725.110



Regolamento

sulle strade

(RStr)

del 13 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Oggetto e diritto applicabile (art. 1 LStr)

Art. 11Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr).

2Per l’approvazione dei progetti stradali sono applicate la LStr e, in subordine, la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.

3Nel caso in cui l’approvazione del progetto stradale richieda altre autorizzazioni, si applica la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).

4Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

 

Definizione (art. 2 LStr)

Art. 2Sono considerate strade pubbliche o aperte al pubblico ai sensi della legge:

a)le strade a grande capacità, principali, di collegamento, di raccolta e di servizio;

b)le strade ad uso pedonale (esclusivamente o prevalentemente);

c)le strade ciclopedonali e le piste ciclabili;

d)le strade a uso del trasporto pubblico.

 

Competenze (art. 4 LStr)

Art. 31Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.

2La Divisione delle costruzioni (DC):

a)cura l’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione dei progetti stradali cantonali;

b)in collaborazione con la Sezione della mobilità, cura la posa della segnaletica direzionale per i percorsi ciclabili, coordinandola con quella relativa ad altre modalità di trasporto;

c)tramite l’Area dell’esercizio e della manutenzione, è competente per:

-la chiusura delle strade cantonali nel periodo invernale (art. 46 LStr);

-la chiusura della pubblica via per lavori (art. 47 LStr);

-l’autorizzazione per scavi e costruzioni (art. 49 LStr);

d)tramite l’Ufficio dei servizi di manutenzione stradale:

-preavvisa le domande di costruzione che interessano le strade cantonali, con verifica della distanza dalle strade e autorizzazione degli accessi;

-ordina la rimozione di ostacoli alla circolazione e la modifica o chiusura degli accessi;

-rilascia le autorizzazioni per la segnaletica di cantiere per gli interventi sulle strade cantonali;

e)tramite l’Area del supporto e del coordinamento:

-esercita la vigilanza sul rispetto della legge e di questo regolamento (art. 54 LStr), proponendo al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza;

-persegue e giudica le contravvenzioni (art. 54a LStr);

f)è competente per tutte le altre decisioni di attuazione della legge non espressamente riservate al Consiglio di Stato o attribuite ad altre autorità.

3La Polizia cantonale, sentito il Dipartimento, formula il preavviso per la chiusura delle strade comunali e autorizza la chiusura delle strade cantonali, per altri motivi (art. 47a LStr), segnatamente per manifestazioni sportive e ricreative.

4La Sezione della mobilità:

a)gestisce il catasto dei percorsi ciclabili;

b)è competente per la programmazione degli impianti semaforici.

5In merito alla concessione di sussidi per la costruzione di passaggi pedonali, per l’esecuzione di impianti semaforici, per la realizzazione di piste ciclabili e per interventi da parte dei comuni (art. 29 LStr) sono competenti la Divisione delle costruzioni e/o la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, per importi fino a 100'000 franchi.

 

Catasti (art. 5a e 43d LStr)

Art. 41I catasti delle strade cantonali e dei percorsi ciclabili sono allestiti mediante dati informatici georeferenziati concernenti il tracciato.

2I relativi geodati digitali sono pubblicati nell’infrastruttura cantonale dei geodati (Geoportale Ticino), così come definito negli allegati 1 e 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).

3L’Ufficio della geomatica (UGeo) coordina l’infrastruttura informatica di gestione e la pubblicazione dei geodati del catasto.

 

Concezione delle strade (art. 6 LStr)

Art. 51Per gli standard tecnici e di sicurezza, l’autorità si orienta alle norme edite dai professionisti di settore, segnatamente della strada e dei trasporti pubblici.

2Fanno inoltre stato le direttive del Dipartimento sull’impiego di materiali da costruzione riciclati nelle opere pubbliche.

 

Informazione e partecipazione (art. 8a LStr)

Art. 6Alla procedura di informazione e partecipazione si applicano per analogia gli articoli 6-8 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST).

