Obbligo di mantenere il bene locato in stato idoneo all’uso previsto anche in caso di eventi straordinari (confermato)
La parte locatrice non ha soltanto l’obbligo di consegnare al conduttore i locali oggetto del contratto in stato idoneo all’uso a cui sono destinati, ma anche e soprattutto quello di mantenerli tali per tutta la durata della locazione, con la conseguenza che tale obbligo include l’onere di eliminare i difetti: anche dopo un’alluvione straordinaria compete dunque alla parte locatrice ripristinare i locali danneggiati dall’acqua in un lasso di tempo ragionevole, effettuando le riparazioni necessarie.
Seconda Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino in re AO / AP del 25 novembre 2005
Estratto dai considerandi
A) AP ha dato in locazione con contratto del 20 marzo 1992 a AO il salone di bellezza e fitness situato nel piano interrato di un albergo per un canone di locazione minimo annuo di fr. 41'000.-- fino a una cifra d’affari di fr. 520'000.--, e dell’
8 % a partire da una cifra d’affari di fr. 520'000.-- (doc. A). Il contratto era stipulato per una durata fissa di 5 anni fino al 31 dicembre 1996, con un diritto d’opzione di 5 anni ulteriori concesso alla conduttrice, che ne ha fatto uso, rinnovando il contratto fino al 31 dicembre 2001. Il 15 ottobre 2000 si è verificata l’esondazione del lago Verbano, che ha provocato l’evacuazione dell’albergo, sommerso dalle acque. AO e il marito hanno chiesto ai dirigenti della locatrice, dopo un incontro a Zurigo l’11 gennaio 2001, di confermare se poteva adempiere il contratto di locazione dal mese di maggio 2001 (doc. C). AP ha deciso di edificare nel giardino dell’albergo un nuovo padiglione per la piscina, lo studio fitness e il salone di bellezza per la stagione 2002 con un nuovo concetto (doc. D), rinunciando alla riapertura nel 2001 della struttura locata a AO. Quest’ultima ne ha informato i propri clienti nel febbraio 2001 (doc. E). AP ha notifica a AO la disdetta del contratto di locazione, con formulario ufficiale, il 6 giugno 2001 per la scadenza del 31 dicembre 2001, rilevando che il contratto si era comunque sciolto il 15 ottobre 2000 con la distruzione dell’oggetto locato (doc. F).
B) AO ha chiesto una proroga del contratto davanti all’ufficio di conciliazione, che con decisione 6 dicembre 2001 ha respinto l’istanza (doc. H). Adito il 7 gennaio 2002 dalla conduttrice, il Pretore di Locarno-Campagna ha respinto con sentenza del 7 marzo 2002 la domanda di protrazione del contratto di locazione (doc. L, incarto DI.2002.5). AO si è rivolta nuovamente all’ufficio di conciliazione il 14 agosto 2002, per sottoporre la domanda di risarcimento del danno nei confronti di AP. L’ufficio ha constatato la mancata conciliazione delle parti.
C) AO ha convenuto AP davanti al Pretore del distretto di Locarno-Campagna con istanza del 28 agosto 2002 per ottenere la condanna della convenuta al versamento di fr. 245'298.60 oltre interessi al 5 % dal 31 dicembre 2001 a titolo di risarcimento del danno subito nel periodo 16 ottobre 2000-31 dicembre 2001. All’udienza del 9 ottobre 2002 l’istante ha aumentato la domanda di giudizio a fr. 383'368.-- oltre interessi, alla quale la convenuta si è opposta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive conclusioni, nelle quali l’istante ha ridotto la domanda a fr. 255'644.90.
D) Statuendo il 5 ottobre 2004, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha condannato la convenuta a versare all’istante fr. 168'700.-- oltre interessi al 5 % dal 28 agosto 2002. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- e le spese di fr. 10'046.60 sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
E) AP è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 ottobre 2004, nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato l’istanza sia respinta integralmente, con protesta di spese e ripetibili e la rifusione di fr. 15'000.-- a titolo di ripetibili di prima sede. Nelle osservazioni dell’11 novembre 2004 l’istante propone la reiezione dell’appello e con appello adesivo di stessa data chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 214'267.85 oltre interessi al 5 % dal 28 agosto 2002, la suddivisione degli oneri processuali tra le parti in ragione di 2/5 a carico dell’istante e di 3/5 a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifonderle fr. 3'000.-- per ripetibili, protestate in sede di appello. L’appellante chiede con le osservazioni del 17 dicembre 2004 di respingere l’appello adesivo dell’istante.
