873.130

 Regolamento concernente il computo della retta giornaliera a carico dell'ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute del 20 maggio 2026 (RROsp)

Regolamento

concernente il computo della retta giornaliera a carico dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute

(RROsp)

del 20 maggio 2026 (stato 1° gennaio 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz),

decreta:

Capitolo primo

Principi generali

 

Oggetto

Art. 11Il presente regolamento stabilisce la partecipazione finanziaria (retta giornaliera) a carico dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’articolo 6 della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 ottobre 2010 (LAnz).

2La retta deve essere commisurata alle condizioni di reddito e di sostanza.

3Chi è domiciliato all’estero può essere ammesso come ospite unicamente se dimostra di disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un’assicurazione malattie e infortuni e se la sua ammissione è stata preventivamente autorizzata dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio.

4L’ammissione di un ospite domiciliato in un altro Cantone è subordinata a preventiva conferma dell’assunzione del finanziamento residuo ai sensi dell’articolo 25a capoverso 5 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) da parte del Cantone di domicilio.

5È fatturata la retta massima se l’ospite è:

a)domiciliato all’estero;

b)domiciliato in un altro Cantone.

6Se l’ospite inizialmente domiciliato altrove si domicilia nel Canton Ticino durante l’anno della sua ammissione presso una struttura, la retta è calcolata sulla base della prima decisione di tassazione cresciuta in giudicato dell’autorità competente nel Canton Ticino.

 

Prestazioni

Art. 21La retta include i seguenti elementi:

a)vitto (pensione completa);

b)alloggio (incluse le prestazioni alberghiere);

c)prestazioni di cura.

2Ogni altra prestazione è fatturata secondo quanto previsto dal contratto d’ammissione tra l’ospite (o il suo rappresentante legale) e la struttura.

 

Capitolo secondo

Calcolo della retta

 

Periodo di riferimento

Art. 31La retta è calcolata sulla base della decisione di tassazione più recente cresciuta in giudicato (di seguito decisione).

2In caso di decesso del coniuge dell’ospite durante l’anno corrispondente al periodo di riferimento di cui al capoverso 1 il calcolo è effettuato:

a)come per gli ospiti singoli se il decesso è avvenuto entro il 31 ottobre;

b)come per gli ospiti coniugati se il decesso è avvenuto dal 1° novembre.

 

Reddito lordo determinante

Art. 4Il reddito lordo determinante per il calcolo della retta si compone dei seguenti elementi:

a)reddito imponibile complessivo senza considerare le deduzioni per spese per disabilità (decisione);

b)1/10 della sostanza mobiliare imponibile (decisione) dedotta di un importo di 15'000 franchi;

c)1/10 del totale della sostanza mobiliare oggetto di donazione o rinuncia ereditaria nei dieci anni precedenti l’anno di ammissione dell’ospite o durante il suo soggiorno, al netto di una deduzione iniziale di 50'000 franchi per persone singole e 80'000 franchi per persone coniugate, tale valore viene ridotto di 10'000 franchi ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento a partire dall’anno successivo all’ammissione per le donazioni precedenti l’ammissione e a partire dall’anno successivo alla donazione per quelle effettuate durante il soggiorno dell’ospite;

d)1/10 della sostanza immobiliare imponibile al netto dei debiti privati (decisione) dedotta di un importo di 300'000 franchi;

e)1/10 del totale della sostanza immobiliare oggetto di donazione, o rinuncia ereditaria nei dieci anni precedenti l’anno di ammissione dell’ospite o durante il suo soggiorno, al netto di una deduzione iniziale di 300'000 franchi, tale valore viene ridotto di 10'000 franchi ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento a partire dall’anno successivo all’ammissione per le donazioni precedenti l’ammissione e a partire dall’anno successivo alla donazione per quelle effettuate durante il soggiorno;

f)le deduzioni dell’importo di 300'000 franchi di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili salvo nel caso in cui la loro somma raggiunga un importo massimo di 300'000 franchi applicando prioritariamente la deduzione di cui alla lettera e e successivamente quella della lettera d.

