GDL 12/11: > Locatori e conduttori devono provare le rispettive pretese per ottenere la liberazione del deposito di garanzia

Art. 257e CO

Il locatore può chiedere la liberazione a suo favore del deposito di garanzia a compensazione di valide pretese pecuniarie che vanta nei confronti del conduttore, tra queste rientrando anche le pigioni scoperte.

L'autorità di conciliazione deve verificare se le pigioni pretese dal locatore sono dovute e questo in relazione anche alla pretesa inadempienza del contratto da parte del locatore sollevata dai conduttori.

Ai conduttori compete dunque l'onere probatorio delle pretese opposte al locatore.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re R. / W. del 10 aprile 2008

Estratto dai considerandi

Ritenuto in fatto e in diritto:

 

-          che tra le parti era stato firmato un contratto di locazione per un appartamento a L.;

 

-          che fra le parti sono sorte divergenze sulla consegna del bene locato;

 

-          che il contratto di locazione è stato risolto il 30 novembre 2007 in quanto il locatore ha stipulato un nuovo contratto con altri inquilini con effetto al 1° ottobre 2007;

 

-          che con istanza 12 febbraio 2008 il locatore chiede la liberazione a suo favore del deposito di garanzia di fr. 2'500.-- a copertura delle pigioni non pagate;

 

-          che i conduttori, da parte loro, contestano integralmente le pretese formulate dal locatore e chiedono la liberazione della cauzione a loro favore. Ritengono che, con il rifiuto di consegnare le chiavi dell'ente locato, il locatore è risultato inadempiente al contratto di locazione ai sensi degli art. 258, 107 e 108 CO e, di conseguenza, si ritengono pertanto liberati da ogni obbligo contrattuale verso l'istante. Ricordano che nessun termine è stato assegnato al locatore per l'adempimento del contratto in quanto, visto il suo comportamento, sarebbe stato inutile;

 

-          che il tentativo di conciliazione è fallito in quanto le parti non hanno raggiunto un'intesa nel corso dell'udienza dell'11 marzo 2008;

 

-          che la Commissione di conciliazione, nel caso di mancata intesa, è competente a decidere sulla richiesta di liberazione del deposito di garanzia tenuto conto delle pretese formulate dalle parti (art. 6 lett. d Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione del 9 novembre 1992);

 

-          che la Commissione non può liberare gli interessi maturati sul deposito di garanzia in quanto non sono parte della cauzione;

 

-          che il locatore può richiedere la liberazione a suo favore del deposito di garanzia a compensazione di valide pretese pecuniarie che ha nei confronti del conduttore, tra queste rientrano le pigioni scoperte;

 

-          che, ai fini della liberazione del deposito di garanzia, la Commissione di conciliazione deve verificare se le pigioni pretese dal locatore sono dovute e questo in relazione alla pretesa inadempienza del contratto da parte del locatore sollevata dai conduttori;

 

-          che, ai sensi dell'art. 258 CO, se il locatore non consegna la cosa al momento pattuito il conduttore può avvalersi degli art. 107-109 CO relativi all'adempimento del contratto;

-          che, tali disposizioni, permettono al conduttore di assegnare un congruo termine al locatore per l'adempimento. Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine il conduttore può nulladimeno richiedere l'adempimento ed il risarcimento del danno per il ritardo, ma invece di ciò, purchè lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 CO);

 

-          che la fissazione di tale termine per l'adempimento tardivo del contratto non è necessaria quando dal contegno del debitore (qui locatore) risulti che essa sarebbe inutile (art. 108 CO);

 

-          che, dalla documentazione agli atti, non risulta che i conduttori abbiano intrapreso la procedura prevista dagli art. 107-109 CO intesa a recedere, tempestivamente, dal contratto di locazione rifiutando la prestazione promessa. Ancora il 5 novembre 2007 hanno infatti dichiarato di riconoscere la validità del contratto di locazione in essere tra le parti (verbale d'udienza presso la Pretura e decreto di stralcio 7 novembre 2007 - incarto N. 2007.150);

 

-          che i conduttori, sinora, non hanno nemmeno intrapreso la procedura, di cui all'art. 107 cpv. 2 CO, intesa a richiedere al locatore un risarcimento per i danni conseguenti al presunto ritardo nell'adempimento del contratto di locazione;

 

-          che la Commissione di conciliazione, in assenza di altre pretese, può unicamente constatare che le pigioni dovute e richieste dal locatore non sono state ancora versate. I conduttori non hanno infatti prodotto alcuna prova di pagamento;

 

-          che la Commissione di conciliazione, tenuto conto di quanto sopra, ritiene pertanto giustificata la liberazione a favore del locatore (qui istante) del deposito di garanzia di fr. 2'500.-- a copertura della pigione di maggio 2007 e parte della pigione di giugno 2007.