Nomina di un Presidente straordinario dell’Ufficio di conciliazione in caso di esclusione del Presidente e del suo supplente
L’Ufficio di conciliazione è composto da un Presidente neutrale, un rappresentante dei locatori ed un rappresentante dei conduttori (art. 7 Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto).
Il Pretore del luogo di situazione del bene locato decide in merito all’esclusione e alla ricusazione del Presidente e dei membri dell’Ufficio (art. 10 Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto).
Ritenuto che la legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto è silente circa il principio della supplenza, si tratta di stabilire – analogamente a quanto statuito dal Regolamento delle Preture – un ordine di supplenza a valere per gli Uffici di conciliazione aventi sede nel Distretto di Lugano.
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re G.V. / C.M. del 29 settembre 2006
Estratto dai considerandi
Ritenuto:
che giusta l’art. 7 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto l’ufficio è composto da un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell’ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell’ufficio è designato un supplente. Per l’art. 10 della medesima legge la cognizione dei motivi di esclusione e di ricusazione del presidente e dei membri dell’ufficio, nonché dei loro supplenti, spetta al Pretore del luogo di situazione della cosa locata il quale decide definitivamente;
che in concreto avuto riguardo al fatto che il Presidente e il suo supplente sono Vice sindaco rispettivamente Municipale e che quest’ultimo, rappresentato dal Municipio, è parte in causa, appare senz’altro dato un caso di esclusione e devesi pertanto procedere alla nomina di un Presidente straordinario;
che la predetta legge è silente in merito al principio della supplenza in caso di impedimento legale del Presidente e del suo supplente, per il che questo Giudice ritiene opportuno stabilire – analogamente a quanto statuito dal Regolamento delle Preture – un ordine di supplenza;
che ciò posto in caso di impedimento legale del Presidente e del supplente di un Ufficio di conciliazione, si avrà il seguente ordine di supplenza:
· il Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 3 di Lugano Ovest è supplito dal Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 4 di Lugano Est;
· il Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 4 di Lugano Est è supplito dal Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 3 di Lugano Ovest;
· il Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 5 di Agno è supplito dal Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 6 di Massagno;
· il Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 6 di Massagno è supplito dal Presidente dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione N. 5 di Agno;
che alla luce di quanto sopra questo Pretore procede alla nomina del Presidente dell’Ufficio di conciliazione quale Presidente straordinario nella vertenza in oggetto;
che vista la portata della presente decisione appare opportuno inviarne copia, in forma anonimizzata a tutti gli Uffici di conciliazione aventi sede nel Distretto di Lugano.