 

Capitolo secondo

Costruzione delle strade

Sezione 1

Strade cantonali

 

Deleghe (art. 9 LStr)

Art. 71Le deleghe sono decise dal Consiglio di Stato su proposta della DC. La decisione ne precisa l’estensione.

2In particolare possono essere delegati:

a)la progettazione, la procedura di pubblicazione inclusa l’approvazione (se il progetto è conforme al Piano regolatore) e la realizzazione di progetti stradali;

b)l’adempimento di altri compiti cantonali.

3I progetti stradali cantonali, sono in ogni caso preventivamente sottoposti alla DC che ne autorizza la pubblicazione.

4La DC segue l’attuazione dei compiti delegati.

 

Contenuto del progetto stradale cantonale (art. 10 e 16 segg. LStr)

Art. 81Il progetto stradale è costituito almeno da:

a)un piano dell’utilizzazione, allestito sotto forma di geodati digitali, che determina i limiti e le destinazioni delle superfici pianificate, in particolare della strada, così come le eventuali linee di arretramento o di allineamento;

b)la planimetria generale e i piani dell’opera secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a LStr, con le sezioni e i profili;

c)l’eventuale piano della segnaletica.

2Oltre a quanto previsto dal capoverso 1, il progetto stradale è accompagnato almeno da:

a)una relazione sull’opera;

b)un piano di espropriazione, suddiviso per comune;

c)le tabelle di espropriazione e le offerte d’indennità;

d)il programma di realizzazione;

e)una copia cartacea del piano d’utilizzazione, di carattere indicativo.

 

Geodati

Art. 91I geodati digitali hanno valenza giuridica e sono prevalenti rispetto al supporto cartaceo per i piani dell’utilizzazione pubblicati e approvati in forma di geodati digitali (art. 7 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011).

2I geodati digitali sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione (art. 12a RLST), con indicazione nell’avviso di pubblicazione del progetto stradale cantonale del relativo indirizzo internet.

3Dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione, il piano dell’utilizzazione, allestito sotto forma di geodati digitali è pubblicato nell’infrastruttura cantonale dei geodati (Geoportale Ticino).

 

1. Procedura ordinaria (art. 17-23 LStr)

a) allestimento del progetto stradale cantonale

Art. 101La DC allestisce il progetto stradale cantonale, avvalendosi della Sezione amministrativa immobiliare (SAI) e meglio dell’UGeo e dell’Ufficio delle acquisizioni (UA) per i piani e le tabelle di espropriazione.

2Il piano d’utilizzazione sotto forma di geodati digitali è verificato e validato dall’Ufficio della pianificazione locale (UPL).

3I Servizi generali verificano i presupposti alla pubblicazione e propongono al Dipartimento di emettere la relativa autorizzazione a pubblicare.

 

b) pubblicazione

Art. 111Il Dipartimento autorizza la pubblicazione del progetto stradale.

2Il progetto stradale è pubblicato dalla SAI, tramite l’UA.

 

c) picchettamento e modinatura

Art. 121La SAI, tramite l’UGeo, cura il picchettamento e la modinatura delle opere stradali cantonali. Il picchettamento evidenzia:

a)il perimetro delle superfici da acquisire a titolo provvisorio o definitivo, con precisione equivalente a quella della misurazione ufficiale di riferimento;

b)le modifiche dello stato dei luoghi.

2Le modine (profili) evidenziano gli spigoli esterni degli edifici e degli altri impianti stradali.

3La SAI può concedere facilitazioni al picchettamento e alla modinatura qualora la demarcazione fisica mettesse in pericolo la sicurezza stradale, costituisse un ostacolo alla circolazione o per altri motivi non possa essere ragionevolmente realizzata. Le facilitazioni comprendono segnatamente demarcazioni semplificate, rappresentazioni grafiche e modelli (anche digitali).