In diritto:
1. Il Pretore ha rilevato che l’esondazione del lago Verbano avvenuta il 15 ottobre 2000 aveva causato un’impossibilità solo temporanea di usufruire dei locali oggetto del contratto, dal momento che l’albergo aveva riaperto i battenti il 1° giugno 2001, salvo il nuovo centro wellness, aperto il 23 marzo 2003 in seguito a un cambiamento di concetto gestionale deciso dalla convenuta. La locatrice non ha addotto motivi che giustificassero l’impossibilità di ripristinare l’ente locato entro il 1° giugno 2001 e il Pretore ha concluso che il contratto di locazione non si era estinto ai sensi dell’art. 119 CO il 15 ottobre 2000. Egli ha constatato che la locatrice non rispondeva del danno subito dalla conduttrice fino al 31 maggio 2001, l’inagibilità dei locali essendo dovuta a un evento naturale, mentre invece rispondeva dopo tale data, non avendo messo a disposizione della conduttrice locali sostitutivi equivalenti ai sensi dell’art. 259c CO. Per quel che concerne il danno, il Pretore ha ritenuto che dal gennaio 2001 la conduttrice doveva adoperarsi per ridurlo, ma che non si poteva ragionevolmente pretendere da lei l’avvio di una nuova attività analoga nel 2001, in considerazione del tipo di struttura, integrata in un albergo di lusso, e del tempo necessario per trovare locali idonei, nuovi finanziamenti e promuovere la nuova installazione. Sull’ammontare del danno il Pretore ha ritenuto che la locatrice doveva risarcire la perdita di guadagno subita dalla conduttrice dal 15 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, poiché la compagnia assicuratrice aveva rifiutato ogni indennizzo a causa della mancata ripresa dell’attività sul posto, dovuta alla decisione della convenuta di cambiare il concetto del salone. In base alla perizia giudiziaria, dal quale si è in parte scostato, il Pretore ha fissato in fr. 197'023.30 il danno da risarcire. Dedotte le somme dovute dall’istante alla convenuta, di fr. 28'360.60 (ripetibili fr. 9'000.--, canone di locazione completivo dal 1° gennaio al 15 ottobre 2000 fr. 19'360.60), egli ha condannato la convenuta a rifondere all’istante fr. 168'700.-- oltre interessi al 5 % dal 28 agosto 2002, data dell’istanza.
2. L’appellante rimprovera al primo giudice di non aver ammesso l’estinzione del contratto per impossibilità il 15 ottobre 2000, in seguito all’esondazione del lago Verbano e alla conseguente completa distruzione dei locali oggetto del contratto tra le parti. Essa rileva che la violenza della piena aveva travolto mobili e strutture fisse (doc. E) e che il ripristino dell’albergo si è esteso ai servizi e alle strutture essenziali, come l’impianto elettrico, il riscaldamento, la climatizzazione, la cucina e le celle frigorifiche. In tali condizioni i locali al piano cantina occupati dall’istante erano completamente inutilizzabili, né vi era l’obbligo per la locatrice di ripristinarli, così che il contratto si è estinto con effetto immediato ai sensi dell’art. 119 CO, senza alcun obbligo di indennità o di risarcimento del danno a carico della locatrice, nemmeno tenuta a ripristinare l’oggetto distrutto.
3. L’art. 119 CO prevede che l’obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l’adempimento per circostanze non imputabili al debitore. Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto a restituire, secondo le norme dell’indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto. L’impossibilità di adempimento non imputabile al debitore comporta l’automatica estinzione dell’obbligazione, senza che sia necessaria una dichiarazione (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 3a ed., N. 64.12 pag. 391; Higi, Zürcher Kommentar, N. 23 ad art. 258 CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, pag. 129; USPI, Commentaire du droit Suisse du bail à loyer, 1992, N. 29 ad art. 259b CO).
