GDL 12/05: Riconduzione tacita della locazione dopo la scadenza della disdetta (ammessa) e restituzione anticipata del bene locato

Art. 253 e art. 264 CO

La permanenza del conduttore nell'ente locato dopo la scadenza della disdetta può far nascere fra le parti un nuovo contratto di locazione di durata indeterminata per atti concludenti.

Per ammettere l'esistenza di una riconduzione tacita del contratto devono essere considerati il lasso di tempo trascorso dalla cessazione del rapporto contrattuale e tutte le circostanze del caso concreto, che andranno soppesate in funzione dell'elemento temporale.

Il conduttore che restituisce anzitempo il bene locato è liberato dai suoi obblighi soltanto se propone al locatore un nuovo conduttore solvibile, disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni e che non possa oggettivamente essere rifiutato. In caso di contestazione giudiziaria, l'onere probatorio incombe esclusivamente all'inquilino. Il locatore, dal canto suo, ha l'obbligo di ridurre il danno e non deve quindi rimanere inattivo; al contrario egli deve collaborare in buona fede con il conduttore uscente nella ricerca di un nuovo inquilino.

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re S. / L. del 24 settembre 2008

Estratto dai considerandi

In fatto e in diritto:

 

1.       Il 1° marzo 2004 S., quale locatrice, e L. e G. (poi coniugatisi), quali conduttori, hanno sottoscritto a far tempo dal 1° aprile 2004 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 5 ½ locali nello stabile sito a L. Il contratto, di durata indeterminata, poteva essere disdetto con un preavviso di tre mesi per la scadenza annuale, la prima volta per il 29 marzo 2007. La pigione mensile è stata fissata in fr. 2'400.-- per il primo anno, in fr. 2'500.-- per il secondo e in fr. 2'600.-- per il terzo, mentre l'acconto per le spese accessorie ammontava a fr. 300.-- mensili oltre ad un ulteriore importo di fr. 26.-- mensili per la TV via cavo. Il deposito di garanzia è stato stabilito in fr. 8'000.-- (doc. B). Contestualmente le parti sottoscrivevano due ulteriori contratti di locazione relativi a due posteggi interni, per i quali veniva pattuita una pigione mensile di fr. 130.-- ciascuno (doc. C e D).

 

2.a) Nel corso della locazione la locatrice ha diffidato gli inquilini in due occasioni a ragione della mora nel pagamento delle pigioni ed ha altresì dato avvio a diverse procedure esecutive nei loro confronti (doc. E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q). Per quanto qui di rilievo va detto che una prima disdetta del contratto di locazione è stata successivamente ritirata dalla locatrice a seguito dell'avvenuto versamento delle pigioni arretrate (doc. F, G, L e M).

Con scritto 18 luglio 2005 la locatrice ha nuovamente diffidato i conduttori al pagamento delle pigioni scoperte, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni, il contratto sarebbe stato disdetto (doc. N e O). Ciò che è poi avvenuto con l'invio della disdetta del 13 ottobre 2005 per il 30 novembre 2005 (doc. R e S).

Il 28 novembre 2005 L. si è recata negli uffici dell'immobiliare, amministratrice dello stabile, ed ha provveduto al versamento della somma di fr. 2'233.25 a saldo degli arretrati al 31 ottobre 2005 (doc. T).

 

2.b) A detta della locatrice, l'amministratrice dello stabile, in occasione dell'incontro del 28 novembre 2005, avrebbe comunicato a L., e pure al coniuge, di ritirare la disdetta del 13 ottobre 2005, ciò che sarebbe quindi stato confermato ad entrambi i coniugi L. con scritto del 28 novembre 2005 (doc. U e V).

