Legge
di applicazione della legge federale sul commercio ambulante
del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);
visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi;
dopo discussione,
decreta:
Scopo
Art. 1La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.
Campo d’applicazione
Art. 2Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato
Art. 3Il Consiglio di Stato è competente:
a)a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);
b)ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
c)a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);
d)a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);
e)a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);
f)ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);
g)a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.
b) Municipi
Art. 41I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.
c) associazioni di categoria
Art. 51Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.
2La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.
Disciplinamento comunale di fiere e mercati
Art. 61I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
2Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.
Entrata in vigore
Art. 71Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[1]
Pubblicata nel BU 2023, 251.
[1] Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.