GDL 12/31: Verifica dello stato del bene locato alla fine della loca-zione
e notifica dei danni
Efficacia del verbale di riconsegna allestito dall'ammini-stratore dello stabile
In assenza di contestazioni da parte dell'inquilino al momento
della riconsegna dell'ente locato, deve essere ammessa l'efficacia di un
verbale di constatazione dello stato dei locali allestito dall'amministratore dello
stabile.
Il verbale di riconsegna che non menziona quali difetti sarebbero
da ascrivere al conduttore non può costituire una formale e valida notifica dei
danni.
La notifica dei danni avvenuta dopo oltre un mese dalla riconsegna dei locali
è in ogni modo tardiva.
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
Estratto dai considerandi
In fatto ed in diritto:
1. Il signor K. ha condotto in locazione a far tempo dal 1° settembre 2002 l'abitazione di 14 locali, in virtù di un contratto sottoscritto con Z. Il contratto era stato concluso per una durata indeterminata, con facoltà di disdetta, previo preavviso di 3 mesi - la prima volta per il 1° settembre 2004 - e prevedeva una pigione mensile di fr. 3'600.--. Il deposito di garanzia era stato fissato in fr. 3'600.-- (doc. A: UC).
2.a) Con scritto 25 novembre 2003 il conduttore
assegnava alla locatrice un termine di 15
giorni per effettuare tutta una serie di lavori di riparazione (piscina,
serratura porta d'entrata, posa di una porta, persiana, lavatrice), avvertendo che
in caso di scadenza infruttuosa del predetto termine avrebbe provveduto a depositare
la pigione presso il competente Ufficio di conciliazione (doc. B: UC).
Con scritto 12 dicembre 2003 la locatrice confermava al conduttore l'esecuzione
di alcuni lavori, rimanendo in attesa di una sua presa di posizione al fine di definire
alcuni dettagli e le date di intervento (doc. C: UC). Con scritto 16 dicembre 2003 la locatrice
ribadiva all'inquilino che l'ente locato sarebbe stato oggetto di
perizia e proponeva alcune possibili date, rimanendo quindi in attesa di sue comunicazioni
(doc. D: UC). Con scritti 14 ottobre 2003 e 6 novembre
2003 la locatrice sollecitava il pagamento delle pigioni relative
ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2003 (doc. G e F: UC), mentre
con scritti 27 ottobre e 14 novembre 2003 la locatrice sollecitava il versamento
del deposito di garanzia (doc. H e I: UC). Con scritti
12 febbraio e 11 marzo 2004 la locatrice chiedeva al conduttore il pagamento dell'importo
di fr.
2'843.55 dapprima (doc. BB: UC), diminuiti in seguito a fr. 2'237.25 poi (doc.
CC: UC) a titolo di spese di elettricità per il periodo 2002-2003.
Con scritto 3 marzo 2004 il conduttore contestava la pretesa relativa
all'elettricità, a suo dire compresa nella pigione, comunicando altresì
di voler prov-vedere a versare il deposito di garanzia in data 9 marzo 2004 (doc.
EE: UC).
2.b) Con istanza
30 dicembre 2003 il conduttore adiva l'Ufficio di conciliazione postulando la riduzione
della pigione nella misura del 30 % sino alla riparazione dei difetti già segnalati,
con conseguente liberazione delle pigioni depositate, e postulava altresì l'eliminazione
di diversi difetti (doc. E: UC). In sede di udienza del
9 marzo 2004 la parte locatrice si impegnava a riparare
la persiana della camera da letto, mentre che per i rimanenti difetti le parti si
accordavano nel senso di non procedere ad alcuna riparazione, riconoscendo al conduttore
una riduzione della pigione onnicomprensiva di fr. 1'000.--.
Conseguentemente le pigioni depositate venivano liberate nella misura di
fr. 1'000.-- a favore del conduttore e di fr.
13'400.-- a favore della parte locatrice (doc. N: UC).
La vertenza veniva pertanto dichiarata conciliata (doc.