Dal canto loro gli inquilini negano che i fatti si siano svolti come sostenuto dalla locatrice. A loro dire, l'immobiliare non li avrebbe mai informati della propria intenzione di ritirare le disdette del 13 ottobre 2005, né verbalmente né tantomeno per iscritto. Al contrario, l'amministratrice dello stabile avrebbe comunicato ai conduttori che le procedure esecutive a loro carico sarebbero state ritirate, ma che non sarebbe stato possibile fare altrettanto con le disdette. Secondo gli inquilini, quindi, le lettere prodotte dalla parte locatrice sub doc. U e V sarebbero state confezionate ad arte a meri fini di causa. Sempre a detta degli inquilini, ad inizio dicembre 2005 gli stessi avrebbero contattato telefonicamente i rappresentanti della locatrice per discutere nuovamente delle disdette e si sarebbero sentiti rispondere che, poiché il termine della disdetta era ormai spirato, stavano occupando abusivamente il bene locato ed erano pertanto passibili di un'istanza di sfratto. Preso atto di tale decisione, i coniugi L. avrebbero quindi informato l'im-mobiliare che si sarebbero attivati nella ricerca di una nuova sistemazione.

 

2.c) Con scritto 30 novembre 2005 L. ha informato l'immobilia-
re di aver provveduto al versamento della garanzia di fr. 8'000.-- (doc. AA), chiedendo nel contempo di cambiare le targhette dei citofoni e della buca delle lettere a seguito del matrimonio dei conduttori (doc. Z).

Il 17 gennaio 2006 i conduttori hanno inviato all'immobiliare una raccomandata intitolata "Disdetta contratto di locazione - Via X, a L.", comunicando la loro intenzione di lasciare l'appartamento con effetto a decorrere dal 31 marzo 2006 e chiedendo ai rappresentanti della locatrice di voler indicare loro la procedura da seguire (doc. BB).

Con raccomandata 30 gennaio 2006, l'immobiliare in-formava i coniugi L. di non ritenere valida la loro disdetta, il contratto di locazione prevedendo quale prima scadenza utile il 29 marzo 2007. Segnalava loro la possibilità di trovare un subentrante, impegnandosi a collaborare alla ricerca di un nuovo inquilino (doc. CC).

Con scritto 31 gennaio 2006 i conduttori ribadivano la loro volontà di lasciare l'ente locato per il 31 marzo 2006, avendo provveduto a cercare un nuovo appartamento a seguito della disdetta notificata loro il 13 ottobre 2005 (doc. 7).

Con raccomandata 1° febbraio 2006, in risposta allo scritto 30 gennaio 2006 dell'amministrazione dello stabile, i coniugi L. esprimevano tutta la loro perplessità circa il contenuto di tale scritto. In particolare rilevavano che in occasione dell'incontro del 28 novembre 2005, l'amministratrice avreb-be confermato la piena validità della disdetta per mora. Essi si sarebbero quindi visti costretti a cercare un nuovo appartamento, poi effettivamente reperito. Si dicevano infine meravigliati che la locatrice li ritenesse responsabili sino alla prima scadenza del 29 marzo 2007 (doc. 6).

 

3.a) Il 2 febbraio 2006 i conduttori adivano il competente Ufficio di conciliazione, che il 2 marzo 2006 dichiarava la vertenza non conciliata (doc. DD e EE).

Parallelamente, con scritto 2 febbraio 2006, l'immobilia-
re diffidava i coniugi L. al pagamento di un importo di fr. 3'107.-- (doc. FF e GG).

In data 8 marzo 2008 la parte locatrice faceva spiccare un precetto esecutivo a carico dei conduttori per un importo di fr. 6'144.-- oltre interessi al 5 % dal 14 febbraio 2006 e spese esecutive (doc. HH e II). A seguito dell'opposizione formu-lata dai conduttori, il 13 marzo 2006 la locatrice presentava un'istanza di rigetto dell'opposizione (doc. LL e MM).

