Decreto esecutivo
concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini
del 16 ottobre 2024 (stato 18 ottobre 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli articoli 59 e 228-229i dell’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE) e le relative direttive tecniche dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
vista la legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969,
decreta:
Scopo
Art. 1Il presente decreto ha quale scopo di attuare la lotta contro la zoppina conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e le prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ritenute vincolanti, mediante un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali tramite prelievo di campioni.
Durata
Art. 2Il programma nazionale di lotta contro la zoppina inizia il 1° ottobre 2024 e dura al massimo cinque anni.
Competenza
Art. 3L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.
Campo d’applicazione e modalità
Art. 41Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella lotta contro la zoppina.
2La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.
3Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.
Compiti dei detentori di ovini
Art. 51I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per impedire una reinfezione.
2Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori dell’Ufficio del veterinario cantonale.
Costi
Art. 6I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.
Spese veterinarie
Art. 7Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di ovini.
Vaccinazione
Art. 8La vaccinazione contro la zoppina è vietata fino alla conclusione del programma di lotta.
Provvedimenti del veterinario cantonale
Art. 91In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento immediato.
2Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento.
Indennità
Art. 10Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.
Entrata in vigore
Art. 11Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.[1]
Pubblicato nel BU 2024, 239.
[1] Entrata in vigore: 18 ottobre 2024 - BU 2024, 239.