Regolamento
della legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro
(RLALGD)
del 20 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 15 marzo 2023 (LALGD),
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Competenza
Art. 11Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.
2Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, per il tramite dell’Ufficio fondi Swisslos (di seguito Ufficio fondi), è competente per decidere sullo stanziamento di contributi sino a 100'000 franchi.
Capitolo secondo
Giochi in denaro di piccola estensione
Sezione 1
Disposizioni comuni
Istanza
Art. 21L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima del giorno in cui si svolge il gioco.
2L’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata dall’ente organizzatore e sottoscritta dalle persone che per statuto possono validamente impegnare l’ente stesso nei confronti dei terzi.
3Se l’organizzazione del gioco in denaro è affidata a terzi, l’istanza di autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta anche dall’ente terzo.
Documentazione
Art. 31All’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione devono essere allegati:
a)statuti dell’ente organizzatore;
b)lista dei premi;
c)valore totale dei premi;
d)un’autodichiarazione sul valore dei premi, se l’importo dei biglietti supera 3'000 franchi.
2Se l’organizzazione del gioco è affidata a società terze andranno inoltre presentati i seguenti documenti:
a)estratto del casellario giudiziale di almeno uno dei membri con diritto di firma;
b)estratto dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti;
c)estratto del registro di commercio per le società;
d)contratto scritto di collaborazione dettagliato, dal quale risulti anche come viene stabilito il compenso per l’organizzazione del gioco;
e)dichiarazione di garanzia di regolare esecuzione del gioco e di versamento dell’utile netto a favore dell’ente per cui viene organizzato il gioco;
f)statuti dell’ente a cui è affidata l’organizzazione del gioco.
Presentazione di un rapporto e dei conti
Art. 41Il titolare dell’autorizzazione o l’organizzatore terzo devono presentare il rapporto relativo all’andamento del gioco e i conti.
2Al rapporto devono essere allegate tutte le pezze giustificative relative alle spese esposte.
3Se l’organizzazione del gioco è affidata a società terze deve inoltre essere presentato un documento che permetta di attestare l’effettivo riversamento dell’utile al titolare dell’autorizzazione.
4Il Servizio può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare il corretto svolgimento dei giochi e il rispetto della legge.
Ripartizione dell’utile
Art. 5L’utile destinato a scopi di utilità pubblica non può essere inferiore al 10 per cento dei costi d’organizzazione.
Sorveglianza
Art. 6Gli agenti di polizia cantonale e comunale autorizzati esercitano, d’intesa con il Servizio, la sorveglianza sulla regolare tenuta dei giochi di piccola estensione.
Sezione 2
Lotterie
Natura e valore dei premi
Art. 71I premi posti in palio non possono consistere in denaro. Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni per importanti lotterie a livello nazionale o intercantonale.
2Non sono considerati premi in denaro le monete fuori corso, segnatamente ducati, marenghi e i buoni acquisto merce.
Pubblicazione
Art. 8Quando l’importo dei biglietti supera i 3'000 franchi, la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata dagli organizzatori nel Foglio ufficiale insieme col termine, spirato il quale i premi non ritirati sono devoluti allo scopo della lotteria.
Estrazione
Art. 9L’agente o l’assistente di polizia che ha presenziato all’estrazione deve far pervenire al Servizio competente entro 30 giorni un processo verbale dal quale dovrà risultare come si sono svolte le operazioni.
Sezione 3
Piccoli tornei di poker
Rapporti e conti
Art. 101Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di sei mesi in cui possono essere organizzati fino a sei tornei deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.
2Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.
Sezione 4
Tombole
In generale
Art. 111Le cartelle sono fornite direttamente dal Servizio.
2Nelle tombole non possono essere messe in vendita cartelle di prezzo superiore a un franco.
Cartelle invendute
Art. 12Per le cartelle invendute e non più utilizzabili si può chiedere al dipartimento la retrocessione proporzionale della tassa, consegnando i blocchetti interi, unicamente tra il 15 e il 30 giugno e tra il 15 e il 30 settembre di ogni anno.
Acquisto cartelle
Art. 131Nessun giocatore può essere obbligato ad acquistare più di una cartella per giro. Ogni singola cartella partecipa alla vincita.
2È vietato subordinare la consegna del premio, in caso di vincita, all’acquisto di più cartelle.
Distruzione cartelle
Art. 14La cartella usata deve essere distrutta dal giocatore dopo ogni giro. L’organizzatore è corresponsabile dell’eventuale mancata distruzione.
Premi
Art. 151Se più concorrenti conseguono contemporaneamente il premio, l’organizzatore è tenuto a procedere per estrazione a sorte, salvo che i vincitori non dispongano diversamente.
2È vietato trasformare il premio in denaro.
Pubblicità
Art. 16Se la tombola debitamente autorizzata viene annunciata mediante pubblicità, nell’annuncio, di qualsiasi forma esso sia, devono figurare in modo chiaro il nome dell’ente organizzatore e gli eventuali scopi benefici.
Rapporti e conti
Art. 171Se l’organizzatore ottiene un’autorizzazione per la durata di tre mesi deve presentare un rapporto e un rendiconto finanziario per ogni singolo evento organizzato.
2Il rapporto e il rendiconto finanziario possono essere presentati congiuntamente allo scadere dell’autorizzazione, entro il termine previsto dalla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.
Sezione 5
Altri giochi
In generale
Art. 181Per gli altri giochi in denaro non possono essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni di valore superiore a un franco e la loro durata non può superare 30 giorni consecutivi.
2Su richiesta debitamente motivata il Servizio può concedere eccezioni a quanto previsto dal capoverso 1.
Capitolo terzo
Emolumenti
Tasse
Art. 191Il Servizio percepisce una tassa da 20 a 500 franchi per il rilascio dell’autorizzazione.
2Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa unica di 100 franchi.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 20Il regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 25 marzo 2003 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 21Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Pubblicato nel BU 2023, 407.