 

3.b) Con raccomandata 9 marzo 2006 i rappresentanti dei conduttori comunicavano all'amministrazione dello stabile che gli inquilini sarebbero stati liberati da ogni obbligo contrattuale a contare dal 31 marzo 2006. Segnalavano inoltre un nominativo D. quale possibile subentrante (doc. 3). Con risposta 14 marzo 2006 l'Immobiliare confermava che, a seguito di quanto discusso dinnanzi all'Ufficio di conciliazione, gli inquilini sarebbero stati ritenuti responsabili sino al 30 settembre 2006.

 

3.c) Il 31 marzo 2006 gli inquilini inviavano per posta rac-comandata all'immobiliare parte delle chiavi del bene locato (doc. 8). Con raccomandata 6 aprile 2006 l'immobiliare con-fermava ai conduttori di aver ricevuto le chiavi, reclamando la consegna di una chiave e del telecomando del garage, come da distinta allegata. Ribadiva infine che, nonostante la consegna delle chiavi, gli inquilini sarebbero comunque stati tenuti al pagamento delle pigioni sino al 29 settembre 2006 (doc. NN). Il 13 aprile 2006, in calce al medesimo scritto del 6 aprile 2006, veniva confermata l'avvenuta consegna delle chiavi mancanti (doc. NN).

Il 4 maggio 2006 l'immobilaire faceva spiccare un nuovo precetto esecutivo nei confronti dei conduttori per un importo di fr. 6'274.-- oltre interessi e spese esecutive (doc. OO e PP). A fronte dell'opposizione dei coniugi L., la locatrice presentava un'ulteriore istanza di rigetto dell'opposizione (doc. QQ e RR).

 

4.       Il 7 luglio 2006 la locatrice ha presentato al competente Ufficio di conciliazione un'istanza di liberazione della garanzia e di conciliazione (doc. SS). All'udienza del 14 settembre 2006 i conduttori hanno accettato la liberazione del deposito di garanzia (fr. 8'000.--) a favore della locatrice, riconoscendo che le pigioni erano dovute sino a fine marzo 2006. Circa le altre pretese della locatrice la vertenza veniva dichiarata non conciliata (cfr. inc. UC).

Dal 1° agosto 2006 S. ha rilocato a terzi l'appartamento già occupato dai coniugi L., con pagamento della pigione a decorrere dal 15 agosto 2006 (doc. UU).

 

5.a) Con l'istanza qui oggetto di disamina la locatrice ha po-stulato la condanna dei conduttori al pagamento di un importo di fr. 15'782.--, comprensivo delle pigioni relative all'appartamento e ai box e delle spese accessorie sino al 15 agosto 2006, oltre alle spese giudiziarie ed esecutive.

A dire della locatrice, in occasione dell'incontro del 28 novembre 2005 i coniugi L. sarebbero stati informati dall'im-mobiliare del ritiro delle disdette del 13 ottobre 2005. Tale comunicazione sarebbe avvenuta dapprima verbalmente ed in seguito sarebbe stata confermata per iscritto mediante una lettera, datata proprio 28 novembre 2005, inviata personalmente ad entrambi i coniugi (doc. U e V). Secondo l'istante, quindi, il contratto di locazione sottoscritto a far tempo dal 1° aprile 2004 non sarebbe mai venuto meno; di conseguenza i conduttori non avrebbero potuto disdire tale contratto prima della scadenza del 29 marzo 2007 e sa-rebbero quindi tenuti al pagamento delle pigioni almeno fino al 15 agosto 2006, data di rilocazione dell'appartamento.

5.b) In sede di discussione i conduttori hanno chiesto l'integrale reiezione dell'istanza.

In primis hanno rilevato che la locatrice mai avrebbe ritirato le disdette notificate il 13 ottobre 2005. Le lettere prodotte sub. doc. U e V sarebbero quindi state confezionate a meri fini di causa ed in quanto tali verrebbero qui eccepite di falso ex art. 216 CPC.

