Appello inoltrato contro un provvedimento cautelare emesso in sede pretorile (respinto)
Un appello inoltrato nei confronti di un provvedimento pretorile che ha respinto una domanda cautelare risulta inammissibile ai sensi dell’art. 413 II CPC.
Seconda Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino in re AP / AO del 23 maggio 2005
Estratto dai considerandi
In fatto:
che, per l’art. 413 cpv. 1 CPC, il Giudice può decretare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari, in tema di controversie relative alla locazione, al più presto a far tempo dall’introduzione dell’istanza all’ufficio di conciliazione;
che è questa la procedura che, su istanza della locatrice qui appellante, è stata istruita e decisa con il decreto impugnato che respinge le richieste cautelari;
che, per l’art. 413 cpv. 2 CPC, le decisioni cautelari in materia di locazione non sono impugnabili;
che ne discende come l’appello 18 maggio 2005 è irricevibile;
che le spese di questo giudizio sono a carico dell’appellante mentre non si assegnano ripetibili alla controparte cui l’appello non è stato intimato potendo essere evaso, preliminarmente, ai sensi dell’art. 313bis CPC.