 

Reddito netto determinante

Art. 5Il reddito netto determinante si ottiene deducendo dal reddito lordo i seguenti elementi:

a)spillatico corrispondente al 10 per cento del reddito lordo determinante (ritenuto un limite minimo di 4’000 franchi e un limite massimo di 7'200 franchi);

b)imposta federale diretta, imposta cantonale e imposta comunale dovute secondo la decisione;

c)imposta personale;

d)contributi finanziari (aiuti diretti) versati agli utenti per l’organizzazione di soluzioni individuali al mantenimento a domicilio o per la rimozione di barriere architettoniche ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) ricevuti prima dell’ammissione nella struttura non riversati a terzi (decisione).

 

Calcolo dell’importo giornaliero

Art. 61L’importo della retta giornaliera si calcola dividendo l’importo del reddito netto determinante per 365 giorni.

2Nel caso in cui l’ospite sia coniugato il calcolo si effettua per entrambi i coniugi indipendentemente dal fatto che il coniuge sia o meno ospite in una struttura. L’importo della retta giornaliera si calcola dividendo l’importo del reddito netto determinante per due e successivamente dividendo tale importo per 365 giorni.

 

Sostanza mobiliare

a) donazioni e rinunce

Art. 71L’ospite è tenuto a dichiarare eventuali donazioni di sostanza mobiliare e rinunce ereditarie effettuate nei dieci anni precedenti l’anno d’ammissione o durante il soggiorno nella struttura.

2Le donazioni a enti di pubblica utilità riconosciute fiscalmente non sono considerate.

 

b) variazioni di sostanza

Art. 81In caso di variazioni di sostanza mobiliare che non rientrano nell’usuale consumo annuo per scopi personali superiori alle deduzioni previste dall’articolo 4 lettera c precedenti l’ammissione o durante il soggiorno presso la struttura, l’ospite è tenuto a fornire i giustificativi di consumo per scopi personali relativi a tali variazioni.

2La struttura e l’Ufficio sono tenuti a chiedere informazioni in merito a tali variazioni e a effettuare eventuali approfondimenti; variazioni non giustificate o giustificate solo parzialmente entro 15 giorni dalle richieste di informazioni sono considerate d’ufficio come donazioni.

3Non è in particolare considerato consumo di sostanza per scopi personali:

a)quando una terza persona beneficia della diminuzione del patrimonio dell’ospite (a eccezione di figli o persone bisognose a carico dell’ospite nella misura in cui tali spese possano essere dedotte fiscalmente);

b)quando una terza persona non identificabile beneficia della diminuzione del patrimonio dell’ospite.

4In caso di recuperi d’imposta relativi ad autodenunce o ad accertamenti fiscali per sostanza mobiliare non dichiarata, l’Ufficio valuta i casi singolarmente.

 

Sostanza immobiliare

a) donazioni e rinunce

Art. 9L’ospite è tenuto a dichiarare eventuali donazioni, alienazioni di sostanza immobiliare e rinunce ereditarie effettuate nei dieci anni precedenti l’anno d’ammissione o durante il soggiorno nella struttura; gli immobili donati oggetto di un diritto d’abitazione o di un usufrutto non sono considerati.

 

b) variazioni di sostanza

Art. 101La struttura e l’Ufficio sono tenuti a chiedere informazioni in merito a tali variazioni e a effettuare eventuali approfondimenti, variazioni non giustificate o giustificate solo parzialmente entro 15 giorni dalle richieste di informazioni sono considerate d’ufficio come donazioni.

2Le donazioni a enti di pubblica utilità riconosciute fiscalmente non sono considerate.

3Le variazioni precedenti l’ammissione sono considerate nella loro totalità, dedotto l’importo di 300'000.00 franchi come specificato dall’articolo 4 lettera e.

4Le variazioni successive all’ammissione sono considerate singolarmente al netto della deduzione specificata dall’articolo 4 lettera e.

5Le deduzioni di cui ai capoversi 3 e 4 sono effettuate un’unica volta per tutta la durata del soggiorno presso la struttura.

6In caso di recuperi d’imposta relativi ad autodenunce o ad accertamenti fiscali per sostanza mobiliare non dichiarata, l’Ufficio valuta i casi singolarmente

 

Contributi aggiuntivi

Art. 111L’assegno per grandi invalidi versato all’ospite deve essere riversato interamente alla struttura in aggiunta alla retta giornaliera.

2Nel caso l’ospite si assenti per giorni interi l’assegno deve essere riversato alla struttura solo in proporzione alla presenza dell’ospite nella stessa.

3L’Ufficio decide se e in che misura eventuali prestazioni particolari ricorrenti o sotto forma di capitale destinate all’ospite possano essere incassate dalla struttura.

