705.200

 Legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA)

Legge

sulla protezione antincendio

(LPA)

del 14 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7942 del 9 dicembre 2020,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Campo di applicazione

Art. 11La presente legge disciplina la protezione delle persone, degli animali e delle cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni.

2Gli interventi in caso di incendio sono regolati dalla legislazione sui pompieri. Restano inoltre riservate le norme in materia di pianificazione territoriale e edilizia, di protezione dell’ambiente e sulla protezione dei lavoratori.

 

Obiettivi di protezione e prescrizioni applicabili

Art. 21Gli edifici e gli impianti sono costruiti, tenuti in esercizio e mantenuti in modo da:

a)garantire la sicurezza di persone e animali da incendi ed esplosioni;

b)prevenire la formazione di incendi ed esplosioni;

c)limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo all’interno delle costruzioni e verso le costruzioni vicine;

d)mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura;

e)consentire un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di soccorso.

2Il Consiglio di Stato precisa le prescrizioni antincendio applicabili.

 

Capitolo secondo

Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni

 

Concetto di protezione antincendio e attestato di conformità antincendio

Art. 31In caso di nuova costruzione, riattamento o trasformazione di edifici o impianti devono essere allestiti un concetto di protezione antincendio e un attestato di conformità antincendio. Il Consiglio di Stato può stabilire delle eccezioni.

2Il concetto di protezione antincendio indica le misure di protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo; esso è allestito dal responsabile della garanzia della qualità.

3L’attestato di conformità è rilasciato dal tecnico riconosciuto e certifica la completezza, la plausibilità e la tracciabilità del concetto di protezione antincendio.

4Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità devono essere presentati con la domanda di autorizzazione edilizia.

5L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione edilizia prende atto dell’attestato di conformità antincendio e lo menziona nella sua decisione.

 

Esecuzione dei lavori

Art. 41Durante l’esecuzione dei lavori, il responsabile della garanzia della qualità cura e controlla l’attuazione del concetto di protezione antincendio.

2Al termine dei lavori, il responsabile rilascia una dichiarazione di concordanza con la quale attesta che tutte le misure di garanzia della qualità affidategli dalle prescrizioni antincendio sono state attuate correttamente.

 

Certificato di collaudo e autorizzazione d’uso

Art. 51Sulla base della dichiarazione di concordanza, il tecnico riconosciuto certifica l’avvenuto collaudo delle misure di protezione antincendio.

2L’autorizzazione d’uso della costruzione può essere concessa solo se il certificato di collaudo antincendio è stato rilasciato.

 

Capitolo terzo

Protezione delle costruzioni esistenti

 

Manutenzione

Art. 61Il proprietario di costruzioni è tenuto a mantenere in efficienza le misure di protezione antincendio.

2In particolare il proprietario provvede ad assicurare il funzionamento costante degli impianti per la prevenzione e la protezione dagli incendi.

 

Controlli periodici

Art. 71Le costruzioni esistenti devono essere controllate periodicamente dal profilo della protezione antincendio.

2Il Consiglio di Stato indica le costruzioni assoggettate a controlli obbligatori, di cui fissa scadenze e modalità.

3I controlli obbligatori devono essere eseguiti, su incarico del proprietario, da tecnici riconosciuti, i quali sono tenuti a redigere un rapporto e a segnalare al municipio gli eventuali difetti gravi che comportano un rischio di incendio non accettabile.

 

Obbligo di collaborare

Art. 81Il proprietario o il detentore di edifici o impianti sono tenuti a garantire che ogni persona incaricata di svolgere compiti stabiliti dalla presente legge possa accedere ai medesimi per i necessari controlli.

2Essi sono inoltre tenuti, su richiesta, a fornire le informazioni necessarie.

 

Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione

Art. 91Il proprietario di ogni edificio o impianto è tenuto a provvedere al controllo visivo e alla pulizia degli impianti calorici a combustione secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.

2Il controllo visivo e la pulizia ai sensi del cpv. 1 sono eseguiti da operatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio di Stato e che rispettano le sue prescrizioni organizzative.

3...[1]

 

Sistema informatico cantonale

Art. 10[2]

 

Capitolo quarto

Organizzazione della protezione antincendio

 

Proprietario

Art. 11Il proprietario di edifici o impianti è responsabile del rispetto delle prescrizioni antincendio.

