GDL 12/02: Contratto di locazione e forma della disdetta

Art. 253 e art. 266l CO

Il contratto relativo ad un appartamento bilocale sito in una casa per anziani può, a seconda delle circostanze del caso specifico, essere qualificato quale locazione ai sensi dell'art. 253 CO essendo dati tutti gli elementi essenziali di tale contratto, segnatamente un accordo tra le parti in merito alla concessione in uso di una cosa dietro pagamento di un determinato corrispettivo. L'elemento locativo del contratto è, in questo caso, da ritenersi preponderante e pertanto alla rescissione con-trattuale deve essere applicata la normativa sulla locazione.

La disdetta notificata senza l'utilizzo del modulo ufficiale è nulla (art. 266l CO) e pertanto non esplica alcun effetto giuridico.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re F.P. / P. del 10 luglio 2008

(Disdetta di un contratto di permanenza presso una casa per anziani. Norme applicabili. Competenza UC: vedi anche II CCA 12.2009.35, sentenza 20 aprile 2009; Bisang, Fragen im Zusammenhang mit gemischten Verträgen mit mietrechtlichen Einschlang in Quarto Convegno svizzero delle autorità di conciliazione in materia di locazione, Grenchen 2010)

Estratto dai considerandi

Ritenuto in fatto e in diritto:

 

che tra le parti è in vigore un contratto di concessione per l'appartamento N. 35 al terzo piano di una Casa per anziani;

 

che la parte istante, con istanza 30 maggio 2008, chiede la conferma della validità della loro disposizione a termini della quale il convenuto, ospite della Casa per anziani, viene trasferito dall'attuale appartamento bilocale N. 35 all'appartamento monolocale N. 5 con effetto immediato. Si riserva inoltre ogni azione di risarcimento del danno che dovesse verificarsi per il caso di mancata osservanza del trasferimento;

che il convenuto, con osservazioni scritte 5 giugno 2008, contesta le pretese avanzate dalla parte istante;

 

che il tentativo di conciliazione è fallito in quanto le parti non hanno raggiunto un'intesa;

 

che, dalla documentazione agli atti e da quanto emerso nel corso della procedura, il contendere tra le parti riguarda pri-mariamente la disdetta del contratto per l'uso dell'appartamento N. 35;

 

che la Commissione di conciliazione, nel caso di mancata intesa, è competente a decidere sulla validità o meno della disdetta di un contratto di locazione (art. 6 lett. d della Legge di applicazione alle norme federali in materia di locazione del 9 novembre 1992);

 

che la Commissione di conciliazione deve innanzitutto de-terminare se il contratto in vigore tra le parti è un contratto di locazione. In caso contrario la Commissione di conciliazione non è competente a decidere;

 

che ai sensi dell'art. 253 CO la locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili);

 

che il contratto in essere tra le parti, benché denominato "di concessione appartamento protetto", è un contratto di locazione in quanto i tre elementi essenziali della locazione sono riuniti: un accordo tra le parti, la concessione d'uso di una cosa e il pagamento di una pigione. Va ricordato inoltre che, sebbene il contratto presenta alcuni aspetti che esulano dalle disposizioni proprie della locazione, in materia di rescissione del contratto si devono comunque applicare le norme del contratto che presenta l'aspetto preponderante (Terrier, Les contrats spéciaux, 2ème édition, Schultess, N. 1496 e N. 1497, pag. 189);

 

che, in considerazione di quanto indicato sopra, devono pertanto essere applicate le norme della locazione e in particolare quelle relative alla rescissione del contratto di locazione di locali d'abitazione;

 

che la rescissione del contratto di locazione oggetto dell'istanza può essere effettuata da parte della locatrice unicamente con la notifica della disdetta mediante l'uso del modulo approvato dal Cantone (art. 266l CO), pena la nullità (art. 266o CO);

 

che, dalla documentazione agli atti, non risulta che la locatrice abbia notificato al conduttore la disdetta sul modulo ufficiale di cui all'art. 266l CO;

 

che ne discende che la disdetta è nulla.