GDL 12/29: Tempestività e precisione nella notifica di eventuali danni del
bene locato al momento della sua riconsegna
La notifica dei difetti al momento della riconsegna del
bene locato deve essere sostanziata a cura della parte locatrice. In altre parole
il locatore ha il compito di elencare per quali danni egli ritenga che l'inquilino
debba rispondere nei suoi confronti.
Una semplice elencazione dei danni, dalla quale non si possa desumere la reale
volontà del proprietario di ritenere il conduttore così responsabile, non costituisce
dunque una notifica sufficiente.
Anche un verbale di constatazione dei danni, malgrado
la sua sottoscrizione a cura dell'inquilino, non risulta conforme se vengono semplicemente
indicate le condizioni del bene locato così riconsegnato senza precisazione degli
asseriti danni.
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
in re S. / D. del 29 dicembre 2008
Estratto dai considerandi
In diritto:
1.
Omissis.
2.
La notifica dei difetti (cosiddetta "Mängelrüge")
deve essere sostanziata. In altre parole, il locatore ha il compito di elen-care
in essa, singolarmente e in modo distinto, di quali difetti egli ritenga che l'inquilino
debba rispondere nei suoi confronti. La semplice elencazione di difetti, dalla quale
non si possa - per una ragionevole controparte - desumere la reale volontà del proprietario
di ritenere responsabile il conduttore, non costituisce una sufficiente notifica
(Higi, Zürcher Kommentar, ad art. 267a CO, N. 26).
D'altro canto un verbale di constatazione dei difetti, pur se sottoscritto dall'inquilino,
in cui vengono indicate le con-dizioni dell'oggetto senza
precisazione circa quali difetti, siano, a mente del locatore, da ascrivere al conduttore,
non adempie i requisiti per una notifica conforme ai sensi dell'art. 267a CO (Higi, op. cit., loc. cit., N. 29; Raccolta
di giurisprudenza in materia di locazione, vol. 3 1995-1997, pag. 106; Lachat, Le bail à loyer, op. cit., pag. 806).
La mancata tempestiva notifica dei difetti, nella forma testè
citata, ha effetto perentivo sui diritti del locatore.
L'onere della prova in merito alla tempestività e alla completezza della notifica
grava sul locatore, mentre al conduttore spetta perlomeno, affinché il giudice esamini
la questione sotto tale prospettiva, l'onere di allegazione in punto
alla eventuale tardiva segnalazione (Higi,
op. cit., ad art. 267a CO, N. 37).
3.
Nella fattispecie, si deve ritenere che il locatore ha tempe-stivamente
e correttamente adempiuto il proprio onere di notifica, trasmettendo al conduttore,
in data 19 dicembre 2005 (vale a dire 3 giorni dopo la
riconsegna dell'appar-tamento), uno scritto raccomandato con l'elenco dei danni/difetti
dei quali egli intende(va) rendere responsabile l'inquilino stesso (doc. E).
Detto questo, si impone di esaminare le singole poste
fatte valere dall'istante con l'allegato introduttivo di causa.
4.
Ritinteggio locali (fr. 2'700.--).
4.1 L'istante rivendica l'importo di fr. 2'700.-- per i costi
riferiti al ritinteggio dei locali (doc. G); a mente sua il cattivo stato delle
pareti dell'appartamento ("macchiato oltre la normale
usura" e con alcuni "danni da fumo di sigaretta", doc. E) è ascrivibile
all'inquilino, che deve perciò risponderne. Il convenuto contesta questa richiesta
di risarcimento, adducendo che simili costi andrebbero a carico dell'istante, ritenuto
che i danni riscontrati all'intonaco sarebbero "da ricondurre all'elevata umidità
strutturale causata dall'ultima esondazione del lago" (conclusioni convenuto,
pag. 7). Egli contesta inoltre l'entità delle spese di ritinteggio,
a suo dire "inspiegabilmente manifestamente elevate" (conclusioni convenuto,
pag. 7).
Orbene. Dal verbale di constatazione danni del 27 giugno 2003 si
evince che, al momento in cui l'inquilino aveva preso in consegna l'appartamento
locato, quest'ultimo era stato completamente ritinteggiato e non presentava difetti
di sorta (doc. D). Dal verbale di costatazione allestito
al momento della riconsegna, in data 16 dicembre 2005, emerge invece che
praticamente tutti i locali dell'appartamento, ad esclusione dei due
bagni, necessitavano una ritinteggiatura o dei ritocchi.