4. Nel caso concreto i vani dove l’istante gestiva il salone di bellezza, situati nel piano interrato dell’albergo, sono stati completamente allagati il 15 ottobre 2000 e sono rimasti coperti da acqua, melma e gasolio per diversi giorni (incarto richiamato dall’assicurazione, rapporto peritale del 5 gennaio 2001). In seguito all’esondazione l’albergo è stato evacuato (doc. E) e ha riaperto il 31 maggio 2001. Il nuovo centro wellness, gestito direttamente dall’albergo, è stato invece aperto il 21 marzo 2003 (deposizione testimoniale 9 maggio 2003, pag. 2, deposizione pag. 5). L’architetto, che si è occupato dei lavori di ristrutturazione, ha riferito nella sua deposizione testimoniale che il piano interrato era “praticamente distrutto”, ma invano si cercherebbe nell’incarto una qualsiasi descrizione oggettiva della situazione dei locali dopo il ritiro delle acque. Il danneggiamento totale dei mobili annunciato all’assicurazione e lo spostamento di installazioni fisse (doc. E, circolare inviata dall’istante alla propria clientela), ancora non dimostrano la totale distruzione dei locali oggetto del contratto. Incombeva all’appellante, che si prevale dell’impossibilità di fornire la propria prestazione, portare la prova che l’esondazione aveva completamente distrutto i locali e che quindi il contratto era sciolto. Ciò non è avvenuto e anzi la circostanza che i locali del piano interrato sono stati sgomberati nell’ottobre 2000 come primo intervento sulla struttura alberghiera e ripristinati per la fine di maggio 2001, permettendo la riapertura dell’albergo il 1° giugno 2001, attesta che l’inagibilità dei locali era solo temporanea.
5. L’appellante sostiene che non aveva alcun obbligo di ripristinare i locali allagati nello stato idoneo all’uso contrattualmente previsto. A torto. Il locatore, infatti, non ha solo l’obbligo di consegnare al conduttore i locali oggetto del contratto in stato idoneo all’uso a cui sono destinati, ma anche e soprattutto quello di mantenerli tali per tutta la durata della locazione (art. 256 cpv. 1 CO), ciò che comporta l’obbligo di eliminare i difetti (art. 259a segg. CO). In altre parole, la convenuta aveva fino al 31 dicembre 2001 l’obbligo di tenere a disposizione dell’istante i locali pattuiti in uno stato idoneo all’uso come salone di bellezza e wellness (doc. A) e dopo l’alluvione essa doveva quindi ripristinare i locali danneggiati dall’acqua in un lasso di tempo ragionevole, effettuando le riparazioni necessarie. Non risultano dagli atti o dall’istruttoria impedimenti oggettivi a tale obbligo contrattuale e in particolare tutto si ignora dei costi presumibili di riattazione e dell’ampiezza dei lavori da eseguire nei locali a suo tempo occupati dal salone di bellezza.
L’affermazione dell’appellante, secondo la quale non si poteva esigere da lei la riparazione dei locali, non trova dunque alcun riscontro negli atti. Dalla deposizione risulta che una ditta specializzata aveva presentato un progetto per allestire nuove saune e un bagno turco nel seminterrato, ma che poi il centro wellness è stato spostato nel nuovo padiglione costruito dove in precedenza si trovavano i campi da tennis dell’albergo, perché l’albergo voleva ampliare l’offerta, ciò che non sarebbe stato possibile fare nei locali situati nel seminterrato (deposizione testimoniale citata, pag. 5). L’apertura del centro wellness solo nel 2003 non è quindi stata causata da difficoltà tecniche oggettive, ma dalla volontà dell’appellante di cambiare il concetto dello spazio wellness per migliorare l’offerta ai clienti, con lo spostamento di tale ambiente in un nuovo padiglione edificato nel giardino (deposizioni pag. 2 e pag. 5). L’appellante ha quindi unilateralmente impedito alla conduttrice di riprendere la sua attività nei locali precedentemente occupati nel giugno 2001 in violazione dei suoi obblighi contrattuali, ciò che la rende responsabile dei danni subiti da quest’ultima.