4Le obiezioni contro il picchettamento, la modinatura o le facilitazioni devono essere presentate immediatamente presso la SAI, al più tardi entro il termine di deposito dei piani.

 

d) approvazione

Art. 131La SAI, in collaborazione con l’Ufficio giuridico, istruisce la procedura di approvazione e formula, per conto del Dipartimento, la proposta di decisione sul progetto stradale cantonale, sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modifica dei piani.

2Prima della decisione di approvazione la SAI può tenere degli esperimenti di conciliazione.

3Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico nei confronti di tutte le autorità per l’approvazione dei progetti stradali cantonali e le relative procedure ricorsuali.

 

2. Procedura semplificata (art. 24 LStr)

Art. 141Nell’ambito della procedura semplificata, la SAI:

a)può ordinare il picchettamento e la modinatura;

b)notifica il progetto stradale ai comuni e agli interessati;

c)provvede alle necessarie pubblicazioni;

d)formula al Dipartimento o al Consiglio di Stato, la proposta di decisione di approvazione.

2Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.

 

3. Procedura di espropriazione (art. 26 LStr)

Art. 151Il Cantone è rappresentato dalla SAI e dall’Ufficio giuridico per quanto attinente l’acquisizione bonale e la procedura di espropriazione, incluse le relative procedure ricorsuali.

2Sono inoltre stabilite le seguenti deleghe di competenze decisionali (art. 4 LStr e art. 8, 20-39 e 51-67 della legge di espropriazione):

a)acquisizione di beni immobiliari in via espropriativa e bonale, incluse le spese accessorie:

-fino a fr.   30'000.-: UA

-fino a fr.   50'000.-: SAI

-fino a fr. 100'000.-: SG

b)incarichi al geometra revisore per atti e procedure relativi alla misurazione ufficiale, incluse le procedure espropriative e bonali:

-fino a fr.   30'000.-: UGeo

-fino a fr.  50'000.-: SAI

-fino a fr. 100'000.-: SG

 

Sezione 2

Strade comunali

 

Progetto stradale comunale (art. 30-36 LStr)

Art. 161L’articolo 12 del presente regolamento si applica per analogia e il Municipio svolge le competenze attribuite alla SAI.

2Le eventuali linee di arretramento o di allineamento sono riportate nel progetto stradale comunale conformemente al vigente Piano regolatore.

 

Capitolo terzo

Compiti di manutenzione dei comuni all’interno delle zone edificabili (art. 39 LStr)

 

In generale

Art. 17Per i compiti previsti dall’articolo 39 LStr la DC può impartire delle istruzioni vincolanti ai comuni e, in caso di inadempienze, previa diffida, può sostituirsi ad essi imputando loro le relative spese.

 

Marciapiedi, sopra e sottopassi

Art. 18La manutenzione ordinaria dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi comprende in particolare:

a)la pulizia periodica programmata, la pulizia straordinaria dopo eventi alluvionali e la raccolta delle foglie;

b)gli interventi di piccola riparazione, pittura e pulizia delle barriere elastiche;

c)l’eliminazione di graffiti e il ripristino delle superfici danneggiate;

d)l'eliminazione dei difetti alla pavimentazione, la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e in genere tutti i piccoli interventi di pavimentazione;

e)la gestione delle aree verdi e delle piantagioni pubbliche;

f)il servizio invernale (sgombero neve e antigelo).

 

Impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa

Art. 191L’esercizio degli impianti di segnaletica luminosa:

a)comprende gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica e il consumo di corrente elettrica;

b)comprende gli oneri (costi di allacciamento, licenze, ecc.) per la messa in rete e per l’eventuale gestione da remoto (anche centralizzata);

c)non comprende la modifica della programmazione semaforica e dei principi di funzionamento.

2L’esercizio degli impianti di illuminazione comprende gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica e il consumo di corrente elettrica.

