GDL 12/17: Riduzione della pigione conseguente al mancato
funzionamento dell'ascensore
Il mancato funzionamento dell'ascensore configura un difetto del bene locato che
pregiudica l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata e giustifica una riduzione
proporzionale della pigione.
La riduzione del corrispettivo va accordata dal momento in cui il locatore ha
avuto conoscenza del difetto e fino alla sua completa eliminazione, segnatamente
sino al totale ristabilimento di una situazione contrattualmente conforme. Il diritto
alla riduzione perdura anche nel caso in cui il locatore, tramite misure provvisorie,
abbia parzialmente ovviato al difetto e la qualità abitativa risulti
comunque ancora limitata.
Riduzione della pigione riconosciuta nella misura del 15 % nel caso di uno stabile
di nuova costruzione ove simile difetto costituisce un difetto
di media gravità.
Pretura di Locarno-Città in re J. /
M.T. SA del 9 febbraio 2007
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
-
che il
9 febbraio 2006,
La locazione prendeva inizio il 15 febbraio 2006, con durata indeterminata. La
pigione era fissata in fr. 1'500.-- mensili oltre a fr.
150.-- mensili quale acconto per spese accessorie e fr.
100.-- di canone per l'autorimessa (doc. A);
-
che il
5 aprile 2006 (doc. D), J. segnalava alla locatrice,
fra l'altro, il non funzionamento sin dall'inizio della locazione dell'ascensore,
chiedendo nel contempo una riduzione del canone ("desdommagement")
a partire dal 15 febbraio 2006;
-
che a decorrere
dal mese di ottobre 2006 la qui istante sospendeva integralmente il pagamento della
pigione;
-
che il
21 novembre 2006 J. si rivolgeva all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione,
postulando segnatamente un risarcimento di fr. 4'000.--
per il mancato funzionamento dell'ascensore nel periodo 1° marzo/17 ottobre 2006.
Al termine dell'udienza indetta per il 5 dicembre 2006, l'Ufficio di conciliazione
costatava la mancata intesa fra le parti (v. inc. 202/2006
Ufficio di conciliazione, doc. I°
rich).;
-
che entro
il termine di 30 giorni di cui all'art.
Le parti sono state convocate all'udienza di contraddittorio del 5 febbraio 2007,
durante la quale l'istante ha precisato e limitato la propria domanda di causa,
postulando l'accertamento di un diritto alla riduzione del canone (in ragione di
fr.
500.-- mensili) ai sensi dell'art. 259d CO, per il periodo dal 15 maggio al 17 ottobre
-
che la
locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa
al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (art. 253 CO). Giusta l'art.
256 cpv. 1 CO, il locatore ha l'obbligo di consegnare la cosa locata in uno stato
idoneo all'uso a cui è destinata e mantenerla tale per
la durata della locazione. Si tratta della principale obbligazione che incombe al
locatore (Higi, Zürcher
Kommentar, ad art. 256 CO N. 5 e segg.). In caso di inosservanza di tale obbligo, il locatore risponde ai
sensi degli art. 259 e 259a-i CO (Weber, Basler
Kommentar OR I, ad art. 256 CO, N. 2;
Svit, Schweizerische
Mietrecht, ad art. 256 CO, N. 27). L'art. 259a CO prevede che se
sopravvengono difetti della cosa locata che non gli sono imputabili né sono a suo
carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere
dal locatore: l'eliminazione del difetto, una riduzione proporzionale del corrispettivo,
il risarcimento dei danni e l'assunzione della lite contro un terzo. Il conduttore
di un immobile può inoltre depositare la pigione.