: UC).
2.c) A seguito
della disdetta notificata dalla locatrice l'8 gennaio 2004, con istanza 9 febbraio
2004 il conduttore adiva nuovamente l'Ufficio di conciliazione postulando in via
principale l'annullamento della stessa ed in via subordinata la protrazione della
locazione per la durata di 4 anni a de-correre dal 1° settembre 2004. Contestualmente
all'udienza del 9 marzo 2004, le parti concordavano di prorogare inderogabilmente
il contratto fino al 31 agosto 2005, dando facoltà al conduttore di lasciare l'ente
locato a partire da subito con un preavviso scritto di
un mese per la fine di un mese qualsiasi (doc. N UC).
Di conseguenza anche questa vertenza veniva dichiarata
conciliata (doc. N: UC).
2.d) Con scritto 28 aprile
2004 il conduttore si diceva d'accordo a che la pigione dovuta per il mese di aprile
2004 venisse compensata con il deposito di garanzia mai
riversato su un apposito conto, confermando che i locali sarebbero stati riconsegnati
il 30 aprile 2004 alle ore 15.00 (doc. O: UC).
3.a) In data 30 aprile 2004 aveva luogo
la verifica dei locali ad opera della rappresentante
della locatrice alla presenza della locatrice stessa, del conduttore e di tale signor
K. (doc. P: UC). Con scritto
28 maggio 2004 la locatrice notificava i danni riscontrati alla compagnia assicurativa
del conduttore, chiedendo il suo intervento e allegando un preventivo allestito
per un importo complessivo di fr. 15'530.-- (doc. Q: UC). Con
scritto 9 giugno 2004 la locatrice comunicava al conduttore di aver richiesto l'intervento
della predetta assicurazione (doc. R: UC).
In data 15 giugno 2004 il perito delle assicurazioni, esperito un sopralluogo, allestiva
il suo rapporto e con riferimento al preventivo allestito quantificava in
fr. 1'500.--/2'000.--
il risarcimento a favore della locatrice (doc. S: UC).
Con scritto 12 luglio 2004 l'assicurazione quantificava definitivamente in fr.
1'800.-- l'importo risarcibile alla locatrice, chiedendo nel contempo l'autorizzazione
dell'inquilino a procedere in tal senso (doc. T: UC).
3.b) Con precetto esecutivo - spiccato
il 2 novembre 2004 - la locatrice escuteva il convenuto per l'incasso di
fr. 3'600.-- oltre
interessi al 5 % dal 1° aprile 2004. Il conduttore dal canto suo interponeva tempestiva
opposizione (doc. V: UC).
Con scritto 22 febbraio 2005 la locatrice assegnava al conduttore un ultimo termine
per provvedere al versamento dell'importo di
fr. 12'430.-- relativo alle spese accessorie
2004 e alle spese di pulizia e di ripristino dei danni, av-vertendo che in caso
di mancato pagamento avrebbe adito le vie legali (doc. Z: UC).
Con scritto 7 marzo 2005 il conduttore chiedeva alla locatrice di specificare come
fosse composta la predetta pretesa, chiedendo pure l'invio di tutti i giustificativi
e contestando infine ogni e qualsiasi pretesa della stessa poiché intempestiva (doc. AA: UC).
4.
Con l'istanza in esame, preventivamente
sottoposta all' esame dell'UC il quale ha dichiarato la vertenza non conciliata
(doc. A), la locatrice ha postulato la condanna del conduttore al pagamento dell'importo
di fr.
17'977.60 oltre interessi a far tempo dal 30 aprile
A suo dire al momento della riconsegna dell'ente locato sarebbe stata
accertata l'esistenza di diversi difetti imputabili al conduttore. Tali difetti
sarebbero stati prontamente notificati all'inquilino, il quale non avrebbe in alcun
modo reagito. Dopo l'intervento della sua assicurazione, sollecitata dalla locatrice,
rimarrebbe infatti ancora scoperto l'importo di fr. 14'985.50 (pulizia piscina, pulizia appartamento,
ripristino scale interne, sostituzione pompa piscina), oltre ad un importo di fr. 2'992.10 relativo alle spese di elettricità 2002-2004.
