Regolamento
sulla sorveglianza elettronica in ambito civile
(del 17 novembre 2021)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
–visto l’articolo 28c del Codice civile svizzero;
–visto l’articolo 52 capoverso 2 del titolo finale del Codice civile svizzero,
decreta:
Oggetto
Art. 1Il presente regolamento disciplina l’esecuzione della sorveglianza elettronica in ambito civile tramite un dispositivo elettronico, fissato sull’autore, che consente di rilevare in continuo il luogo in cui si trova.
Campo d’applicazione
Art. 2Il regolamento si applica alle persone e alle autorità coinvolte nell’esecuzione della misura di sorveglianza elettronica in ambito civile.
Autorità competenti
Art. 3Le autorità competenti per l’esecuzione della misura di sorveglianza elettronica in ambito civile sono il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia e l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
a) Dipartimento delle istituzioni
Art. 4Il Dipartimento delle istituzioni:
a)stipula contratti di fornitura e di prestazione;
b)decide di affidare a enti pubblici o privati compiti relativi all’esecuzione;
c)emana direttive di esecuzione;
d)favorisce progetti di implementazione della sorveglianza attiva.
b) Divisione della giustizia
Art. 5La Divisione della giustizia:
a)vigila sull’operato dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa;
b)collabora con gli altri Cantoni, come pure con enti pubblici e privati, per l’esecuzione della sorveglianza elettronica;
c)raccoglie i dati annuali di attività concernente l’esecuzione della sorveglianza elettronica.
c) Ufficio dell’assistenza riabilitativa
Art. 6L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa:
a)riceve dal giudice la conferma di notifica della decisione relativa all’impiego della sorveglianza elettronica;
b)prende contatto con l’autore e in caso di irreperibilità informa il giudice senza indugio;
c)programma, applica e rimuove il dispositivo elettronico sull’autore, fornendo le necessarie spiegazioni;
d)informa il giudice del giorno di inizio della sorveglianza;
e)controlla l’esecuzione in maniera passiva (differita);
f)informa il giudice senza indugio in caso di violazione del divieto di manipolazione del dispositivo elettronico e di ogni altra circostanza rilevante;
g)fornisce al giudice e all’autorità giudiziaria i dati raccolti dal dispositivo elettronico e le informazioni di supporto necessarie;
h)cancella i dati raccolti dal dispositivo elettronico entro il termine di 12 mesi dall’avvio della sorveglianza;
i)incassa le spese di partecipazione a carico dell’autore.
Conservazione dei dati
Art. 7Il Centro sistemi informativi garantisce la consulenza e la supervisione sugli aspetti tecnici relativi alla conservazione dei dati gestiti dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
Esecuzione della sorveglianza elettronica
Art. 8La sorveglianza elettronica viene eseguita mediante l’utilizzo di un dispositivo elettronico.
Manipolazione del dispositivo
Art. 91Qualsiasi manipolazione del dispositivo è vietata.
2Eventuali danni causati volontariamente o per grave negligenza devono essere risarciti dall’autore.
Partecipazione alle spese
Art. 101Il giudice determina le spese di locazione giornaliere del dispositivo elettronico, tenendo conto della situazione economica dell’autore.
2Il costo minimo giornaliero di locazione è di 15 franchi.
3Per quanto non recuperabili dall’autore o da chi è tenuto al suo sostentamento, le spese sono anticipate dallo Stato.
4Gli anticipi effettuati dallo Stato nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso l’autore, tenuto conto della sua situazione economica.
Protezione dei dati
Art. 11I dati registrati durante la sorveglianza elettronica non possono essere usati per alcun altro scopo che non sia quello di controllare il rispetto dei divieti imposti dal giudice.
Entrata in vigore
Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Pubblicato nel BU 2021, 338.