Decreto legislativo
concernente l’aggiornamento straordinario dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare e la revisione generale
del 16 dicembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)
IL gran consiglio
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8619 del 29 settembre 2025,
decreta:
Art. 11I singoli valori di stima ai sensi della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LStima) sono aumentati del 15 per cento.
2Non sono oggetto di aggiornamento i fondi agricoli e boschivi, i fondi senza destinazione specifica e le forze idriche ai sensi degli articoli 11, 12, 14 e 24 LStima.
3ll Consiglio di Stato fissa l’entrata in vigore dei singoli valori di stima.
Procedura
Art. 21L’intimazione delle decisioni di stima viene effettuata dal Consiglio di Stato sulla base degli indirizzi forniti dai Comuni.
2Contro le decisioni di stima i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo all’Ufficio stima, entro trenta giorni dalla notificazione.
3Per il resto è applicabile la procedura prevista per l’aggiornamento intermedio, ad eccezione della pubblicazione dei valori di stima.
Revisione generale delle stime
Art. 31Tenuto conto dell’aggiornamento straordinario dei valori di stima, la revisione generale dei valori di stima ai sensi dell’articolo 6 LStima è ordinata dal Consiglio di Stato per il 2035.
2Eventuali aggiornamenti intermedi ai sensi dell’articolo 7 LStima avvengono secondo cicli quadriennali a far tempo dall’entrata in vigore dell’aggiornamento straordinario.
Entrata in vigore
Art. 41Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.
2Esso entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2026, 83.