 

Responsabile della garanzia della qualità

Art. 121Il responsabile della garanzia della qualità, su incarico del proprietario, assicura la qualità dei lavori durante la progettazione, il concorso d’appalto e la realizzazione di tutte le misure della protezione antincendio a livello costruttivo, tecnico, organizzativo e difensivo.

2Esso deve disporre dei requisiti professionali indicati dal Consiglio di Stato.

3In ogni procedura il ruolo del responsabile della garanzia della qualità può essere svolto dal tecnico riconosciuto chiamato a rilasciare l’attestato ai sensi dell’art. 3 cpv. 3.

 

Tecnico riconosciuto

Art. 131Il tecnico riconosciuto certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio.

2In particolare il tecnico:

a)verifica il concetto di protezione antincendio;

b)rilascia l’attestato di conformità;

c)rilascia il certificato di collaudo;

d)esegue i controlli ai sensi dell’art. 7;

e)segnala al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell’ambito della propria attività;

f)elabora le perizie di valutazione del rischio residuo d’incendio;

g)fornisce consulenza alle autorità e ai privati nell’ambito della protezione antincendio;

h)svolge gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all’autorità antincendio.

3Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti professionali del tecnico riconosciuto e gestisce un elenco pubblico dei possessori degli stessi.

4...[3]

 

Municipio

Art. 141Il municipio vigila sull’attuazione delle procedure stabilite dalla presente legge e, avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull’applicazione delle prescrizioni antincendio.

2In particolare il municipio:

a)nell’ambito della costruzione di edifici e impianti, prende atto dell’attestato di conformità antincendio, esegue un controllo formale e lo menziona nella licenza edilizia;

b)prende atto del certificato di collaudo ai fini del rilascio dell’autorizzazione d’uso;

c)prende atto dei controlli richiesti dall’art. 7;

d)per gli edifici esistenti che non dispongono di un certificato di collaudo o di una perizia di rischio residuo d’incendio, può chiedere quest’ultimo documento al proprietario;

e)in qualità di organo responsabile della protezione antincendio, ordina l’adozione dei provvedimenti necessari per stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio.

 

Consiglio di Stato

Art. 15Il Consiglio di Stato:

a)disciplina l’applicazione di questa legge ed emana le disposizioni di attuazione;

b)può emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi;

c)può emanare tariffari indicativi per il rilascio degli attestati di confromità, dei certificati di collaudo e delle perizie sul rischio residuo;

d)provvede, direttamente o tramite terzi, alla formazione nell’ambito della protezione antincendio;

e)può istitituire organi o enti responsabili dell’attuazione dei compiti cantonali di protezione antincendio come pure della consulenza;

f)gestisce gli elenchi di cui all’art. 13;

g)può delegare a terzi il compito di assicurare un’adeguata formazione degli operatori di cui all’art. 9 cpv. 2 come pure quello di predisporre uno strumento di notifica degli avvenuti controlli degli impianti a comubustione;

h)esercita l’alta vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni antincendio;

i)esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all’applicazione della presente legge;

j)persegue e giudica le contravvenzioni stabilite all’art. 16.

 

Capitolo quinto

Disposizioni varie e finali

 

Contravvenzioni

Art. 161Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, ai suoi regolamenti o a decisioni su di essi fondate, e segnatamente:

a)elabora attestati, concetti di protezione antincendio o perizie, oppure esegue controlli disciplinati dalla presente legge senza essere in possesso dei necessari requisiti;

b)omette l’esecuzione di controlli periodici, controlli visivi e pulizie degli impianti oppure la loro notifica ai municipi;

c)viene meno al suo obbligo di collaborare previsto dall’art. 8, è punibile con una multa sino a 50'000 franchi.

2Restano riservate le disposizioni del Codice penale svizzero e quelle previste da altre leggi. Sono inoltre applicabili gli art. 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.

3Le contravvenzioni sono perseguite dal Consiglio di Stato in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Tasse e spese

Art. 17Per tutti gli atti richiesti nel secondo capitolo, le tasse e le spese sono a carico dell’istante. Per quelli contemplati nel capitolo terzo esse sono poste a carico del proprietario o di chi le ha rese necessarie.

 

Abrogazione

Art. 18Gli art. 41a-41g della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 sono abrogati.

 

Entrata in vigore

Art. 191Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente all’allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

3L’art. 13 cpv. 4 entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Pubblicata nel BU 2023, 347.


[1]  Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 347.

[2]  Art. non ancora in vigore - BU 2023, 347.

[3]  Cpv. in vigore dal 1.1.2025 - BU 2023, 347.