A loro dire il contratto di locazione avrebbe preso fine il 30 novembre 2005, conformemente alla disdetta per mora notificata dalla proprietaria il 13 ottobre 2005. A partire dal 1° dicembre 2005 i coniugi L. non avrebbero quindi più soggiornato nel bene locato in virtù del contratto di locazione originario; l'occupazione dell'appartamento sarebbe avvenuta o in ragione di un nuovo contratto concluso per atti concludenti sottoposto alla condizione risolutiva del reperimento da parte dei medesimi inquilini di un nuovo appartamento o in maniera abusiva. In entrambi i casi, i conduttori sarebbero quindi debitori delle pigioni soltanto sino al 31 marzo 2006.

 

6.a) Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la permanenza del conduttore nell'ente locato nonostante la scadenza della disdetta notificata dal locatore può far nascere tra le parti un nuovo contratto di locazione di durata indeterminata concluso tacitamente per atti concludenti (Cocchi, Autorità competenti, aspetti procedurali e sfratto, in CFPG N. 23 pag. 99; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 208, pag. 185; DTF 119 II 147 consid. 5). Per affermare l'insorgere per atti concludenti di un nuovo contratto di locazione tra le parti, occorre che il conduttore rimanga nel bene locato durante un periodo prolungato e che il locatore resti inattivo e incassi la stessa pigione senza formulare riserva alcuna (La Semaine Judiciaire 1987, pag. 32). In una sentenza non pubblicata (DTF del 28.03.1995 in MP 1995, pag. 163-165), il Tribunale federale ha attenuato la giurisprudenza della Corte di Giustizia del Canton Ginevra (Revue suisse de jurisprudence 87/1991, pag. 360-361) che, nel tentativo di porre dei criteri di valutazione oggettivi, stabiliva che per poter ritenere l'esistenza di un nuovo contratto di locazione concluso tacitamente tra le parti occorreva che il conduttore occupasse il bene locato per un periodo non inferiore ai 9 mesi. Secondo la nostra Alta Corte invece, per stabilire l'esistenza di una riconduzione tacita del contratto per atti concludenti, il giudice non deve prendere in considerazione soltanto il lasso di tempo trascorso dalla cessazione del rapporto contrattuale, ma deve valutare tutte le circostanze del caso concreto, che a loro volta andranno soppesate in funzione dell'elemento temporale. Di conseguenza, minore è la durata di permanenza del conduttore nel bene locato, più decisive dovranno risultare tutte le altre circostanze di fatto (MRA 2004, pag. 142, decisione del Tribunale federale non pubblicata del 16 giugno 2004).

Qualora le condizioni suesposte fossero riunite, non viene presunto il mantenimento del vecchio contratto disdetto e terminato, ma si riconosce invece la nascita di un nuovo tacito contratto di durata indeterminata e di contenuto conforme a quello precedente (Rep. 1998, pag. 231). La distinzione è in realtà puramente teorica; in effetti secondo il Tribunale federale "[…] konnten die Parteien natürlich stillschweigend einen neuen, inhaltlich mit dem aufgelösten übereinstimmenden Vertrag schliessen" (DTF 63 II 370), frase tradotta in Journal des Tribunaux con "[…] les parties pouvaient naturellement conclure un nouveau contrat d'un contenu exactement semblable à celui du contrat dissous" (JdT 1938, pag. 201). Il nuovo contratto presenterà quindi un contenuto identico a quello originario (pigione, deposito di garanzia, termini di disdetta, spese accessorie, ecc.), salvo stipulazioni contrarie delle parti.