In merito alla valenza probatoria del verbale redatto al momento della riconsegna,
non sottoscritto dal convenuto, va detto che esso, in assenza di questa firma, non
può costituire mezzo di prova per i punti oggetto di contestazione (Lachat,
op. cit., pag. 804). Tuttavia, a ben vedere, nel caso che ci occupa
questo aspetto è di importanza secondaria, ritenuto che il convenuto
non contesta che le pareti fossero da ritinteggiare, ma contesta la causa dei difetti
riscontrati alle medesime e, soprattutto, che debba essere tenuto a pagarne l'eliminazione.
A titolo abbondanziale va inoltre detto che l'istante
ha provveduto a fare allestire ed ha prodotto un rapporto
peritale a cura del perito comunale degli immobili locativi (doc. F).
Questo rapporto gode della presunzione di cui all'art.
9 CC, ciò che impone di ritenere per veri i fatti in esso attestati, rimanendo riservata
la possibilità di fornire una controprova (Svit,
Schweizerisches Mietrecht
Kommentar, ad art. 267-267a CO, N. 36).
4.2 Nel caso concreto l'istante ha fornito la prova che i difetti
alla tinteggiatura dell'ente locato sono intervenuti durante la locazione
ad opera del convenuto per mezzo dei due verbali di consegna versati
agli atti. Stante questo, al convenuto incombeva l'onere di provare che i difetti
riscontrati non gli sono imputabili (Lachat,
op. cit., pag. 812; Svit, op. cit., ad art. 267-267a
CO, N. 30a). Egli ha però fallito in tale esercizio.
Infatti, l'assunto secondo cui i danni relativi alla
tinteggiatura dell'appartamento sarebbero riconducibili all'umidità strutturale
dell'immobile non può ritenersi provato. Se, come si dirà meglio in seguito, è ben
vero che l'arch. B., su incarico dell'assicuratore RC del convenuto, ha stilato
un rapporto nel quale ha dichiarato, riferendosi ai difetti riscontrati al parchetto
dell'appartamento, che sono ricondu-cibili ad "un'elevata
umidità strutturale, estranea all'uso della cosa locata", ciò non significa
ancora che detta umidità possa essere ritenuta la causa dei danni alle pareti (v.
doc. 2). Lo stesso architetto B. ha menzionato tra gli
interventi da attuare per eliminare i difetti/danni, la "tinteggiatura completa"
dell'appartamento; l'esperto non ha però evi-denziato nulla circa la causa di detti
difetti e, in particolare, non ha menzionato l'umidità strutturale quale possibile
origine dei medesimi. Anzi, l'arch. B., sentito in qualità di
teste anche nell'ambito di un'altra procedura pendente tra le parti, riferendosi
all'appartamento locato dal convenuto ha affermato che "le pareti dell'appartamento
non erano proprio pulite, si trattava comunque di una sporcizia superiore ad un
uso ordinario". D'altronde, anche le fotografie allegate al rapporto dell'arch.
B. attestano i danni alla tinteggiatura delle pareti (doc.
2); danni che, in tutta evidenza, non sono ascrivibili ad
umidità, bensì ad un uso non conforme al contratto e assai poco diligente.
4.3-4.4 Omissis.
4.5 Ebbene, in considerazione
di tutto quanto precede, questo Giudice è giunto alla conclusione
che al momento della presa in consegna dell'appartamento da parte del convenuto,
il medesimo non presentava difetti alle pareti e che, in ogni caso, quelli subentrati
in seguito e assertamente notificati dal convenuto,
e in ogni caso comunque limitati al soffitto del bagno grande, non erano tali da
necessitare l'intervento del locatore. D'altronde non si spiegherebbe altrimenti
il fatto che, al momento della riconsegna dell'appartamento, questi difetti non
fossero più presenti, se non, come visto in precedenza, in maniera lieve e limitatamente
ad un angolo del bagno grande. Difetto, questo, che risulta ad ogni buon conto del tutto irrilevante a fronte
degli altri difetti alle pareti attestati dai vari periti intervenuti sul posto.
Alla luce di quanto precede appare giustificato riconoscere all'istante l'importo
di fr.
2'700.-- a dipendenza dei lavori eseguiti dall'impresa di pittura. Importo, questo,
contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, del tutto equo e congruo se si
considera la grandezza dell'appartamento e l'entità dei
lavori eseguiti.
5.
Materiale sanitario e revisione bagno (fr. 520.--)
La locatrice chiede il versamento di un importo di fr. 520.--, pari alla fattura da lei onorata e riferita agli interventi effettuati da una ditta "per fornitura materiale sanitario mancante e revisione bagno" (istanza, pag. 5 e doc. H).
Gli interventi in questione, attuati per eliminare
i difetti presenti nei bagni dell'appartamento, danni menzionati dal perito immobiliare
(doc. F) e dall'arch. B. (doc. 2), costituiscono
senza dubbio dei difetti dovuti ad usura straordinaria
e ad un uso poco diligente del conduttore e la loro eliminazione deve dunque essere
posta a carico di quest'ultimo.
