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 Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per l'anno 2024 del 6 dicembre 2023

Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2024

del 6 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);

visto l'articolo 4 della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);

visti gli articoli 3 e 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC),

decreta:

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani

Art. 1La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.

 

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi

Art. 2La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 100 franchi.

 

Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi

Art. 3Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a:

a)190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;

b)300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

 

Importo minimo della prestazione complementare

Art. 4L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a:

a)5'409.60 franchi per gli adulti;

b)4'023.60 franchi per i giovani adulti;

c)1'304.40 franchi per i minorenni.

 

Letti elettrici

Art. 51I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.

2L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.

3In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa:

a)250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato;

b)280 franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.

 

Cure dentarie

Art. 61Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:

a)la nota d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato;

b)è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito);

c)l’importo della nota d’onorario è di almeno 500 franchi.

2Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.

 

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 7Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

 

Pubblicato nel BU 2024, 26.