Regolamento
del Servizio mobilità e scambi
(del 6 luglio 2022)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 71 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,
decreta:
Istituzione e compiti
Art. 11Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Servizio mobilità e scambi.
2La mobilità e gli scambi comprendono:
a)quelli di allievi e persone in formazione del secondario I e II, individuali o di classe, con altre regioni linguistiche della Svizzera;
b)quelli di minorenni e giovani con altre regioni linguistiche della Svizzera nel contesto della cultura, dello sport e del tempo libero;
c)le relazioni a distanza tra classi della scuola ticinese e classi di altre regioni linguistiche della Svizzera o di altri Paesi;
d)quelli di docenti finalizzati ad esperienze di insegnamento in altre lingue;
e)quelli linguistici di allievi e persone in formazione con l’estero nel quadro di programmi svizzeri e internazionali dedicati a questo scopo;
f)i periodi di stage e pratica professionale in un’altra regione linguistica della Svizzera o in un Paese estero durante la formazione professionale, quella terziaria o nel quadro della transizione al mondo del lavoro;
g)i soggiorni formativi e professionali in Svizzera e all’estero.
3Il servizio è subordinato all’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (di seguito UFCI) della Divisione della formazione professionale. Quest’ultimo è il partner di rifermento per la Divisione della formazione professionale e per la Divisione della scuola e si occupa:
a)di organizzare la mobilità e gli scambi di cui al cpv. 2;
b)di partecipare ai bandi di concorso nazionali e internazionali proposti nell’ambito del finanziamento della mobilità e degli scambi;
c)di intrattenere relazioni durature con gli omonimi servizi degli altri cantoni e di facilitare la conclusione di accordi intercantonali tra i servizi o di partenariati tra scuole;
d)di intrattenere relazioni durature con la Confederazione e le sue strutture che si occupano di elargire fondi per la mobilità e gli scambi;
e)di fungere da interlocutore unico verso l’Agenzia Movetia, assicurando a livello cantonale l’informazione, la promozione e l’implementazione dei progetti promossi dall’agenzia stessa verso le scuole, gli insegnanti, gli allievi e le famiglie;
f)di intrattenere relazioni durature con altre organizzazioni pubbliche internazionali attive negli scambi e mobilità;
g)di sottoporre al Dipartimento la stipulazione di accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che implicano oneri per il Cantone;
h)di stipulare sotto la responsabilità dell’UFCI accordi di collaborazione in ambito di mobilità e scambi che non implicano oneri per il Cantone;
i)di curare le relazioni con le organizzazioni del mondo del lavoro in Ticino e a livello nazionale che possono sostenere le iniziative cantonali inerenti alla mobilità e agli scambi;
j)di organizzare momenti di sensibilizzazione, informazione e di consulenza in materia di mobilità e scambi;
k)di coadiuvare i collegi dei docenti degli istituti postobbligatori ad elaborare i propri programmi sul plurilinguismo degli allievi;
l)di assistere prima, durante e dopo il soggiorno i partecipanti ai progetti di mobilità gestiti dal servizio;
m)di monitorare la mobilità e gli scambi che coinvolgono il Ticino;
n)di gestire i finanziamenti federali ed europei ottenuti dalla partecipazione a bandi di concorso;
o)di studiare e proporre adeguamenti in relazione al quadro giuridico di riferimento in tema di mobilità e scambi.
Organizzazione
Art. 21Il servizio è composto dai seguenti settori operativi:
a)il settore scambi, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. a) - d);
b)il settore stage e formazione pratica, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. e) - g) durante la formazione professionale e terziaria;
c)il settore lingua e mobilità, che si occupa di quanto previsto all’art. 1 cpv. 2 lett. f) - g) nel quadro della transizione al mondo del lavoro.
2Il responsabile del servizio:
a)ne dirige e coordina l’attività, curando il miglioramento della qualità delle prestazioni e l’assistenza ai partecipanti e assicurando la corretta gestione dei finanziamenti;
b)ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e le varie unità dipartimentali;
c)lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;
d)ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri cantoni, con l’Agenzia Movetia, con le organizzazioni e i partner cantonali, nazionali e internazionali con cui collabora.
Sede
Art. 3La sede del servizio è definita dal Dipartimento.
Collaborazione
Art. 41Il servizio collabora segnatamente con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, la Divisione della scuola, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale, con il Centro delle risorse didattiche e digitali, con l’Ufficio degli aiuti allo studio.
2Il servizio può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come conferenze o seminari.
Competenze decisionali in materia finanziaria
Art. 5Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:
a)al responsabile del servizio fino a 2'000 franchi;
b)al capoufficio UFCI per importi superiori a 2'000 franchi e fino a 10'000 franchi;
c)al capodivisione per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
d)al direttore del Dipartimento per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
e)al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
Entrata in vigore
Art. 6Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.[1]
Pubblicato nel BU 2022, 185.
[1] Entrata in vigore: 8 luglio 2022 - BU 2022, 185.