170.100

 : L sulla pianificazione cantonale - 10 dicembre 1980

 

Legge

sulla pianificazione cantonale

(del 10 dicembre 1980)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 11 luglio 1980 n. 2460 del Consiglio di Stato,

decreta:

I. FINALITÀ

 

Scopo

Art. 1Il Cantone, sentito il parere dei Comuni e delle loro associazioni regionali, nonché delle associazioni economiche, professionali e culturali, attua una politica di pianificazione indicativa dello sviluppo economico-sociale e della spesa pubblica, e una politica di pianificazione del territorio, fra di loro coordinate.

 

Obiettivi

Art. 2Il Cantone persegue gli obiettivi seguenti:

a)lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali;

b)il consolidamento dell’economia cantonale;

c)una politica di equa ridistribuzione del reddito sociale;

d)l’attenuazione degli squilibri regionali e settoriali;

e)l’equilibrio delle finanze pubbliche.

 

II. COMPETENZE

 

Consiglio di Stato

Art. 3Il Consiglio di Stato:

a)elabora, tenendo conto delle proposte settoriali dei Dipartimenti e dei programmi di sviluppo regionali, un rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;

b)allestisce il progetto del piano direttore cantonale di organizzazione del territorio e ne adotta le parti di sua competenza ai sensi della speciale legislazione[1] ;

c)coordina i programmi di sviluppo regionali e le proposte settoriali dei Dipartimenti, mediante il rapporto sugli indirizzi e il piano direttore cantonale;

d)elabora le linee direttive e il piano finanziario quadriennali nel rispetto del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale e ne dirige l’esecuzione;

e)indica per ogni proposta che presenta al Gran Consiglio le relazioni con le linee direttive ed il piano finanziario e motiva le eventuali divergenze.

 

Gran Consiglio

Art. 4Il Gran Consiglio:

a)discute il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socioeconomico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio del Consiglio di Stato;

b)...[2]

c)discute le linee direttive e il piano finanziario quadriennali e ne verifica ogni anno l’esecuzione, in sede di preventivo.

 

III. STRUMENTI

 

Rapporto sugli indirizzi

Art. 5[3]1Il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio esprime le scelte fondamentali e a lungo termine del Cantone.

2Esso serve al Consiglio di Stato per coordinare le politiche settoriali dei dipartimenti e i programmi di sviluppo regionali e per elaborare il piano direttore cantonale.

3Il rapporto sugli indirizzi è elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso per discussione al Gran Consiglio prima delle linee direttive e del piano finanziario quadriennali.

4Il Consiglio di Stato può modificare il rapporto sugli indirizzi di propria iniziativa. È applicabile la stessa procedura prevista per l’adozione.

 

Piano direttore cantonale

Art. 6Il piano direttore cantonale di organizzazione del territorio è un piano normativo, allestito secondo le prescrizioni della legislazione speciale e fondato sul rapporto sugli indirizzi.

 

Linee direttive e piano finanziario quadriennale

Art. 7[4]1Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali esprimono le intenzioni e gli impegni politici del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nei periodi di legislatura e le priorità di attuazione del rapporto sugli indirizzi e del piano direttore cantonale.

2Le linee direttive e il piano finanziario quadriennali sono elaborati dal Consiglio di Stato e vengono trasmessi per discussione al Gran Consiglio con il primo preventivo dopo il rinnovo dei poteri cantonali.

3Il Consiglio di Stato può apportare modifiche alle linee direttive e al piano finanziario di propria iniziativa, presentandole al Gran Consiglio con il preventivo. È applicabile la stessa procedura prevista per la loro adozione.

 

IV. DISPOSIZIONI FINALI

 

Disposizione abrogativa

Art. 8È abrogato il decreto legislativo concernente la presentazione quadriennale del rapporto sulle linee direttive della politica del Consiglio di Stato e del piano finanziario, del 20 dicembre 1973.

 

Disposizioni esecutive

Art. 9Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.

 

Entrata in vigore

Art. 10Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore[5] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

 

Pubblicata nel BU 1982, 129.

 

 


[1]  Lett. modificata dalla L 23.5.1990; in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.

[2]  Lett. abrogata dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365.

[3]  Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.

[4]  Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.

[5]  Entrata in vigore: 15 giugno 1982 - BU 1982, 129.