3La manutenzione degli impianti di illuminazione e di segnaletica luminosa:

a)comprende gli oneri relativi alla sostituzione nell’ambito della manutenzione ordinaria delle singole componenti (lampade, sensori di rilevamento, componenti della centralina, ecc.) incluso il controllo annuale del loro funzionamento;

b)comprende gli oneri per la certificazione periodica RaSi degli impianti elettrici;

c)non comprende la manutenzione straordinaria (compresi i risanamenti) che spetta al proprietario della strada.

 

Campo viabile, aree verdi, di parcheggio, di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico

Art. 201La pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi comprende in particolare:

a)la pulizia periodica e straordinaria della carreggiata e la raccolta delle foglie;

b)la pulizia delle canalizzazioni, delle caditoie e dei pozzi di ispezione;

c)la gestione e manutenzione degli impianti di pompaggio e degli impianti di trattamento delle acque stradali (SABA) comprendente:

-gli oneri ricorrenti di allacciamento alla rete elettrica, gli oneri per la telegestione e il consumo di corrente elettrica;

-le tasse di allacciamento e utilizzo delle canalizzazioni e gli oneri per la certificazione periodica RaSi degli impianti elettrici;

-gli oneri per la manutenzione annuale compresa la sostituzione di singoli elementi quali lampade, sonde, rilevatori, filtri e in generale le parti elettromeccaniche soggette a normale usura.

d)la cura e la manutenzione della vegetazione e delle piantagioni pubbliche;

e)piccoli interventi di pavimentazione per la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e l’eliminazione dei difetti di lieve entità;

f)la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti;

g)l’eliminazione di graffiti e il ripristino delle superfici danneggiate.

2La manutenzione delle aree di parcheggio come pure quella delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico comprende, oltre ai servizi di cui al capoverso precedente, pure il servizio invernale.

 

Capitolo quarto

Rapporti con il trasporto pubblico

 

Pianificazione e informazione (art. 40 LStr)

Art. 211Gli interventi non devono ostacolare il servizio di trasporto pubblico secondo l’orario pubblicato, nella misura in cui questo sia sostenibile dal profilo tecnico e finanziario.

2Soluzioni alternative e oneri supplementari del trasporto pubblico devono essere preventivamente concordati con l’impresa di trasporto interessata già nella fase di pianificazione iniziale dell’intervento.

3All’impresa di trasporto spetta il compito di informare i committenti e gli utenti del servizio.

 

Capitolo quinto

Manutenzione dei percorsi ciclabili (art. 43c LStr)

 

Estensione della manutenzione ordinaria

Art. 22La manutenzione ordinaria di percorsi ciclabili si estende di regola, in verticale, 3.00 ml sopra la carreggiata e, in orizzontale, almeno 1.50 ml sulle scarpate laterali, nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.

 

Servizi di manutenzione ordinaria

Art. 23La manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili comprende segnatamente:

a)la pulizia della carreggiata, dei manufatti, delle barriere, delle canalizzazioni e delle aree verdi;

b)la cura e lo sfalcio del verde (minimo due volte all’anno);

c)il taglio e lo sfrondo di cespugli e delle alberature (minimo una volta all’anno);

d)l'eliminazione dei difetti alla pavimentazione, la chiusura dei buchi, la sigillatura delle fessure e in genere tutti i piccoli interventi di pavimentazione o di riparazione e sistemazione della carreggiata, come pure delle barriere e dei parapetti;

e)l’eliminazione dei danni causati da atti di vandalismo;

f)la manutenzione della segnaletica e dell’illuminazione;

g)il servizio invernale di sgombero neve e lotta al gelo secondo l’utilizzo, se previsto espressamente nella convenzione o nella decisione di cui all’articolo 25.