Si tratta di facoltà concesse all'inquilino cumulativamente e non in alternativa
l'una all'altra (Higi, op. cit., ad art. 259a
CO, N. 13; Lachat, Le bail
à loyer, pag. 164, N. 1.5);
-
che in
virtù dell'art. 259d CO applicabile indipendente-mente dal fatto che ci si trovi
di fronte ad un difetto originario (art. 258 cpv. 2 CO, II CCA 23.04.1996
in re T. e T. c/S. SA) oppure ad un difetto sopravvenuto
nel corso della locazione se un difetto pregiudica o diminuisce l'idoneità della
cosa all'uso cui è destinata, il conduttore può pretendere, come detto, una riduzione
proporzionale della pigione a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza
del difetto e fino all'eliminazione del medesimo. Con eliminazione
si intende il totale ristabilimento di una situazione contrattualmente
conforme. In altre parole, il diritto alla riduzione (considerato dalla dottrina
quale diritto formatore unilaterale, Higi, op.
cit., ad art. 259d CO, N. 6; Weber, op. cit., ad art. 259d, N. 5), perdura
anche qualora il locatore abbia ovviato parzialmente al difetto, tramite misure
provvisorie, nel caso in cui la qualità abitativa risulti
comunque ancora limitata. In siffatti casi la portata della riduzione deve essere
però adattata agli effetti delle
citate misure provvisorie adottate (Zihlmann,
Das Mietrecht, 2 ed., pag.
76). Scopo della normativa è di far sì che il conduttore abbia a versare al locatore
una pigione adeguata al fatto che l'ente locato presenta un difetto che ne impedisce
o comunque ne pregiudica un uso ottimale (II CCA 25.04.1997 in re D. c/V.
e P.).
L'onere della prova circa l'esistenza di un difetto e l'adempimento degli ulteriori presupposti per una riduzione del canone di locazione
incombe al conduttore (Higi, op. cit., ad art.
259d CO, N. 20; Svit, op. cit., ad art. 259d
CO, N. 26);
-
che per
il caso dell'art. 259d CO, si può parlare di una "riduzione legale della pigione".
Il conduttore può rifiutare proporzionalmente il versamento del canone o compensare
quanto versato con i suoi debiti verso il locatore.
L'inquilino può sempre far valere la sua pretesa in riduzione, anche dopo che
il difetto è stato eliminato e anche dopo che il rapporto contrattuale è cessato
(Weber, op. cit., ad art. 259d CO, N. 4; diversamente:
Higi, op. cit., ad art. 259d CO, N. 21 e segg.);
-
che per
difetto si deve intendere qualsiasi differenza fra lo stato attuale della cosa locata
e lo stato in cui quest'ultima dovrebbe trovarsi per permetterne l'uso pattuito
contrattualmente (Higi, op. cit., ad art. 259d
CO, N. 6). Il difetto non deve necessariamente essere di una gravità tale da impedire
qualsiasi uso della cosa; è infatti sufficiente una limitazione
dell'uso per il quale la cosa è stata locata (Zihlmann,
op. cit., pag. 76; Züst, Die
Mängelrechte des
Mieters von Wohn-und Geschäftsräumen,
Berna-Stoccarda-Vienna, 1992, pag. 19 N. 33; II CCA
25.04.1997 in re D. c/V. e P.; Lachat, Le bail à loyer, pag. 168, N.
3.2; Higi, op. cit., ad art. 259d CO, N. 8).
Né è richiesto che l'inconveniente sia attribuibile ad
una colpa del locatore, dovendo egli rispondere parimenti per difetti che traggono
origine dal vicinato o nel comportamento di terzi ancorché esulanti dalla sua sfera
d'influenza (SJ 1986, 197; Svit, op. cit.,
ad art. 259d CO, N. 12);
-
che, in
concreto, non vi è contestazione:
·
sul fatto che la locatrice è
stata messa al corrente della presenza del difetto all'ascensore, al più tardi perlomeno
dal 5 aprile 2006 (doc. D);
·
sul fatto che con tale medesimo
scritto (doc. D), l'istante ha chiesto seppure con una terminologia un po' imprecisa
una riduzione del canone mensile da complessivi
fr. 1'750.-- a fr.
