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 Decreto esecutivo concernete l'Istituto di medicina legale del 20 dicembre 2023

Decreto esecutivo

concernente l’Istituto di medicina legale

del 20 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti in particolare gli articoli 182, 183, 251 e 253 del Codice di procedura penale (CPP), l’articolo 3 del diritto penale minorile del 20 giugno 2023 (DPMin) e l’articolo 30 capoverso 2 della procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin),

decreta:

Art. 11È istituito, con sede a Bellinzona, l’Istituto di medicina legale.

2Presso l’Istituto operano in particolare i periti ufficiali ai sensi dell’articolo 183 capoverso 2 in combinazione con gli articoli 251-253 CPP.

3La nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengono secondo il Codice di procedura penale.

 

Art. 21L’Istituto è un organo autonomo e indipendente che assicura in particolare le prestazioni richieste in favore delle autorità giudiziarie.

2L’autonomia e l’indipendenza dell’Istituto si riferiscono segnatamente all’esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell’esecutivo o del legislativo.

3L’Istituto è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

 

Art. 31L’Istituto si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle autorità giudiziarie.

2L’Istituto assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consulenza telefonica e interventi in ambito di medicina forense ai procuratori pubblici, al magistrato dei minorenni, ai giudici nel procedimento penale, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali.

3Gli interventi possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri o di reati contro la vita e l’integrità della persona nonché di reati contro l’integrità sessuale, così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Per interventi programmati si intendono: esami autoptici, visite medico legali su viventi, verifiche sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica e di ogni altra fattispecie medico legale.

4L’Istituto può fornire ulteriori prestazioni alle preposte autorità richiamati in particolare l’articolo 85 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM) e l’articolo 17 capoverso 3bis della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

 

Art. 4Ai periti ufficiali si applicano i motivi di ricusazione previsti dall’articolo 56 CPP.

 

Art. 51I periti ufficiali e gli altri dipendenti dell’Istituto sottostanno alla legge sull’ordina­mento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

2I periti ufficiali non hanno diritto a indennità per la loro attività in relazione ai mandati conferiti dalle autorità ai sensi del Codice di procedura penale.

 

Art. 61Il personale operante presso l’Istituto sottostà al segreto d’ufficio (art. 320 CP) che si estende anche nei confronti del Dipartimento delle istituzioni e della Divisione della giustizia.

2Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

 

Art. 7Per quanto non regolato dal presente decreto esecutivo in relazione all’attività dei periti ufficiali, si applicano le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

 

Art. 8Il decreto esecutivo concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi del
13 luglio 2022 è abrogato.

 

Art. 9Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024.

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 425.