 

Contributi cantonali

Art. 241Per la manutenzione ordinaria dei percorsi ciclabili di competenza cantonale situati all’esterno delle zone edificabili (art. 43c cpv. 4 LStr) sono fissati i seguenti contributi annuali:

 

Servizi di base

Pulizia della carreggiata, dei manufatti, delle barriere, delle canalizzazioni e delle aree verdi

  0.75

fr./ml

 

Cura e sfalcio del verde

  1.00

fr./ml

fino a 1.50 m dal ciglio

Taglio e sfrondo di cespugli e alberature

  0.35

fr./ml

fino a 1.50 m dal ciglio

Servizi invernali (secondo norma VSS 640 756a)

Standard di servizio livello A

  2.00

fr./ml

supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.

Standard di servizio livello B

  1.20

fr./ml

supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.

Standard di servizio livello C

  0.50

fr./ml

supplemento del 50% oltre i 500 m.s.m.

Altri servizi

Interventi di riparazione e sistemazione della carreggiata, delle barriere e dei parapetti

  1.00

fr./ml

per tutta la lunghezza del percorso

Illuminazione fuori località

30.00

 

per punto luce all’anno

Atti di vandalismo:

al massimo 50% dell’importo non risarcito dall’assicurazione.

2Per le infrastrutture stradali ad uso misto (non destinate esclusivamente a percorso ciclabile), i contributi sono corrisposti solo se la destinazione a percorso ciclabile comporta un maggior onere di manutenzione e sono, se del caso, determinati in proporzione del medesimo.

 

Determinazione dei servizi e dei contributi

Art. 251I servizi necessari per la manutenzione ordinaria e i relativi contributi cantonali sono stabiliti in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dai comuni responsabili.

2In caso di mancata sottoscrizione, la definizione dei servizi e dei contributi è decisa dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo sesto

Altri interventi edilizi

 

Garanzie per scavi, edifici e impianti (art. 49 LStr)

Art. 261La DC per strade cantonali o il Municipio per strade comunali possono esigere in ogni momento adeguate garanzie da parte di chi esegue o intende eseguire scavi o costruzioni che potrebbero arrecare danni alla strada o mettere in pericolo la circolazione.

2L’ammontare della garanzia, fissato in una decisione immediatamente esecutiva, corrisponde alla stima dei potenziali danni all’infrastruttura stradale.

 

Costruzioni e accessi lungo le strade cantonali (art. 50 LStr)

Art. 271Costruzioni (opere o impianti) e accessi sui fondi adiacenti alle strade cantonali, in particolare all’interno delle linee di arretramento, non devono compromettere la viabilità, la fluidità del traffico e la sicurezza stradale.

2Valgono le seguenti prescrizioni:

a)i cancelli e le autorimesse devono sorgere a una distanza di almeno 5.50 ml dal ciglio (compresi i marciapiedi e le piste ciclabili), in modo da garantire la possibilità di sosta all’esterno senza recare disturbo alla circolazione;

b)lo spazio fuori dal sedime stradale deve essere sufficiente per consentire l’uscita e l’immissione sulla strada nel senso di marcia;

c)la visuale sufficiente per l’immissione su strada pubblica deve essere garantita.

3Inoltre, devono essere rispettate le regole dell’arte e le norme tecniche edite dai professionisti di settore, segnatamente della strada e dei trasporti

4Possono essere concesse deroghe, di regola a titolo di precario, per giustificati motivi, qualora non vi si oppongano interessi pubblici e a condizione che la viabilità, la fluidità del traffico e la sicurezza non siano compromesse.

 

Capitolo settimo

Disposizioni transitorie e finali

 

Disposizione transitoria relativa al geodato digitale

Art. 28Fino al 1° luglio 2024, il Consiglio di Stato e il Dipartimento non sono tenuti ad applicare gli articoli 8 capoverso 1 lettera a, 8 capoverso 2 lettera e, 9 del presente regolamento relativi al geodato digitale per i progetti stradali cantonali.

 

Modifica di atti normativi

Art. 29La modifica di atti normativi è disciplinata nell’allegato.

 

Entrata in vigore

Art. 30Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 373.