 

6.b) Nel presente caso dalla documentazione agli atti emerge che in concomitanza con lo spirare del termine della disdetta per mora, gli inquilini hanno provveduto al versamento dell'importo di fr. 8'000.-- stabilito contrattualmente a titolo di garanzia e fino ad allora mai depositato, dandone poi immediata conferma alla rappresentante della locatrice (doc. AA, Z). Nel contempo gli inquilini, coniugatisi nel corso del mese di agosto 2005, hanno chiesto la modifica delle targhette dei citofoni (principale e vano scale) e della buca delle lettere (doc. Z). Non è contestato inoltre che gli inquilini abbiano pure provveduto al pagamento della pigione di dicembre 2005, senza che siano state sollevate eccezioni di sorta da parte della locatrice.

Ora, benché dalla formale scadenza della disdetta alla comunicazione scritta degli inquilini del 17 gennaio 2006 (doc. BB) non siano trascorsi due mesi, le circostanze testé evidenziate permettono di ritenere che in concreto il contratto si sia rinnovato per atti concludenti. A prescindere dalla questione a sapere se effettivamente la locatrice abbia inviato i contestati scritti con i quali avrebbe confermato formalmente il ritiro della disdetta (doc. U e V), nulla in atti permette di concludere che la locatrice – nonostante il versamento delle pigioni arretrate avvenuto il 28 novembre 2005 (doc. T) – intendeva prevalersi della disdetta notificata appunto per il 30 novembre 2005 (doc. R e S). In caso contrario, nella misura in cui gli inquilini, nel corso della locazione, già avevano mostrato difficoltà nel pagamento della pigione ed avevano pure ricevuto una prima disdetta per mora, successivamente ritirata (doc. F, G, L e M), la locatrice non avrebbe di certo temporeggiato nel postulare lo sfratto degli stessi. Anche gli inquilini, dal canto loro, hanno sicuramente manifestato la volontà di continuare nella locazione, provvedendo al deposito della garanzia, sino ad allora mai costituito, e chiedendo addirittura di modificare le targhette dei citofoni e della buca delle lettere a seguito del loro matrimonio, che peraltro era già avvenuto nell'agosto del 2005. Ciò che non si sarebbe giustificato in alcun modo se la locazione fosse definitivamente giunta a termine proprio il 30 novembre 2005. I conduttori infatti, che non avevano sicuramente dimostrato puntualità nel versamento delle pigioni, a distanza di un anno e 8 mesi dalla sottoscrizione del contratto, mai avrebbero depositato la garanzia di ben fr. 8'000.-- così come pattuito contrattualmente e richiesto la modifica delle targhette ed infine pagato la pigione di dicembre, se avessero dovuto lasciare il bene locato. A ciò aggiungasi che lo scritto del 17 gennaio 2006 inviato dai conduttori alla locatrice (doc. BB) configura, a non averne dubbio, una disdetta del contratto di locazione e non può di certo avere la valenza pretesa dai qui convenuti.

Risulta quindi del tutto superfluo chinarsi a sapere se la disdetta del 13 ottobre 2005 sia stata formalmente ritirata o meno, ritenuto che gli effetti di tale disdetta sono comunque stati resi inefficaci e quindi superati dal comportamento successivamente adottato dalle parti.

Nemmeno rileva pertanto entrare nel merito dell'eccezione di falso sollevata dai convenuti e della testimonianza dell'amministratrice dello stabile al riguardo, tali questioni potendo rimanere indecise.

 