 

Riduzioni

Art. 121In caso di assenza dell’ospite superiore a tre giorni per ospedalizzazione o altro si applica una riduzione della retta giornaliera di 20 franchi.

2Tale riduzione è applicata a partire dal primo fino all’ultimo giorno intero e consecutivo di assenza dell’ospite.

 

Retta minima e retta massima

Art. 131È fatturata la retta minima se:

a)l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);

b)l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).

2La retta minima è fissata nel decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; la retta massima è fissata dall’Ufficio.

3Nel caso in cui dal calcolo della retta risultasse un importo inferiore alla retta minima e l’ospite non beneficia di prestazioni complementari ai sensi della LPC gli è fatturato tale importo.

 

Documentazione all’ammissione

Art. 141Al più tardi entro 15 giorni dall’ammissione l’ospite deve presentare alla struttura la seguente documentazione:

a)notifiche di tassazione cresciute in giudicato dei cinque anni precedenti l’anno di ammissione;

b)modulo proprietà fondiaria e deposito titoli;

c)decisione di concessione del contributo di sostegno al mantenimento a domicilio (aiuti diretti).

2Nel caso di coniugi i documenti indicati nel capoverso 1 devono essere presentati da entrambi.

3All’ammissione è fatturata la retta massima, in seguito, una volta effettuato il calcolo della retta, si procede con un eventuale conguaglio nel seguente modo:

a)a partire dalla data di ammissione se i documenti mancanti sono consegnati entro i termini previsti dal capoverso 1;

b)a partire dalla data di consegna dei documenti in caso di consegna oltre i termini di cui alla lettera a.

4Se l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della LPC deve presentare unicamente la decisione di prestazione complementare (PC) concernente l’anno di ammissione.

5Se l’ospite beneficia di prestazioni sociali ai sensi della LAPS deve presentare unicamente la decisione sulle prestazioni concernente l’anno di ammissione.

6In caso di dubbio la struttura è tenuta a verificare l’autenticità dei documenti summenzionati.

 

Documentazione per aggiornamento retta

Art. 151L’ospite deve presentare alla struttura la decisione di tassazione più recente cresciuta in giudicato al più tardi entro la fine di ogni anno civile.

2In caso di ritardo o mancata consegna per giustificati motivi è fatturata la retta in vigore fino alla presentazione di quanto previsto dal capoverso 1. Sono considerati giustificati motivi le seguenti fattispecie:

a)decisione di tassazione non ancora emessa dall’autorità competente;

b)reclamo pendente sulla decisione di tassazione.

3In caso di ritardo o mancata consegna senza giustificati motivi è fatturata la retta massima a partire dall’inizio dell’anno successivo; l’aggiornamento della retta è in seguito effettuato a partire dalla data di consegna della documentazione e non vi è alcun diritto a un conguaglio retroattivo a favore dell’ospite.

4La data di fatturazione, una volta effettuato il calcolo della retta, è la data che fa riferimento alla conferma di ricezione dei documenti.

5In caso di reclamo pendente sulla decisione di tassazione, la data di riferimento per l’aggiornamento della retta è la data della precedente decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

6L’ospite che beneficia di prestazioni ai sensi della LPC o della LAPS è tenuto a informare la struttura di eventuali modifiche della sua situazione e a consegnare tempestivamente tutta la documentazione necessaria.

 

Fatturazione

Art. 161La fatturazione della retta inizia a partire dal giorno di ammissione dell’ospite e termina il giorno della sua dimissione; essa è emessa all’inizio del mese in corso con un termine di pagamento di 15 giorni.

2In caso di trasferimento fra strutture la retta è fatturata dalla struttura dove l’ospite soggiorna a partire dalle ore 12.

3Non è consentita la fatturazione della retta nei seguenti casi:

a)prima dell’ammissione dell’ospite (allo scopo di riservare la camera);

b)dopo la dimissione dell’ospite.

 

Incasso retta

Art. 171La struttura è tenuta ad applicare la massima diligenza nell’incasso della retta.

2In caso di mancato pagamento la struttura è tenuta a inviare un primo richiamo, allo scadere dei 30 giorni dalla data della fattura con un termine di pagamento di 30 giorni, un secondo richiamo con un termine di pagamento di 15 giorni, una diffida con un termine di pagamento di 15 giorni e infine ad avviare una procedura esecutiva.