6. A detta dell’appellante la conduttrice non ha fatto fronte al proprio obbligo di ridurre il danno, da un lato per il comportamento passivo e temporeggiatore e per la mancanza di serie ricerche di una nuova sistemazione nell’imminenza della scadenza contrattuale del 31 dicembre 2001, e dall’altra per aver provocato la rottura delle trattative con l’atteggiamento polemico dimostrato con la circolare inviata nel febbraio 2001 alla propria clientela. Le censure non hanno trovato riscontro negli atti. In primo luogo la conduttrice non aveva ragione di dubitare che il salone non sarebbe stato riaperto con il resto dell’albergo almeno fino all’incontro del gennaio 2001. In quell’occasione è emerso che i proprietari dell’albergo non intendevano riaprire il salone nel 2001 (deposizione testimoniale, 9 maggio 2003, pag. 2). Il direttore dell’albergo ha saputo dall’azionista che la proposta sostitutiva discussa era quella di svolgere l’attività in una camera o sotto una tenda per il salone di bellezza, che nessuna delle parti ha accettato perché inadatta al livello qualitativo sia dell’albergo, noto stabilimento di lusso a 5 stelle, (deposizione testimoniale, 9 maggio 2003, pag. 3) sia nel salone di bellezza. D’altra parte la struttura particolare di gestione del salone, integrato nell’albergo e dipendente da questo per gli incassi e la fatturazione, rendeva praticamente impossibile una ripresa da zero dell’attività in un altro luogo e con altre strutture gestionali, nel breve lasso di tempo (undici mesi) che rimaneva fino alla scadenza del contratto dopo il fallimento delle trattative verificatosi nel gennaio 2001. L’appellante imputa alla conduttrice la responsabilità del mancato accordo, ma la circolare inviata nel febbraio 2001 (doc. E) si limita ad annunciare alla clientela che il salone non riapriva nel 2001 in seguito alla decisione dell’albergo di cambiare concetto di salone wellness. Si deve dunque ritenere che le trattative per il rinnovo del contratto di locazione sono fallite non per l’atteggiamento della conduttrice, ma per la volontà degli azionisti dell’albergo di rivedere il concetto delle strutture wellness da mettere a disposizione dei clienti (doc. D, prospetto pubblicitario dell’albergo distribuito nel 2001, deposizione, pag. 3). Nel febbraio 2001, come esposto con pertinenza dal Pretore, la conduttrice non aveva più ragionevoli possibilità di trovare una sistemazione alternativa dello stesso livello qualitativo per riprendere la propria attività.
7. La mancata ripresa dell’attività nei locali precedentemente usati, che sarebbe stata oggettivamente possibile dal 1° giugno 2001, ha comportato per l’istante la perdita delle indennità assicurative per perdita di guadagno che sarebbero state versate per il periodo dal 16 ottobre 2000 al 31 maggio 2001, l’assicurazione avendo pagato solo le spese fisse (doc. M, N, O; lettere 8 e 22 ottobre 2001 nell’incarto richiamato dall’assicurazione; deposizione del 28 febbraio 2003, pag. 5). La compagnia assicurativa non avrebbe d’altra parte versato prestazioni in caso di ripresa dell’attività in un altro luogo, dal momento che la polizza assicurativa menziona il “luogo del rischio” (deposizione del 28 febbraio 2003, pag. 5), contrariamente a quanto sostiene l’appellante. Il quesito, a ogni modo, è del tutto teorico, già per il fatto che come ha esposto con pertinenza il Pretore, non si poteva ragionevolmente pretendere dalla conduttrice l’avvio dell’attività con nuove strutture nel breve tempo che intercorreva fino alla scadenza del contratto. Ne discende che la convenuta, venendo meno al suo obbligo contrattuale di ripristinare i locali oggetto del contratto di locazione (doc. A) e di metterli a disposizione della conduttrice dal 1° giugno 2001, deve rispondere di tutto il danno che ne è derivato alla conduttrice e in particolare deve risarcire la perdita di guadagno dal 15 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, data della fine dei rapporti contrattuali.
