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 Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni del 10 novembre 2021 (RSS)

Regolamento

concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni

(RSS)

(del 10 novembre 2021)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS);

vista l’ordinanza federale concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS);

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);

visto il regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),

decreta:

Scopo e campo di applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle disposizioni della sezione 4 dell’ordinanza federale concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS), concernente le manifestazioni con stimoli sonori. Esso si applica alle manifestazioni che si svolgono all’interno di edifici oppure all’aperto, in cui il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica.

 

Definizioni

Art. 21Per manifestazione ai sensi del presente regolamento si intende ogni evento aperto al pubblico, ricorrente o occasionale, durante il quale il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, che:

a)si tiene in locali notturni, discoteche o piano bar, ai sensi della legislazione in materia di esercizi pubblici, o nelle sale cinematografiche;

b)si svolge all’interno di edifici o di costruzioni fisse o mobili (esercizi pubblici, sale da concerti, capannoni, tendoni, ecc.) oppure all’aperto.

2È considerato organizzatore ai sensi del presente regolamento:

a)per le manifestazioni di cui al capoverso 1 lettera a il gerente del locale e/o il beneficiario di un permesso speciale rilasciato in virtù della legislazione in materia di esercizi pubblici o il titolare della sala cinematografica;

b)per le altre manifestazioni (cpv. 1 lett. b) colui che richiede all’autorità competente un’autorizzazione per la manifestazione.

 

Obbligo di notifica per gli stimoli sonori

Art. 31Nell’ambito della regolare richiesta di autorizzazione per le manifestazioni al Municipio, conformemente all’articolo 7 del regolamento di applicazione dell’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF), l’organizzatore deve inoltre notificare l’eventuale esposizione ad un livello sonoro medio superiore a 93dB(A).

2Il Municipio trasmette alla Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo, per preavviso, le notifiche relative alle manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

 

Valutazione e controlli

Art. 41La Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo:

a)valuta le notifiche di svolgimento delle manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a che producono stimoli sonori e formula un preavviso al Municipio;

b)verifica la conformità dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici, utilizzati per il controllo o la limitazione delle emissioni foniche, alle prescrizioni dell’articolo 21 e dell’allegato 4 numero 5.2.2 O-LRNIS;

c)esegue le misurazioni e i controlli;

d)può ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione del livello sonoro;

e)può eseguire misurazioni e controlli anche per altre manifestazioni (art. 2 cpv. 1 lett. b);

f)fornisce consulenza ai Comuni e agli organizzatori.

2Il Municipio:

a)per le manifestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, verifica e attesta la conformità delle misure adottate dall’organizzatore con le prescrizioni dell’O-LRNIS, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione per la manifestazione;

b)esegue le misurazioni e i controlli;

c)può ordinare l’installazione di un dispositivo elettronico di controllo o di limitazione del livello sonoro.

 

Inosservanza delle disposizioni

Art. 5In caso di inosservanza dell’O-LRNIS e del presente regolamento, come pure dell’autorizzazione di cui all’articolo 3:

a)l’autorità competente giusta l’articolo 4 adotta i provvedimenti necessari a ripristinare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 e allegato 4 numero 2, 3 e 4 O-LRNIS, con facoltà, nei casi gravi, di ordinare la cessazione della manifestazione;

b)nel caso di esercizi pubblici, segnala inoltre la violazione all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione per la conduzione dell’esercizio pubblico;

c)è inoltre riservata la procedura di contravvenzione giusta l’articolo 7.

 

Vigilanza

Art. 6Il Dipartimento del territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme della sezione 4 O-LRNIS e del presente regolamento e coordina i rapporti con l’autorità federale.

 

Contravvenzioni

Art. 7Nei casi di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, le contravvenzioni giusta l’articolo 13 della legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 16 giugno 2017 (LRNIS) sono perseguite dalla Divisione dell’ambiente giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Negli altri casi le contravvenzioni sono perseguite dal Municipio.

 

Abrogazione

Art. 8Il regolamento di applicazione dell’ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre 2009 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 9Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2021, 326.


[1]  Entrata in vigore: 12 novembre 2021 - BU 2021, 326.