GDL 12/19: Per effettuare il deposito delle pigioni presso l'Ufficio di conciliazione occorre che il conduttore richieda la riparazione di un difetto

Art. 259 e segg. CO

L'Ufficio di conciliazione, prima di entrare nel merito delle pretese formulate dalle parti, è tenuto ad esaminare se i requisiti formali della procedura di deposito delle pigioni sono stati ossequiati.

In caso negativo, l'Ufficio di conciliazione potrà unicamente constatare la mancata intesa e liberare la pigione a favore della parte locatrice.

Le norme sul deposito delle pigioni sono state istituite al solo scopo di formulare una pressione sul locatore per indurlo ad eliminare in tempi rapidi i difetti gravanti il bene locato.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re B. / O. del 1° aprile 2008

Estratto dai considerandi

Ritenuto in fatto e in diritto:

 

che tra le parti è in vigore un contratto di locazione per un appartamento a V.;

 

che la locazione è iniziata il 1° marzo 2004 e può essere disdetta con un preavviso di 3 mesi per ogni fine mese;

 

che il 28 novembre 2007 i conduttori iniziano a depositare la pigione all'Ufficio di conciliazione;

 

che con istanza 5 dicembre 2007 i conduttori chiedono la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione inteso a definire un programma di lavori di ristrutturazione in corso nello stabile così da limitare i disagi e stabilire la riduzione della pigione dall'inizio e fino al termine dei lavori. Durante la seduta conciliativa formulano una richiesta di riduzione della pigione del 30 %;

 

che la parte locatrice, durante l'udienza del 18 dicembre 2007, oltre a presentare il programma dei lavori, formula una sua proposta di riduzione della pigione che tiene conto del disagio provocato da ogni singolo intervento;

 

che, nonostante il termine assegnato durante la seduta conciliativa del 18 dicembre 2007, le parti non hanno raggiunto un accordo;

 

che, vista la mancata intesa, spetta ora alla Commissione di conciliazione prendere una decisione sulle pretese formulate dalle parti e sulla destinazione del deposito delle pigioni (art. 259i cpv. 1 CO);

 

che la Commissione di conciliazione, prima di entrare nel merito delle pretese formulate dalle parti, è tenuta ad esaminare se i requisiti formali della procedura di deposito di cui all'art. 259d CO sono riuniti. In difetto di ciò potrà unicamente constatare la mancata intesa e liberare il deposito a favore della locatrice;

 

che, ai sensi dell'art. 259g CO, uno dei requisiti formali per poter effettuare il deposito della pigione è l'esigenza da parte del conduttore di riparazione di un difetto. Le norme sul deposito della pigione sono state infatti istituite allo scopo di far pressione sul locatore per indurlo ad eliminare in tempi rapidi i difetti gravanti il bene locato;

 

che il deposito della pigione è pertanto possibile unicamente se il conduttore esige la riparazione di un difetto. Ciò comporta che il deposito del canone è escluso nel caso in cui, come nella fattispecie, il locatore sta facendo eseguire dei lavori di rinnovazione che arrecano disagi o danni al conduttore e quest'ultimo pretende una remunerazione per tali pregiudizi (riduzione della pigione o risarcimento danni);

 

che, ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 CO, tali pretese possono essere avanzate dal conduttore al di fuori della procedura del deposito della pigione;

 

che, vista l'assenza dei requisiti formali di cui all'art 259g CO, il deposito delle pigioni è illegittimo e deve essere pertanto liberato a favore della locatrice;

 

che, per quanto riguarda le pretese formulate dagli istanti, la Commissione di conciliazione può, in questo caso, unicamente constatare la mancata intesa e assegnare ai conduttori un termine di 30 giorni per fare istanza alla Pretura.