In sede di discussione il conduttore ha chiesto l'integrale reiezione
dell'istanza adducendo essenzialmente che concretamente
non vi sarebbe stata una tempestiva notifica dei danni. Quanto alle spese di elettricità,
le stesse sarebbero comprese nel contratto di locazione e pertanto nulla sarebbe
dovuto a tale titolo. Per il resto l'appartamento sarebbe stato consegnato in buono
stato e pulito.
5.a) Giusta l'art. 267a CO al momento
della restituzione della cosa locata, il locatore deve verificarne lo stato e se
vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene
subito notizia (cpv. 1); diversamente il conduttore è liberato dalla sua responsabilità,
salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica (cpv.
2).
Innanzitutto incombe al locatore provare che la cosa locata, al momento
della restituzione, presenta danni, secon-dariamente che gli stessi non esistevano
all'inizio della locazione e, infine, deve dare tempestivo avviso di quanto riscontrato
al conduttore (Lachat, Le bail
à loyer, Lausanne 2008,
pag. 805 segg.). Per essere tempestiva ai sensi dell'art. 267a CO, la notifica dei
danni al conduttore deve avvenire subito. L'avviso deve avvenire nei giorni feriali
successivi alla constatazione dello stato dell'ente locato ed
alla riconsegna del bene locato, segnatamente entro 2 o 3 giorni e, al massimo,
entro una settimana, ritenuto che una notifica avvenuta dopo 17 giorni é senz'altro
tardiva (II CCA 26 marzo
Sul contenuto della notifica la dottrina e la giurisprudenza esigono
chiarezza e precisione: il semplice invio del rapporto di constatazione del perito
comunale, per giunta ad opera di quest'ultimo, senza
una chiara indicazione della volontà del locatore di rendere responsabile e di quali
danni il conduttore, ancora non costituisce una valida notifica ai sensi della prefata
norma. In effetti un verbale di consta-tazione dei difetti
- pur se sottoscritto dall'inquilino - in cui vengono indicate le condizioni dell'ente
locato senza precisare quali difetti siano - a mente del locatore - da ascrivere
al conduttore, non adempie i requisiti per una valida notifica giusta l'art. 267a
CO. Pertanto, se dal rapporto di constatazione si evince
chiaramente quali sono i danni per i quali il conduttore deve rispondere, esso varrà
senz'altro quale valida notifica, mentre nel caso contrario si renderà necessaria
una notifica separata (II CCA 26 marzo
5.b) Conformemente all'art.
8 CC incombe al locatore che pre-tende il risarcimento del danno l'onere
di provare l'esistenza di tutte le premesse (ad eccezione della colpa del conduttore)
sulle quali si fonda la sua pretesa (Higi, Zürcher Kommentar, ad art.
