942.140

 Decreto esecutivo concernente il termine di adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza del 27 maggio 2026

Decreto esecutivo

concernente il termine di adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza

del 27 maggio 2026 (stato 29 maggio 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 54 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR),

decreta:

Art. 11Gli esercizi pubblici che, entro il termine di tre anni per l’adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza rilasciate in applicazione della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010, la cui scadenza in virtù dell’articolo 55 capoverso 1 LEAR è prevista per il 15 giugno 2026, hanno provveduto a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, potranno beneficiare di una proroga della validità dell’autorizzazione.

2Per le strutture che offrono l’alloggio senza servizio di ristorazione con più di 15 posti letto, e che provvedono entro il termine del 15 giugno 2026 a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi può autorizzare la gerenza senza diploma tenendo segnatamente conto dell’esperienza nel ramo.

3Possono beneficiare del medesimo regime anche le strutture di cui al capoverso 2 che presentano un’istanza volta al rilascio di una nuova autorizzazione dopo il 15 giugno 2026.

4La proroga è valida sino al rilascio della nuova autorizzazione, che dev’essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali.

 

Art. 21Agli esercizi pubblici che non inoltrano la richiesta di adeguamento al proprio Comune entro il termine del 15 giugno 2026, è concessa una proroga sino al 31 luglio 2026 al fine di provvedervi. In tal caso, ad essi è concessa la proroga di cui all’articolo 1.

2Il mancato avvio della procedura di adeguamento entro tale termine comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio pubblico.

 

Art. 3Durante il periodo di proroga, l’esercizio continua a operare alle medesime condizioni previste dall’autorizzazione vigente.

 

Art. 4Resta riservata la facoltà dell’autorità competente di imporre limitazioni o di revocare l’autorizzazione qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge.

 

Art. 51Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell’articolo 1 sono soggetti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 250 franchi.

2Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell’articolo 2 sono soggetti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 500 franchi.

 

Art. 6Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente[1].

 

 

Pubblicato nel BU 2026, 177.


[1]  Entrata in vigore: 29 maggio 2026 - BU 2026, 177.