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 Decreto esecutivo concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini del 16 ottobre 2024

Decreto esecutivo

concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

del 16 ottobre 2024 (stato 18 ottobre 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 59 e 228-229i dell’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE) e le relative direttive tecniche dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);

vista la legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969,

decreta:

Scopo

Art. 1Il presente decreto ha quale scopo di attuare la lotta contro la zoppina conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e le prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ritenute vincolanti, mediante un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali tramite prelievo di campioni.

 

Durata

Art. 2Il programma nazionale di lotta contro la zoppina inizia il 1° ottobre 2024 e dura al massimo cinque anni.

 

Competenza

Art. 3L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.

 

Campo d’applicazione e modalità

Art. 41Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella lotta contro la zoppina.

2La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.

3Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.

 

Compiti dei detentori di ovini

Art. 51I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per impedire una reinfezione.

2Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori dell’Ufficio del veterinario cantonale.

 

Costi

Art. 6I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.

 

Spese veterinarie

Art. 7Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di ovini.

 

Vaccinazione

Art. 8La vaccinazione contro la zoppina è vietata fino alla conclusione del programma di lotta.

 

Provvedimenti del veterinario cantonale

Art. 91In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento immediato.

2Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento.

 

Indennità

Art. 10Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2024, 239.


[1]  Entrata in vigore: 18 ottobre 2024 - BU 2024, 239.