danneggiarla inutilmente (Svit, op. cit., ad art. 257f CO, N. 19). La violazione di tale dovere conduce all'obbligo di risarcimento degli eventuali danni (Svit, op. cit., ad art. 257f CO, N. 30). Da ciò scaturisce il principio secondo il quale alla fine del rapporto contrattuale il conduttore risponde dell'usura e dei cambiamenti che risultino da un uso non conforme al contratto o poco diligente (Zihlmann, Das Mietrecht, pag. 117). Ne risulta che egli non è tenuto ad indennizzare il locatore per i difetti riportabili all'usura normale della cosa, difetti, questi, già compensati dalla pigione (Lachat, op. cit., pag. 525).

L'onere della prova sull'esistenza di un difetto eccedente l'usura normale e del danno da esso derivante incombe al locatore (Higi, op. cit., ad art. 267 CO, N. 119). Il conduttore può peraltro liberarsi dalla responsabilità, sulla base dell'art. 97 CO, provando che nessuna colpa gli è imputabile (Higi, op. cit., ad art. 267 CO, N. 97; Svit, op. cit., ad art. 267-267a, N. 34).

Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre dei difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia (art. 267a cpv. 1 CO; Guhl/Merz/Koller, Das Schweiz. Obligationenrecht, pag. 417 e segg.). Diversamente, questi è liberato dalla sua responsabilità salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica (art. 267a cpv. 2 CO). La se-gnalazione circa i difetti deve essere trasmessa al con-duttore entro alcuni giorni (2/3 giorni, Lachat, op. cit., pag. 524, N. 4.1, e riferimenti alla N. 14 a piè di pagina; Higi, op. cit., ad art. 267a CO, N. 33).

 

2.2 La notifica dei difetti (cosiddetta "Mängelrüge") deve essere sostanziata. In altre parole, il locatore ha il compito di elencare in essa, singolarmente e in modo distinto, di quali difetti egli ritenga che l'inquilino debba rispondere nei suoi confronti. La semplice elencazione di difetti, dalla quale non si possa - per una ragionevole controparte - desumere la reale volontà del proprietario di ritenere responsabile il conduttore, non costituisce una sufficiente notifica (Higi, op. cit., ad art. 267a CO, N. 26).

D'altro canto un verbale di constatazione dei difetti, pur se sottoscritto dall'inquilino (come però non è stato il caso in concreto), in cui vengono indicate le condizioni dell'oggetto senza precisazione circa quali difetti siano, a mente del locatore, da ascrivere al conduttore, non adempie i requisiti per una notifica conforme ai sensi dell'art. 267a CO (Higi, op. cit., loc. cit., N. 29; Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione, vol. 3 1995-1997, pag. 106; Lachat, op. cit., pag. 523, N. 3.6).

La mancata tempestiva notifica dei difetti, nella forma testé citata, ha effetto perentivo sui diritti del locatore.

L'onere della prova in merito alla tempestività e alla completezza della notifica grava sul locatore, mentre al conduttore spetta perlomeno, affinché il giudice esamini la questione sotto tale prospettiva, l'onere di allegazione in punto all'eventuale tardiva segnalazione (Higi, op. cit., ad art. 267a CO, N. 37).

 

2.3 In concreto, va in primo luogo osservato che malgrado la riconsegna effettiva delle chiavi all'istante sia avvenuta il 14 aprile 2004, costui ha avuto accesso all'appartamento (non è dato a sapere come e per quale ragione) già nella prima quindicina di aprile 2004. Circostanza, questa, dimostrata dal fatto che il locatore C. ha svolto il sopralluogo di constatazione - peraltro senza avvisare la convenuta - con il perito comunale degli immobili, in data 9 aprile 2004 (doc. D). Addirittura, risulta dagli atti che ancor prima del 9 aprile 2004, il locatore C. aveva dato incarico ad una ditta di impresa di pittura, di eseguire i lavori di tinteggio del-l'appartamento; lavori che erano in corso al momento del sopralluogo da parte del perito (doc. D: "Sono in corso interventi di ritinteggio su pareti e plafoni"; cfr. anche teste M., verbale 27 giugno 2006).

Questo fatto dimostra che il locatore ha potuto prendere visione - e in effetti ha preso visione - dell'ente locato già nei primi giorni di aprile 2004. Pertanto, la notifica dei difetti avvenuta con lettera 23 aprile 2004 (ricevuta dalla convenuta il 28 aprile 2004, come da lei affermato senza che l'istante lo abbia contestato), è chiaramente tardiva, essendo intervenuta circa 20 giorni dopo la verifica dell'appartamento da parte del locatore. Ciò deve valere, a maggior ragione, se si considera che quando il perito degli immobili ha effettuato la sua constatazione, il proprietario aveva già fatto eseguire parzialmente determinate opere di ripristino dell'ente locato (ritinteggio), vanificando un'attendibile globale verifica dello stato dei locali così come lasciati dall'inquilina. Lo scopo di prevedere tempi brevi per la notifica dei difetti (2/3 giorni, v. sopra consid. 2.1), è proprio quello di evitare che la situazione venga nel frattempo modificata al punto da non essere più ricostruibile con fedefacenza.

 

2.4 Di transenna si rileva che, anche se si volesse, per ipotesi, partire dalla data (14 aprile 2004) di riconsegna di tutte le chiavi dell'appartamento da parte della convenuta, la notifica pervenuta alla locataria il 28 aprile 2004 si rivelerebbe irrimediabilmente tardiva.

 

3. A mente di questo giudice, vi sono due importi che vanno comunque riconosciuti all'istante, indipendentemente da quanto qui sopra esposto. Si tratta di quello relativo alla sostituzione del lavabo, così come di 1/10 del montante concernente il ritinteggio dei locali (10 % di fr. 3'421.70, fattura doc. S).

Infatti, in una lettera del 7 aprile 2004 (doc. B), la convenuta - riconoscendo una responsabilità dei propri genitori per il danneggiamento - si era dichiarata disposta ad accollarsi i costi di posa di un nuovo lavabo; inoltre aveva ammesso il proprio obbligo a corrispondere 1/10 dei costi di ritinteggio. Non sarebbe giustificato, poiché contrario al principio della buona fede (art. 2 CC), tutelare l'atteggiamento di P.U., la quale in un primo tempo (ancor prima della riconsegna dei locali) ha ammesso tali danni ed in seguito ha sollevato in causa l'intempestività della loro notifica. Concettualmente, non è pensabile appellarsi alla mancata notifica tempestiva di danni la cui riparazione l'eccipiente aveva, da tempo, dichiarato volersi assumere.

Di conseguenza vanno riconosciuti all'istante l'importo di fr. 342.-- (10 % della fattura doc. S concernente il ritinteggio; la percentuale del 10 % si giustifica con riferimento alla durata della locazione [dal 1995, v. tabella di longevità, in: Lachat, op. cit., pag. 567]), e l'importo di fr. 621.55. Quest'ultimo montante viene estrapolato dalla fattura T. (doc. O, manodopera per fr. 257.50 + IVA al 7,6 % dedotto il 5 % di sconto) e dalla fattura S. (doc. Q, sotto la voce "Lavabo Magnum" fr. 333.-- + IVA al 7,6 %).