GDL 11/46 : Concessione dell’assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio (negata) - Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re B. del 27 aprile 2006

46. Art. 274a CO

Concessione dell’assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio (negata)

Il beneficio dell’assistenza giudiziaria ha effetto dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari.

Per prassi consolidata, una richiesta di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo agli atti compiuti dall’istante dopo la sua presentazione, salvo casi urgenti.

Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno in re B. del 27 aprile 2006

Estratto dai considerandi

Vista l’istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio del 26 gennaio 2006 e esaminata la documentazione presentata.

 

Preso atto che la signora B. chiede la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in relazione alla procedura da lei promossa davanti all’Ufficio di conciliazione con istanza 19 novembre 2004 e conclusasi con lo stralcio dai ruoli del 20 dicembre 2004.

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 15 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, il beneficio dell’assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari. Per prassi consolidata una richiesta di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo agli atti compiuti dall’istante dopo la sua presentazione, salvo casi urgenti (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, pag. 230).

 

Ritenuto che la domanda oggetto della presente decisione deve essere respinta in quanto è stata presentata successivamente al compimento degli atti per i quali viene chiesta (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 242) e le motivazioni addotte per tale ritardo non possono essere qui ritenute in quanto non rientrano tra i casi eccezionali riconosciuti dalla giurisprudenza (DTF 122 I 203).