6.c) In punto alle caratteristiche del nuovo regime contrattuale instauratosi tra le parti, nel presente caso si deve ritenere l'intenzione delle stesse di riattivare un sistema locativo in tutto e per tutto analogo a quello precedente. A prova di ciò vi è il fatto che, senza alcuna ulteriore ridiscussione, i conduttori hanno spontaneamente versato, a titolo di deposito di garanzia, esattamente lo stesso importo previsto nel contratto di locazione originario, che è stato accettato dalla locatrice senza eccezioni di sorta (doc. Z e AA). Ciò dimostra inequivocabilmente che le parti non hanno mai ventilato la possibilità di derogare alle clausole del loro precedente contratto; al contrario, la loro intenzione è sempre stata di basare la locazione esattamente sui medesimi pilastri del contratto originario. Non sussiste dunque alcuna ragione per ritenere che le parti abbiano voluto comportarsi diversamente in relazione alla durata della locazione e ridiscutere i termini di disdetta previsti nel precedente contratto. In concreto, deve pertanto valere che sino al 29 marzo 2007 né la locatrice né i conduttori avrebbero potuto liberarsi dai rispettivi obblighi contrattuali mediante una disdetta ordinaria. Ne discende che la disdetta del 17 gennaio 2006 (doc. BB), inviata dagli inquilini per il termine del 31 marzo 2006, avrebbe potuto esplicare i suoi effetti unicamente per la prima scadenza utile, segnatamente per il 29 marzo 2007. Da rilevare infine che la locatrice con scritti del 30 marzo 2006 (doc. ZZ) e del 6 aprile 2006 (doc. 9) ha sostanzialmente confermato agli inquilini di accettare la disdetta per il 29 settembre 2006.

 

7.a) Giusta l'art. 264 cpv. 1 CO il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze, è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa ragionevolmente essere rifiutato dal locatore; il nuovo conduttore dal canto suo deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni. Affinché l'art. 264 CO possa trovare applicazione, è anzitutto necessario che il conduttore manifesti chiaramente, senza ambiguità, la volontà di restituire i locali locati. Tale volontà può essere comunicata oralmente o risultare da atti concludenti. In secondo luogo il conduttore deve presentare al locatore almeno un candidato. Da ultimo il candidato proposto deve essere oggettivamente accettabile, solvibile e disposto a riprendere il contratto di locazione alle medesime condizioni (Lachat, op. cit., pag. 610 segg.).

Pur non avendo alcun obbligo di accettare il candidato proposto, il locatore che rifiuta un candidato che adempie i requisiti richiesti, deve liberare l'inquilino uscente dai suoi oneri contrattuali a partire dalla data in cui il subentrante era disposto a riprendere il contratto (Lachat, op. cit., pag. 616).

In caso di contestazione giudiziaria, l'onere probatorio è interamente a carico del conduttore, il quale deve dimostrare di aver presentato almeno un candidato oggettivamente accettabile, solvibile e disposto a subentrare nel contratto alle medesime condizioni (Lachat, op. cit.. pag. 618; Terrapon, La restitution des locaux loués et l'offre d'un locataire de remplacement, pag. 21, in 12e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002).

Se non propone un nuovo conduttore che soddisfi i requisiti richiesti dall'art. 264 cpv. 1 CO, il cpv. 2 di tale norma pre-scrive che il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta. Tuttavia, giusta l'art. 264 cpv. 3 lett. b in fine CO, il locatore deve lasciarsi imputare i profitti che ha omesso intenzionalmente di guadagnare. Ci si può quindi attendere dal locatore che non resti inattivo, ma che al contrario collabori in buona fede con il conduttore uscente alle ricerche di un nuovo inquilino (Lachat, op. cit., pag. 619 ). L'esigenza di diligenza nelle ricerche sarà più elevata per un professionista dell'immobiliare che per un piccolo proprietario (Chaix, art. 264 CO: à la recherche du locatarie de remplacement, in La Semaine Judiciaire 1999, pag. 76). Il dovere di attivarsi a fianco del conduttore deriva dall'obbligo del locatore di ridurre il proprio danno secondo quanto disposto dall'art. 44 CO, applicabile per analogia agli effetti della colpa contrattuale in virtù del rinvio operato dall'art. 99 cpv. 3 CO (Lachat, op. cit., pag. 620). Laddove si possa rimproverare al locatore la propria inattività - ad esempio perché ha atteso diversi mesi prima di iniziare le ricerche di un inquilino - il giudice, che dispone di un largo potere di apprezzamento, ridurrà l'importo dovuto dal conduttore in funzione delle circostanze del caso e secondo equità (Lachat, La restitution anticipée de la chose louée art. 264 CO: questions choisies, in Cahiers du bail, 4/98).