Anche l'importo di fr. 520.-- richiesto dall'istante, comprovato (doc. H) e congruo,
deve quindi essere ammesso.
6.
Riparazione e sostituzione cucina (fr. 597.70)
Un'altra posta del danno fatta valere dall'istante è costituita dall'importo di
fr.
597.70 per i lavori di riparazione e sostituzione eseguiti nel locale cucina. Riallacciandosi
a quanto detto poc'anzi in merito ai verbali di constatazione e ai referti allestiti
dagli architetti, anche in questo caso è innegabile che i difetti in parola siano
stati provocati dal convenuto e vadano al di là dell'usura
ordinaria dell'oggetto locato. È dunque corretto che quest'ultimo
venga astretto a rifondere all'istante anche fr.
597.70 (doc. I).
7.
Sostituzione porta del bagno (fr. 490.--)
Al momento della riconsegna dell'appartamento uno
dei bagni era munito di una porta sfondata. Questo difetto, tempestivamente
notificato tramite il verbale di consta-tazione del 16 dicembre 2005 (porta
d'entrata "da sostituire", doc. C) e tramite
la lettera raccomandata del 19 dicembre 2005 inviata dall'Agenzia immobiliare all'indirizzo
del convenuto (doc. E), è stato riportato anche dall'arch.
B. nel suo rapporto all'assicuratore RC alla voce "danni volontari" (porta
del bagno sfondata, scardinata; doc. 2).
La sosti-tuzione della porta in questione deve pertanto essere posta integralmente
a carico del convenuto, il quale sarà dunque tenuto a rifondere all'istante fr.
490.-- a questo titolo (doc. J). Nell'allegato
responsivo prodotto all'udienza di discussione
il convenuto ha del tutto genericamente contestato le fatture prodotte dalla controparte,
definendole "oltremisura elevate" (risposta, pag. 6).
Orbene. L'importo di cui alla fattura qui in discussione - che indica
erroneamente "per la porta della cucina", quando dalle fotografie agli atti
emerge chiaramente che la porta "sfondata" era quella del bagno
(doc. N5, v. anche verbale teste B. del 19.2.2008, pag. 4),
appare del tutto corretta e proporzionata. La richiesta dell'istante
in merito a questa posta del danno va quindi totalmente tutelata.
8.
Sistemazione parchetto (fr. 5'570.--)
8.1 L'istante chiede la rifusione di fr. 5'570.-- per i lavori
eseguiti al parchetto dell'appartamento locato al convenuto, dopo l'uscita di quest'ultimo.
I lavori in questione hanno riguardato in particolare la lamatura e la riparazione
della superficie in legno presente nei vani soggiorno,
atrio e nelle camere e la sostituzione dello zoccolino (doc. L).
Ora, ripercorrendo i danni indicati nel verbale di constatazione
allestito al momento della riconsegna dell'appartamento
si evince che il pavimento del corridoio era "da lamare"; quello del soggiorno
"da riparare e rilamare completo", quello della
camera N. 2 "da lamare", mentre quello della camera N. 3 "da riparare e lamare"
(doc. C). Il referto peritale dell'arch. B. è maggiormente
circostanziato e indica pure quale tipo di danni presenta il parchetto posato nel
corridoio e nelle camere n. 2 e 3: "era rigato,
scheggiato e bruciato a causa dell'incuria dell'inquilino" (doc. 2).
Il medesimo perito ha però anche affermato che "i pavimenti in
legno del soggiorno, delle camere 2 e 3 e del corridoio, oltre ai danni causati
dal conduttore, presentano in vari punti distaccamenti dei listelli, relativi ad
un'elevata umidità strutturale, estranea all'uso della cosa locata
" (doc.
2). L'arch. B., sentito quale testimone, ha confermato
inte-gralmente il contenuto del rapporto peritale da lui stilato su incarico dell'assicuratore
RC del convenuto (verbale del 19.2.2008, pag. 5). Il perito comunale nel suo rapporto
non ha per contro menzionato le possibili cause dei danni al parchetto, limitandosi
ad indicare, per ogni singolo locale, che "alcune parti
di parchetto sono staccate dal sottofondo". Sentito in qualità
di teste, il perito comunale, ha ribadito quanto rilevato in merito
ai danni al parchetto, senza però fare riferimento a problemi di umidità (verbale
teste M., pag. 3). Tuttavia il medesimo architetto, in occasione della sua escussione esperita nell'ambito della causa
DI.2006.184, aveva dichiarato: "Durante il sopralluogo avvenuto alla riconsegna
dei locali, confermo di aver rilevato macchie di umidità; il parquet, guardandolo
controluce, era leggermente ondulato ma non in maniera tale da rendere inabitabile
l'appartamento. Alcune parti erano staccate
".
