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 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 15 marzo 2023

Legge

di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);

visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi;

dopo discussione,

decreta:

Scopo

Art. 1La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

 

Campo d’applicazione

Art. 2Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.

 

Autorità di applicazione

a) Consiglio di Stato

Art. 3Il Consiglio di Stato è competente:

a)a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);

b)ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

c)a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

d)a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);

e)a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);

f)ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);

g)a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

 

b) Municipi

Art. 41I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.

2Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

 

c) associazioni di categoria

Art. 51Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.

2La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

 

Disciplinamento comunale di fiere e mercati

Art. 61I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.

2Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.

 

Entrata in vigore

Art. 71Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[1]

 

 

Pubblicata nel BU 2023, 251.


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.