267 CO, N. 119).
5.c) Nella specie si ha che il conduttore
ha riconsegnato i locali il 30 aprile 2004. Il medesimo giorno l'amministratrice
dell'im-mobile ha allestito il verbale di riconsegna alla presenza della locatrice,
del conduttore e del tuttofare della proprietaria. Tale verbale è stato infine sottoscritto
da tutti i presenti (doc. P: UC e verbale di udienza
del 12 dicembre 2005, testi K. e C.). Quanto alla portata
di tale documento deve valere in primis che non risulta che il conduttore abbia
in qualche modo contestato la verifica dei locali e l'allestimento del relativo
verbale di constatazione da parte della rappresentante
della locatrice. Benché la verifica dei locali ed il
verbale di riconsegna non siano avvenuti ad opera di una persona neutra quale è
il perito comunale degli immobili, stante come a tale riguardo non vi siano state
contestazioni di sorta, si deve quindi ritenere che il documento agli atti configura
un valido verbale di riconsegna (doc. P: UC). Circa la
notifica dei difetti alla parte conduttrice, nulla in atti permette di affermare
che nella specie la locatrice abbia notificato all'inquilino tutti i difetti per
i quali veniva reso responsabile in maniera chiara, precisa
e dettagliata. Non giova al riguardo l'affermazione dell'amministratrice
dello stabile che peraltro, occorre rilevare, ha pur sempre rappresentato la locatrice
e non può sicuramente considerarsi persona completamente neutra - secondo cui l'inquilino,
in occasione della riconsegna, sarebbe stato reso attento sulla necessità di porre
rimedio ai difetti evidenziati (verbale audizione testimoniale C.). Nemmeno può
rilevare che il conduttore, in calce al verbale, ne abbia contestato
alcuni punti. Già solo per il fatto che il predetto verbale
appare per molti versi del tutto generico, risulta infatti difficile ammettere che
in concreto vi sia stata una formale notifica ai sensi di legge.
E ciò avuto in par-ticolare riguardo alle pretese qui formulate dalla locatrice.
A fronte di una pretesa per lavori di pulizia di ben
fr. 6'960.-- (doc. Q), la relativa
notifica avrebbe dovuto specificare ogni singolo intervento da effettuare.
Circa il ripristino e la sistemazione delle scale interne basti invece osservare
che il predetto verbale non menziona alcunché a tale
riguardo. Per il resto nemmeno il verbale, da solo, può configurare una valida notifica,
non precisando in alcun modo quali difetti sarebbero da ascrivere all'inquilino.
Dagli atti emerge poi che con scritto 28 maggio 2004 la locatrice
ha richiesto l'intervento dell'assicurazione del conduttore a copertura degli asseriti
difetti, inviando un preventivo per un importo complessivo di fr. 15'530.-- (doc. Q:
UC), mentre solo il 9 giugno 2004 si è rivolta per iscritto
al conduttore (doc. R: UC). Ora, entrambi gli scritti
non possono supplire alla carenza di una valida notifica
dei difetti, la prima lettera essendo stata inviata all'assicurazione dell'inquilino
(doc. Q: UC), ed il secondo scritto configurando una
semplice comunicazione al conduttore medesimo (doc. R: UC).
A ciò aggiungasi che tali scritti sono in ogni modo tardivi, essendo stati spediti
dopo quasi un mese (doc. Q UC) rispettivamente
oltre un mese dopo la riconsegna dei locali (doc. R: UC),
avvenuta come detto in data 30 aprile 2004. Per il resto non può nemmeno rilevare
che l'assicurazione dell'inquilino abbia in concreto riconosciuto un risarcimento
di fr.
1'800.-- (doc. S e T), e ciò alla luce dell'audizione testimoniale del perito assicurativo,
il quale in questa sede ha sostanzialmente dichiarato di aver allestito il suo rapporto
basandosi esclusivamente sulle constatazioni dell'amministratrice dello stabile
senza tuttavia compiere accertamenti o verifiche di sorta (v. verbale audizione
testimoniale S.).
Ancora occorre rilevare che agli atti manca ogni e qualsiasi documento
attestante lo stato dei locali all'inizio della locazione, per il che nella specie
non sarebbe comunque possibile effettuare un raffronto
tra la situazione iniziale e quella al momento della riconsegna.
Ne discende che, avuto riguardo ai principi dinanzi evocati, le pretese
della parte locatrice formulate a titolo di risarcimento dei danni devono essere
respinte senza la necessità di esaminarle ulteriormente nel merito.
Abbondanzialmente va tuttavia detto che
anche nel merito le singole pretese andrebbero in ogni modo respinte, non
risultando essere debitamente comprovate. La conferma d'ordine della
ditta designata non è infatti corredata del benché minimo
documento giustificativo, mentre circa gli interventi della piscina é stata prodotta
una fattura del 2002 (doc. Q UC), che già per questo
motivo non può essere posta a carico dell'inquilino.