 

Responsabilità e vigilanza

Art. 181La struttura emette la decisione di calcolo della retta; essa è responsabile della correttezza di tale calcolo, del suo aggiornamento così come della fatturazione della retta.

2La struttura attesta la completezza e la data della documentazione fornita da parte dell’ospite.

3Essa deve emettere la decisione di calcolo al più tardi entro 15 giorni dalla consegna della documentazione completa e dagli approfondimenti svolti dall’Ufficio.

4In caso di negligenza ripetuta l’Ufficio può emettere richiami e applicare sanzioni di carattere finanziario alla struttura.

5Contro la decisione di calcolo della retta è data facoltà di reclamo scritto entro 30 giorni all’Ufficio dalla data di intimazione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm).

6L’Ufficio vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

 

Capitolo terzo

Calcolo del canone

 

Canone di locazione di appartamenti

Art. 191Il canone di locazione include:

a)prestazioni di cura in caso di necessità;

b)spese varie (riscaldamento, elettricità ecc.)

2Esso è calcolato sulla base del reddito lordo determinante secondo le stesse modalità previste per il calcolo della retta dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute. L’importo è stabilito sulla base dell’allegato.

3L’assegno per grandi invalidi destinato al residente non è considerato nel calcolo del canone di locazione.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Modifica di atti normativi

Art. 20L’articolo 1 capoverso 2 lettera c del regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 22 agosto 2012 (RLAnz) è abrogato.

 

Disposizione transitoria

Art. 211Se l’importo della retta calcolata secondo quanto previsto dal presente regolamento risulta superiore rispetto a quello calcolato secondo le direttive concernenti l’applicazione e il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge anziani del 22 ottobre 2018, per gli ospiti già presenti nelle strutture al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2027, la retta è calcolata conformemente alle suddette direttive.

2Quanto previsto dal capoverso 1 non si applica se l’ospite ha scelto volontariamente di pagare la retta massima.

 

Entrata in vigore

Art. 22Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

 

 

Pubblicato nel BU 2026, 167.

 

 

Allegato

Tabella del calcolo del canone di locazione (art. 17)

 

Reddito

Canone per singolo

Canone annuale

fino a fr. 25’000.–

fr.

   620.–

fr.

  7’440.–

da fr. 25’001.– a fr. 30’000.–

fr.

   650.–

fr.

  7’800.–

da fr. 30’001.– a fr. 35’000.–

fr.

   690.–

fr.

  8’280.–

da fr. 35’001.– a fr. 40’000.–

fr.

   740.–

fr.

  8’880.–

da fr. 40’001.– a fr. 45’000.–

fr.

   800.–

fr.

  9’600.–

da fr. 45’001.– a fr. 50’000.–

fr.

   870.–

fr.

10’440.–

oltre fr. 50’000.–

fr.

   950.–

fr.

11’400.–

Reddito

Canone coppia

Canone annuale

fino a fr. 35’000.–

fr.

   740.–

fr.

  8’880.–

da fr. 35’001.– a fr. 40’000.–

fr.

   770.–

fr.

  9’240.–

da fr. 40’001.– a fr. 45’000.–

fr.

   810.–

fr

  9’720.–

da fr. 45’001.– a fr. 50’000.–

fr.

   860.–

fr.

10’320.–

da fr. 50’001.– a fr. 55’000.–

fr.

   920.–

fr.

11’040.–

da fr. 55’001.– a fr. 60’000.–

fr.

   990.–

fr.

11’880.–

oltre fr. 60’000.–

fr.

1’070.–

fr.

12’840.–

Reddito

Canone doppio
a uso singolo*

Canone annuale

fino a fr. 25’000.–

fr.

   740.–

fr.

  8’880.–

da fr. 25’001.– a fr. 30’000.–

fr.

   770.–

fr.

  9’240.–

da fr. 30’001.– a fr. 35’000.–

fr.

   810.–

fr

  9’720.–

da fr. 35’001.– a fr. 40’000.–

fr.

   860.–

fr.

10’320.–

da fr. 40’001.– a fr. 45’000.–

fr.

   920.–

fr.

11’040.–

da fr. 45’001.– a fr. 50’000.–

fr.

   990.–

fr.

11’880.–

oltre fr. 50’000.–

fr.

1’070.–

fr.

12’840.–

 

 

 

 

 

*canoni di locazione validi per le persone che fanno esplicita richiesta di un appartamento doppio per uso singolo