1'200.--;
·
sul fatto che il difetto all'ascensore
è durato fino al 17 ottobre 2006 (v. verbale contraddittorio 5 febbraio 2007);
-
che tema
della lite è quindi quello relativo alla fissazione della percentuale di riduzione
per il periodo 15 maggio (come chiesto dall'istante) al 17 ottobre 2006;
-
che la
valutazione nella misura della riduzione viene effettuata secondo i criteri sviluppati
dalla dottrina e dalla giurisprudenza in margine all'azione estimatoria del contratto
di compravendita (Svit, op. cit., ad art. 259d
CO, N. 17; Züst, op. cit., pag. 187 e segg.;
II CCA 23 aprile
La riduzione dalla pigione deve quindi essere proporzionale al minor valore della
cosa locata, ossia alla sua diminuita utilità rispetto a quella inizialmente pattuita,
rispettivamente essere commisurata all'entità del difetto stesso (SJ 1997,
665). Essa può essere chiesta, come detto, a partire dal
momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto e fino all'eliminazione
del medesimo (Higi, op. cit., ad art. 259d CO,
N. 25 e 31; Svit, op. cit., ad art. 259d CO,
N. 14);
-
che l'istante
ha postulato una riduzione di fr. 500.-- mensili, mentre
la convenuta ha lasciato al giudice la valutazione in merito. In mancanza di una
precisa normativa sui parametri di calcolo della percentuale da ridurre, spetta
al giudice, secondo il suo potere di apprezzamento e previa valutazione di tutte
le circostanze del caso concreto, effettuare la quantificazione
(Züst, op. cit., pag. 193, N. 337). Data la difficoltà
riscontrabile nel calcolo della riduzione, segnatamente nell'evenienza di difetti
di media importanza o variabili di intensità a seconda
dei giorni o delle ore della giornata, è ammesso operare applicando il principio
di equità (SJ 1997, 666; Lachat, op. cit.,
pag. 169, N. 3.4);
-
che la
giurisprudenza ha avuto modo di ritenere siccome giustificata una riduzione del
canone in ragione del 10 % per il mancato funzionamento di un ascensore per un inquilino
abitante al quarto piano dello stabile (Lachat,
op. cit., pag. 169, N. 3.5.1; Corboz, Le défauts de la chose
louée, in SJ 1979, pag. 145; Svit,
op. cit., ad art. 259d CO, N. 24;
-
che, nella
fattispecie, non ci sono invero riscontri nelle tavole processuali che indichino
in maniera precisa se l'ascensore era completamente fuori uso o se lo è stato in
maniera discontinua. Nello scritto 10 ottobre 2006 firmato da alcuni
inquilini dell'immobile (doc. E) si parla di "ascenseur
souvent en panne", nella lettera 5 aprile 2006 (doc. D) si riferisce di "ascenseur
en panne sans arrêt"; nell'istanza 21 novembre 2006 inoltrata all'Ufficio di conciliazione
di "ascensore regolarmente guasto". D'altro canto la convenuta ha ammesso il "mancato/carente
funzionamento dell'ascen-sore" (verbale 5 febbraio 2007), non contestando partitamene
l'asserzione dell'istante (v. istanza 13 dicembre 2006)
secondo cui l'ascensore non ha potuto (o non avrebbe potuto) funzionare sino al
17 ottobre 2006 mancando l'omologazione ufficiale;
-
che, in
quanto riferito oltretutto ad uno stabile di nuova costruzione, il difetto deve
essere ritenuto di media gravità, segnatamente per una conduttrice di un appartamento
ubicato al quinto piano.
Questo Pretore ritiene giustificata ed equa una riduzione del canone in ragione
del 15 %. Riduzione che deve di principio avvenire per rapporto al canone netto
(di fr.
1'500.--), escluso quindi l'acconto per spese accessorie (e evidentemente escluso
il canone per l'autorimessa). Allorquando però il difetto
concerne l'uso di una parte dell'oggetto locato, per il mantenimento della quale
viene corrisposta un'indennità nella forma della copertura per spese accessorie,
la riduzione va calcolata con riferimen-
to alla pigione compreso l'acconto versato (in concreto
fr. 150.--, da cui un totale di fr.
1'650.-- (Higi, op. cit., ad art. 259d CO, N.
13).
Ne discende che la riduzione è di fr. 247.50 mensili (15 % di fr. 1'650.--),
per un totale (periodo 15 maggio-17 ottobre 2006) di fr.
1'254.-- (fr. 1'237.50 [fr. 247.50 x 5 mesi] + fr. 16.50
[per i giorni 16 e 17 ottobre 2006]);