8. Accertata la responsabilità della locataria convenuta, si tratta ora di determinare quale sia il danno da risarcire. Il Pretore si è dipartito dalla perizia giudiziaria agli atti, tenendo in considerazione solo l’andamento dell’esercizio dal 1997 al 1999, a esclusione del 2000 falsato dall’esondazione e dell’attività straordinaria nel dicembre 1999 (apertura straordinaria in dicembre per il cambiamento di millennio). Su queste basi egli ha ritenuto che l’istante avrebbe potuto conseguire dal 15 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, come stabilito dalla perita, una cifra d’affari di fr. 811'096.--, con un risultato d’esercizio di fr. 218'914.90 (pari al 26,99 % della cifra d’affari). Il primo giudice ha nondimeno ridotto tale importo del 10 % per tener conto della probabile diminuzione della cifra d’affari a causa dell’esondazione e della sfavorevole evoluzione del turismo regionale. Egli ha pertanto stabilito il danno in fr. 197'023.30, da cui ha dedotto le ripetibili di fr. 9'000.--dovute dalla conduttrice alla convenuta per la precedente procedura giudiziaria di protrazione del contratto di locazione, e fr. 19'360.60 per il canone di locazione completivo dal 1° gennaio al 15 ottobre 2000, e ha condannato la convenuta a rifondere all’istante fr. 168'700.-- oltre interessi al 5 % dal 28 agosto 2002.
9. Entrambe le parti contestano l’importo del danno accertato dal Pretore, con argomentazioni divergenti.
a) La convenuta rimprovera nell’appello al Pretore di aver applicato alla cifra d’affari nel periodo 1997-1999 la percentuale del 26,99 % indicata nell’allegato 10 della perizia per determinare il risultato d’esercizio, che include anche l’esercizio 2000 e che non può pertanto essere applicata nella fattispecie. L’appellante ritiene che si deve calcolare l’utile di esercizio applicando la percentuale del 22,39 %, rilevabile per il periodo 1997-1999, alla cifra d’affari di fr. 811'096.--. Dall’utile di esercizio di fr. 181'604.10 così ottenuto, l’appellante deduce ancora il 16,10 % per tenere conto non solo della flessione congiunturale del settore stimata al 10 % dal Pretore, ma anche di quella del 6,10 % indicata dalla perita per il 2000 e 2001. Le argomentazioni dell’appellante non reggono alla luce della particolareggiata e meticolosa perizia giudiziaria, nella quale l’esperta contabile ha analizzato in modo competente e chiaro tutti i dati contabili e fiscali a sua disposizione del 2000 e 2001 (fascicolo giallo, perizia del 30 dicembre 2003 e complemento di perizia del 10 maggio 2004). Nelle sue valutazioni, la perita ha esposto di aver già considerato la tendenza al ribasso riscontrata nel settore turistico, da lei stimata al 5,33 % nel 2000 e al 6,10 % nel 2001, e di averla integrata nei calcoli (cfr. perizia pag. 8 e 9, risposta al quesito complementare N. 2, complemento di perizia). Non vi è dunque alcuna necessità di modificare le cifre esposte dalla perita, contrariamente a quanto ritengono il Pretore e la convenuta.
