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 : L sulla fusione e separazione di Comuni - 6 marzo 1945

 

Legge

sulla fusione e separazione di Comuni[1]

(del 6 marzo 1945)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1...[2]

 

Fusione, separazione e rettifica di confini

Art. 2[3]La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati mediante:

a)

b)la cessione di territorio non costituente frazione da un Comune ad altro Comune limitrofo;

c)la rettifica dei confini giurisdizionali;

d)

e)

f)la separazione di più frazioni di Comuni diversi per riunirle in un solo nuovo Comune.

§ …

 

Procedura:

a) istanza

Art. 3[4]Le domande di cessione di territorio o di rettifica di confini formulate dalle assemblee comunali, dai Consigli comunali, dai Municipi o da cittadini interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

 

b) procedimento d’ufficio

Art. 4Il Consiglio di Stato può iniziare il procedimento anche d’ufficio.

 

c) preavvisi comunali

Art. 5Il Consiglio di Stato trasmette immediatamente la domanda e il suo rapporto motivato a tutti i Comuni o frazioni di Comuni interessati per mezzo dei rispettivi Municipi, affinché le rispettive assemblee si pronuncino in proposito, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.

Le assemblee non potranno aver luogo prima di un mese dalla comunicazione della domanda.

Il preavviso comunale deve essere motivato.

 

Art. 6-13[5]

Art. 14[6]

Art. 15-16[7]

Art. 17[8]

Art. 18[9]

 

Rettifica dei confini

Art. 191Il Gran Consiglio può decretare la cessione o permuta di territorio, dietro equo compenso, allo scopo di rettificare in modo razionale la linea di confine fra due o più comuni, specie per adattarla alla configurazione del terreno.

2Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[10]

 

Decreto del Consiglio di Stato

Art. 20[11]1Le cessioni territoriali e le rettifiche di confine sono decise, anche nei rapporti patrimoniali, dal Consiglio di Stato, ossequiata la procedura prevista agli art. 3, 4 e 5 della presente legge, se il valore ufficiale di stima dei fondi ceduti o compensati non supera fr. 50000.-- e la superficie di mq. 50000.

2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[12]

 

Art. 21-23[13]

Art. 24-27[14]

 

 

Pubblicata nel BU 1945, 85.

 

 


[1]  Titolo modificato dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 105.

[2]  Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[3]  Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[4]  Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[5]  Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[6]  Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

[7]  Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[8]  Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60; precedente modifica: BU 1966, 202.

[9]  Art. abrogato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[10]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

[11]  Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 202.

[12]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 22.

[13]  Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.

[14]  Art. abrogati dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 60.