(verbale teste M., pag. 2, inc.
rich. DI.2006.184).
8.2 Dalle affermazioni dell'arch. B. si evince che i danni riscontrati
al parchetto nell'appartamento locato dal convenuto si possono in sostanza suddividere
tra quelli causati dall'incuria e dall'usura straordinaria ad opera
dell'inquilino e quelli riconducibili ad un'umidità strutturale dell'appartamento.
Circostanza, quest'ultima, che, come visto poc'anzi, trova conferma anche nel verbale
del perito comunale e non può dunque essere ignorata.
Stante quanto precede, nel caso concreto si può considerare sufficientemente
comprovato il fatto che la sistemazione e lamatura del
parchetto effettuata dopo l'uscita del convenuto dall'ente locato, si è resa necessaria
anche perché il pavimento era danneggiato dall'umidità del sottofondo (testi B.
e M.).
Ora, in simile evenienza, appare equo e corretto suddividere l'onere
finanziario dipendente dalla sistemazione dei pavimenti dell'appartamento in questione
tra conduttore, reo di aver utilizzato l'oggetto locato contravvenendo al suo obbligo
di diligenza - rigando, bruciando e scheggiando il parchetto - e il locatore, che
deve accollarsi i danni provocati dall'umidità della soletta.
8.3 In assenza di una perizia giudiziaria utile a determinare con
precisione l'entità dei danni cagionati dall'incuria e quella dei danni causati
dall'umidità strutturale del sottofondo, questo Giudice ritiene di poter equitativamente
ripartire i costi riferiti agli interventi di cui alla fattura doc.
L per 1/5 a carico del convenuto e per 4/5 a carico dell'istante. Tale
suddivisione si fonda sulle seguenti constatazioni:
-
i danni ascrivibili al comportamento
del convenuto non sono trascurabili (foto N. 12, 13, 14 doc. 2), ritenuto che, ad
eccezione della camera N. 1, tutti i vani dell'appartamento con il pavimento in
parchetto presentavano dei segni evidenti ed importanti
e che il rapporto di locazione è durato tutto sommato poco (meno di due anni e mezzo);
-
il distaccamento di listelli
in legno riscontrato dall'arch. B. nel soggiorno, nel corridoio e nelle camere N.
2 e 3 con-figura un danno ingente che, come rilevato dal medesimo architetto, è
ben più grave rispetto a quelli cagionati dal conduttore;
-
l'importo di
fr. 1'140.-- fatturato dalla ditta per la sostituzione dello zoccolino in
tutto l'appartamento non può essere posto a carico del convenuto, ritenuto che,
con riferimento allo zoccolino, l'istante non ha provveduto a notificare correttamente
il difetto, avendo unicamente annotato nel verbale (doc. C) che esso si presentava
"rigonfio" nel soggiorno e che era "da sostituire" in corridoio. A questi difetti
l'istante non ha però fatto accenno nel successivo scritto del 19 dicembre 2005,
omettendo così di notificarli a norma di legge. A ciò si aggiunga che,
ad ogni buon conto, al convenuto non avrebbe potuta essere accollata
la spesa per la sostituzione totale dello zoccolino, ma semmai unicamente quella
limitata ai metri lineari di zoccolino necessari per sostituire le zone danneggiate.
Tutto questo considerato, l'inquilino dovrà rifondere alla locatrice fr.
1'114.-- a dipendenza dei danni al parchetto dell'appartamento.
9.
Pulizia (fr. 1'020.--)
Per finire la locatrice postula la rifusione dell'importo di fr.
1'020.-- fatturatole dall'impresa, la quale ha provveduto alla pulizia completa
dell'appartamento riconsegnato dal con-venuto. La riconsegna dell'appartamento pulito
è un obbligo che incombe al conduttore in virtù del contratto di locazione; se il
conduttore non si assume tale obbligo, è facoltà del locatore fatturargli le spese
per la pulizia (Lachat, op. cit., pag. 808).
Ritenuto che sia dal verbale di riconsegna (doc.
C), che dalla perizia esperita dall'arch. B. (doc. 2),
emerge che l'ap-partamento locato, al momento della riconsegna, era carente quanto
a pulizia, è corretto accollare all'inquilino uscente le spese sostenute in quest'ambito
dall'istante. Circa l'importo fatturato dall'impresa incaricata del lavoro, ritenuto
anch'esso eccessivo dal convenuto (risposta, pag. 7), questo giudice, in funzione
della grandezza dell'appartamento e dello stato in cui esso si presentava, ritiene
di poterlo giudicare corretto e adeguato.