b) Dal canto suo l’istante, con il proprio appello adesivo, sostiene invece che si deve tener conto anche della cifra d’affari effettivamente realizzata nel 2000, l’esondazione avendo avuto luogo solo pochi giorni prima della chiusura annuale del salone e dell’albergo, e di quella presumibile fino al 7 novembre 2000, data di chiusura prevista quell’anno, per un totale di fr. 840'735.18. La cifra d’affari non realizzata, secondo la conduttrice, ammonta di conseguenza a fr. 852'883.20 per il periodo determinante, dal 15 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001. L’appellante adesiva censura inoltre la decurtazione del 10 % operata dal Pretore sull’utile di esercizio senza avere elementi concreti al riguardo, tanto più che la stessa, se del caso, andava applicata non all’utile di esercizio ma alla cifra d’affari e a ogni modo la congiuntura sfavorevole non tocca gli oggetti di gran lusso. Essa critica il primo giudice per non aver dedotto dalla cifra d’affari il canone di locazione di fr. 25'658.80 ancora dovuto per il 2000 prima di applicare la percentuale del 26,99 % per ottenere il risultato di esercizio, così che la perdita di guadagno ammonta a suo modo di vedere a fr. 223'267.85. Come si è detto, la perizia è precisa e particolareggiata e non si ravvisano in concreto motivi per scostarsi dalle indicazioni fornite dall’esperta. Contrariamente a quanto ritengono il Pretore e la convenuta, non vi è dunque ragione per escludere dal calcolo la cifra d’affari effettivamente realizzata nel 2000, poiché la chiusura forzata del salone a causa dell’esondazione si è verificata il 15 ottobre 2000, a stagione praticamente conclusa. La perita ha determinato in fr. 3'267.57 la cifra d’affari media giornaliera (determinata in base agli incassi effettivi dal 1997 al 2000), in funzione anche della tendenza al ribasso nel settore economico alberghiero, e in 234 giorni l’apertura annua dell’albergo e del salone ivi integrato nel 2001 (perizia pag. 8). Ha così stabilito la cifra d’affari che sarebbe stata ottenuta nei 16 giorni mancanti del 2000 (dal 16 al 31 ottobre 2000), in fr. 52'281.12, e nel periodo di apertura presumibile del 2001 in fr. 764'611.38, per un totale di fr. 816'281.12 (complemento di perizia, risposta al quesito complementare 3.1, con rinvio alla perizia pag. 9). Su queste basi l’esperta contabile ha poi calcolato l’utile d’esercizio, prendendo in considerazione i dati contabili dell’istante e le cifre risultanti dal contratto di locazione doc. A, giungendo nel periodo dal 16 ottobre 2000 al 31 ottobre 2001 a un utile di esercizio complessivo di fr. 220'441.16 (perizia pag. 10, allegato 10). L’appellante adesiva pretende di dedurre dalla cifra d’affari da lei ottenuta, seguendo calcoli diversi da quelli della perizia, il canone di locazione prima di applicare la percentuale del 26,99 %. Come si è detto, non vi è motivo per scostarsi dalle cifre indicate nella perizia, sia per la cifra d’affari, sia per l’utile di esercizio. La perita ha del resto chiaramente indicato di aver calcolato l’utile di esercizio deducendo dalla cifra d’affari tutti i costi, compreso il canone di locazione, da lei desunto dal contratto doc. A (allegato 10, pag. 14).
10. In conclusione, l’istante avrebbe potuto conseguire nel periodo dal 16 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 un utile di esercizio di fr. 220'441.16 (perizia pag. 10, allegato 10), che corrisponde al danno da lei subito per la violazione contrattuale, poiché la compagnia assicurativa avrebbe preso a suo carico il mancato utile dal 16 ottobre 2000 al 31 maggio 2001 se la convenuta avesse permesso la riapertura del salone. Da tale importo, come indicato dal Pretore, devono essere dedotti i crediti vantati dalla convenuta nei confronti dell’istante, vale a dire fr. 9'000.-- per ripetibili e fr. 19'360.60 per il canone di locazione completivo dal 1° gennaio al 15 ottobre 2000. La convenuta deve dunque versare alla conduttrice fr. 192'100.-- (arrotondati) oltre interessi e in tale misura va dunque accolto l’appello adesivo, mentre deve essere integralmente respinto l’appello.
11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). In prima sede l’istante ha chiesto la condanna della convenuta a fr. 383'368.-- e ottiene fr. 192'100.--, risultando soccombente nella misura della metà. Il pronunciato pretoriale sugli oneri processuali merita dunque di essere confermato nel suo esito. In appello, la convenuta soccombe integralmente nel proprio appello, di cui sopporta i costi e rifonde all’istante un’equa indennità per ripetibili di appello. L’appellante adesiva, dal canto suo, ottiene un aumento del risarcimento del danno, ma in misura limitata e tenuto conto del risultato ottenuto, sopporta la metà degli oneri processuali del suo appello adesivo, per il quale le ripetibili possono essere compensate.