GDL 12/23: Calcolo della riduzione della pigione in caso
di difetti del bene locato
Un aggravamento della situazione del bene locato a seguito
del ritardato intervento del locatore dopo la prima segnalazione dei difetti
può giustificare una riduzione più ampia di pigione decorrente dalla prima segnalazione.
Una riduzione di pigione del 25 % per tutto il periodo in cui il bene locato è
stato difettoso si giustifica proprio alla luce della proporzionale incidenza degli
stessi difetti nell'insieme del bene locato.
Un'ulteriore domanda risarcitoria eccedente la riduzione
di pigione comporta un onere probatorio a carico della parte conduttrice.
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona in re D. / P. del 14 novembre 2007
Estratto dai considerandi
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sentite
le parti all'udienza del 27 luglio
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che in
quella sede è stata formulata una proposta che poi non è stata accettata dalla parte
convenuta, per cui l'istruttoria è proseguita con il sopralluogo che è stato indetto
il 27 settembre 2007, presenti le parti;
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posto che
il contratto di locazione ha avuto inizio il 16 luglio 1990 e che già dal verbale
del perito comunale del 13 giugno 2000 si rileva che v'erano tracce di umidità sotto
la scossalina della finestra della camera del figlio e tracce di perdita al lato
doccia con distacco di intonaco, nonché infiltrazione d'acqua al soffitto presso
la scatola luce (doc. D);
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visto che
già il 20 marzo 2000 i conduttori avevano lamentato difetti e che il 25 aprile 2000
non avevano ancora avuto riscontro al loro scritto da parte della proprietà, nonché
che dal doc. F si rileva che nel 2004 il problema dell'umidità persisteva;
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posto che
dalle constatazioni in loco è apparso che vi sono evidenti perdite d'acqua all'interno
dell'appartamento e che sono pure rilevabili infiltrazioni, e meglio come si desume
dal verbale di sopralluogo;
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ritenuto
che è quindi comprovata l'esistenza dei difetti lamentati dai conduttori relativi
all'umidità e alle infiltrazioni come pure quello delle piastrelle della terrazza
a nord;
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atteso
che nel frattempo è stato eseguito l'intervento di riparazione delle tubazioni che
causavano infiltrazioni agli appartamenti sottostanti tant'è che non sono più visibili
i fori nei muri che invece risultano dal doc. T;
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considerato che
i difetti di cui sopra pregiudicano l'uso dell'ente locato e che quindi si giustifica
una riduzione del canone di locazione a'sensi dell'art. 259d CO e ciò a far tempo
dal momento in cui la proprietà ha avuto conoscenza dei difetti, vale a dire dal
mese di aprile 2000 così come richiesto dai conduttori;
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visto che
non si tratta di piccoli difetti, "Das Mass der Herabsetzung
richtet sich grundsätzlich
nach der
Vermin-derung der Tauglichkeit
der Mietsache
zum vorausgesetzten Gebrauch,
d.h. des <Mietwertes>"
(Svit, Kommentar
Mietrecht II. N. 17 ad art. 259d CO), per cui a mente
di questo Ufficio, alla luce del pregiudizio che appare
re-lativamente importante, una riduzione del canone del 25 % fino alla fine del
mese in cui i difetti saranno riparati è giustificata anche alla luce del lungo
tempo trascorso dalla prima segnalazione senza che sia stato posto rimedio e visto
pure che i difetti si sono nel tempo aggravati.
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per quanto concerne la domanda volta
ad ottenere un risarcimento dei danni, questo Ufficio, in assenza di competenza,
può dare soltanto atto del fallimento del tentativo di conciliazione. Il relativo
onere probatorio compete integralmente alla parte conduttrice.