Rappresentanza processuale degli amministratori d’immobili oggetto della lite
L’estensione della rappresentanza processuale agli amministratori d’immobili oggetto della lite prevista dall’art. 64a cpv. 1 lett. c CPC non concerne solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche.
E’ ben vero che giusta l’art. 97 CPC il Giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio, in ogni stadio di causa, l’esistenza di presupposti processuali fra cui la capacità dei rappresentanti delle parti. Tuttavia ciò deve avvenire solo se egli ha motivo di dubbio, ritenuto che per costante giurisprudenza ciò non è il caso se all’udienza la parte convenuta nulla aveva eccepito a proposito della legittimazine della rappresentante della controparte.
Seconda Camera civile del Tribunale d’appello in re AO / AP del 22 marzo 2006 (Inc. N. 12.2006.70)
Estratto dai considerandi
Che con l’istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l’ufficio di conciliazione in materia di locazione (doc. B), AO, rappresentata nell’occasione da RA, ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano Sezione 4 lo sfratto dall’appartamento di 3 ½ locali da lei condotto in locazione nello stabile.
Che con la decisione qui impugnata il segretario assessore, ritenuta fondata l’istanza, ha decretato lo sfratto della convenuta.
Che con l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell’effetto sospensivo che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente giudizio, la convenuta chiede di accertare la nullità del decreto di sfratto, rilevando che la rappresentante dell’istante, oltre ad aver agito senza versare agli atti la necessaria procura della proprietaria dello stabile, non era in ogni caso abilitata, in quanto persona giuridica, a patrocinare in giudizio quest’ultima.
Che il gravame, del tutto infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni.
Che in effetti le due censure sollevate all’indirizzo della rappresentante dell’istante sono manifestamente infondate, come del resto già deciso da questa Camera in occasione di un precedente appello inoltrato proprio dalla qui convenuta (II CCA 17 gennaio 2006 inc. N. 12.2005.221).
Che in punto alla prima censura va rilevato che è incontestabile che, nelle cause di sfratto, l’estensione della rappresentanza processuale agli amministratori d’immobili oggetto della lite prevista dall’art. 64a cpv. 1 lett. c CPC non concerne solo le persone fisiche che svolgono quelle mansioni ma anche quelle giuridiche, com’è la rappresentante dell’istante (cfr. le risultanze dell’ispezione a RC effettuata d’ufficio dalla scrivente Camera).
Che in merito alla seconda censura si osserva in primo luogo che, se è vero che giusta l’art. 97 CPC il Giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio, in ogni stadio di causa, l’esistenza dei presupposti processuali, tra cui la capacità dei rappresentanti delle parti, è però altrettanto vero che ciò deve avvenire solo se egli ha motivo di dubbio in proposito, ritenuto che per giurisprudenza invalsa ciò non è il caso se – come nella fattispecie – all’udienza la convenuta nulla aveva eccepito a proposito della legittimazione della rappresentanza della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 97; II CCA 21 luglio 2000 inc. 12.2000.118); e in ogni caso, va qui pure aggiunto che, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la rappresentante dell’istante ha debitamente comprovato in causa il suo potere di rappresentanza, versando agli atti, oltre ad una procura generale (doc. D), anche una procura speciale rilasciatale dalla proprietaria qui istante proprio per la procedura di sfratto contro la convenuta (doc. E).