 

7.b) In casu non è contestato che i coniugi L. abbiano presentato D. quale candidato alla ripresa del contratto (doc. 3 e 4 e verbale audizione testimoniale T. del 12 novembre 2007). I conduttori non hanno tuttavia prodotto alcun documento atto a comprovare che la candidatura D. rispondesse alle condizioni poste dall'art. 264 cpv. 1 CO. Nemmeno è stato possibile procedere all'audizione testimoniale di D., gli inquilini avendovi rinunciato in corso di causa. Ciò posto, nella misura in cui i convenuti, cui incombeva l'onere probatorio, non hanno dimostrato che la candidatura D. fosse accettabile ai sensi della predetta norma, essi sarebbero tenuti al pagamento del corrispettivo sino alla prima scadenza utile del contratto (art. 264 cpv. 2 CO). Sennonché in concreto va considerato che la locatrice ha dapprima dichiarato di accettare la disdetta per il 29 settembre 2006 (doc. ZZ e 9) e che dagli atti risulta che l'appartamento in questione è stato infine rilocato a far tempo dal 1° agosto 2006 (doc. UU), non potendo qui rilevare l'incasso della pigione solo a partire dal 15 agosto 2006 (doc. UU, punto 24).

 

7.c) Ciò premesso, avuto riguardo ai principi suesposti (art. 264 cpv. 3 CO), questo giudice ritiene tuttavia equo liberare i conduttori dai loro obblighi contrattuali a far tempo dal 31 maggio 2006, e ciò per i motivi di seguito esposti.

In primis non é contestato che già a far tempo dalla seconda metà di gennaio 2006 la locatrice è venuta a conoscenza dell'intenzione dei conduttori di restituire il bene locato per il 31 marzo 2006 (doc. BB). Il 30 gennaio 2006, l'immobiliare, informava tramite raccomandata i coniugi L. della possibilità di reperire un subentrante, aggiungendo che avrebbe collaborato di buon grado alla ricerca di un inquilino (doc. CC). Dall'istruttoria è tuttavia emerso che soltanto a far tempo dal mese di maggio 2006, a quasi quattro mesi di distanza dalla comunicazione dei conduttori, la locatrice si è concretamente attivata nelle ricerche (doc. AAA – CCC e verbale audizione testimoniale T. del 12 novembre 2007). Non si può pertanto ritenere che la locatrice abbia intrapreso le ricerche in maniera tempestiva, contrariamente a quanto comunicato in un primo momento ai conduttori. Da notare infatti che nella raccomandata di cui al doc. CC l'immobiliare utilizzava l'espressione "collaboriamo volentieri alla ricerca di un nuovo inquilino", coniugando il verbo al presente, fatto che, secondo il principio dell'affidamento, avrebbe potuto ragionevolmente indurre i conduttori a ritenere in buona fede che la parte locatrice avrebbe sin da subito iniziato le ricerche di un nuovo inquilino. A ciò aggiungasi che la locatrice aveva affidato l'amministrazione del bene locato ad un'agenzia immobiliare professionista del settore, cosa che rendeva la ricerca notevolmente più agevole e soprattutto permetteva di esigere una maggiore solerzia. Da quanto suesposto, bisogna quindi ritenere che parte locatrice non ha fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per limitare il suo danno, così come prescritto dagli art. 264 cpv. 3 lett. b in fine CO e 44 CO. Ne consegue che, per ragioni di equità, bisogna imputare alla locatrice - quantomeno in parte - la propria inattività, quantificabile in concreto in due mesi. Ne discende il diritto di parte locatrice di vedersi corrisposte le pigioni e l'acconto delle spese accessorie relative all'appartamento, così come il corrispettivo del posteggio interno (N. 825) soltanto sino al 31 maggio 2006.