GDL 12/10:
Disdetta per mora (ammessa)
Secondo la giurisprudenza anche il conduttore in mora può prevalersi dell'abusività
della disdetta ai sensi dell'art. 271 CO. La disdetta
per mora può nondimeno essere annullata solo in presenza di circostanze eccezionali
che la rendano insostenibile avuto riguardo al principio della buona fede.
Il rifiuto da parte del locatore di una proposta di pagamento rateale delle pigioni
arretrate non può essere considerato abusivo, la parte locatrice non essendo tenuta
ad assumersi il rischio economico dell'esercizio pubblico gestito dalla parte conduttrice.
Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re T. / C. del 12 luglio 2007
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
-
che i signori C. conducono in locazione dal 1°
febbraio 1998 un esercizio pubblico a T. nei locali di proprietà delle istanti e
composto di un locale bar, servizi, 8 posteggi e un locale office, con un canone
mensile di fr. 3'200.--
oltre acconto spese accessorie di fr. 250.-- mensili
da versare anti-cipatamente (doc. A);
-
che il canone di locazione è stato portato a fr. 3'275.-- oltre acconto per
le spese accessorie di fr. 250.-- dal 1° febbraio 2001
(doc. B);
-
che il 5 settembre 2006 T., per sé e in rappresentanza
delle altre comproprietarie, ha comunicato con lettera raccomandata a ciascuno dei
conduttori che risultavano scoperte le pigioni di maggio, giugno, luglio, agosto
e settembre 2006, per un totale di fr.
17'625.-- (doc. D, E e F) e ha assegnato
loro un termine di 30 giorni per versare l'importo dovuto, con diffida della disdetta
ai sensi dell'art. 257d CO
in caso di mancato pagamento;
-
che il patrocinatore dei conduttori ha chiesto
il 29 settembre 2006 la possibilità di un pagamento rateale degli arretrati (doc.
G), proposta respinta dalle locatrici il 4 ottobre 2006 (doc. H);
-
che, l'importo essendo rimasto
impagato, la rappresentante delle locatrici ha notificato a ognuno dei conduttori,
tramite modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione datata 17 ottobre
2006, con effetto dal 30 novembre 2006 (doc. I, L);
-
che con istanza 17 novembre 2006 i conduttori si
sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, chiedendo l'annullamento
della disdetta ai sensi dell'art. 271 CO, siccome lesiva
della buona fede;
-
che non avendo essi riconsegnato i locali, le locatrici
hanno inoltrato il 4 dicembre 2006 istanza di sfratto alla Pretura;
-
che all'udienza del 18 dicembre 2006 i conduttori
si sono opposti allo sfratto, adducendo che la disdetta doveva essere annullata
siccome abusiva;
-
che con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando
che erano dati tutti i presupposti di messa in mora e di forma per una valida
disdetta, ha decretato lo sfratto immediato dei convenuti dai locali occupati, mettendo
a loro carico la tassa di giustizia di fr. 500.-- e
le spese, con l'obbligo di rifondere in solido alle istanti un'indennità per ripetibili
di fr. 2'000.--;
-
che con sentenza 3 luglio 2007 nella parallela
causa di contestazione della disdetta il Pretore ha ritenuto valida la disdetta,
non potendosi a suo giudizio ravvisare abuso di diritto nel rifiuto delle locatrici
di accordare rateazioni di pagamento;
-
che con l'appello qui in esame i convenuti chiedono
di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto,
ribadendo che la disdetta doveva essere annullata, poiché le locatrici avevano abusato
del loro diritto rifiutando di concedere una dilazione di pagamento dopo quasi dieci
anni di rapporti contrattuali;
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che l'appello non è stato notificato alle controparti;
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che l'istanza di sfratto presuppone l'esistenza
di una valida disdetta;
-
che, giusta l'art. 257d
CO quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore
sia in mora nel pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il
locatore, in caso di locazione di locali d'abitazione o commerciali, può fissargli
per scritto un termine di almeno 30 giorni per il pagamento e avvertirlo che, scaduto
infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto con un preavviso
di 30 giorni almeno per la fine di un mese;
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che nel caso concreto la disdetta per mora è stata
inoltrata il 17 ottobre 2006 con effetto dal 30 novembre 2006 (doc. I, L);
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che i convenuti non contestano la regolarità dell'invio,
né l'esistenza di arretrati (fr. 21'150.--
al momento della disdetta, doc. L), ma affermano che la disdetta è da annullare
perché le locatrici hanno commesso abuso di diritto nel rifiutare loro il pagamento
rateale degli arretrati;
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che entro il termine di 30 giorni gli appellanti
non hanno pagato alcunché e al momento dell'istanza di sfratto avevano arretrati
per 8 canoni mensili di locazione (fr.
28'600.--);
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che il conduttore in mora può invero, secondo giurisprudenza,
prevalersi dell'abusività della disdetta ai sensi dell'art. 271
CO (SJ 2004 I 424 consid.
3.1 pag. 425);
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che nondimeno la disdetta per mora può essere annullata
solo in presenza di circostanze eccezionali che la rendano insostenibile secondo
i dettami della buona fede;
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che il rifiuto immediato della proposta di un pagamento
rateale dei canoni di locazione arretrati, per altro rimasta allo stadio delle promesse
senza che sia avvenuto il benché minimo pagamento sull'arco di un anno, non è abusivo,
non potendosi pretendere che le locatrici sopportino il rischio economico dell'esercizio
pubblico di cui sono titolari i convenuti in loro vece, neppure in presenza di un
contratto durato quasi dieci anni;
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che contrario alla buona fede e costitutivo di
abuso di diritto è il comportamento di chi si prevale dei diritti di conduttore
senza pagare il corrispettivo (sentenza inedita del Tribunale federale del 1° giugno
2007 4C.405/2006), come avviene in concreto, dove i
convenuti non sborsano un centesimo dal maggio 2006, non hanno rispettato la comminatoria
di pagamento, devono alle locatrici fr.
28'600.-- a titolo di corrispettivo di locazione e dal dicembre 2006
occupano i locali senza titolo e senza remunerazione;
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che in simili circostanze a ragione il Pretore
ha accertato la validità della disdetta per mora e ha pronunciato lo sfratto immediato
dei convenuti;
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che il decreto di sfratto merita dunque conferma
e, visto l'esito del ricorso, la domanda di effetto sospensivo diventa priva d'oggetto.