Nullità di una disdetta notificata da un solo membro della comunione ereditaria
In presenza di una comunione ereditaria la disdetta deve essere sottoscritta da tutti gli eredi, pena la sua nullità. Resta riservato il caso in cui uno degli eredi sia stato designato rappresentante della comunione ereditaria ed espressamente autorizzato da tutti gli eredi a notificare la disdetta.
Ufficio di conciliazione di Locarno in re V.G. / CE fu A.G. del 7 giugno 2005
Estratto dai considerandi
In fatto e in diritto:
Tra le parti è in vigore un contratto di locazione per un appartamento in Via P. a L.. La locazione inizia il 1° settembre 1998 e può essere disdetta con un preavviso di tre mesi alla scadenza 31 agosto di ogni anno.
Il 10 maggio 2005 gli Eredi fu A.G. notificano la disdetta con effetto al 31 agosto 2005.
Con istanza 17 maggio 2005 la conduttrice contesta la disdetta e, in via subordinata, chiede una protrazione della locazione.
Preso atto che la disdetta è stata notificata dagli Eredi fu A.G. di S., rappresentati dalla signora E.B.G.
Ritenuto che nel caso di una comunione ereditaria la disdetta deve essere sottoscritta da tutti gli eredi pena la nullità. Gli eredi hanno comunque la possibilità di conferire a un rappresentante il compito di dare la disdetta; in questo caso il rappresentante deve ricevere l'autorizzazione unanime dei membri della comunione ereditaria (art. 602 segg. CO).
Preso atto che dalla documentazione agli atti non risulta che la signora E.B.G. abbia ricevuto dagli eredi l'autorizzazione a notificare la disdetta. Si rileva inoltre che il nominativo degli eredi non è indicato nella disdetta né risulta dalla documentazione prodotta.
Ritenuto che la disdetta deve essere dichiarata nulla in quanto non adempie i requisiti di forma indicati più sopra.