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 Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 30 giugno 2021 (ROPSR)

Regolamento

di applicazione dell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

(ROPSR)

del 30 giugno 2021 (stato 18 ottobre 2024)

 

IL consiglio di stato

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste

la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);

l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);

la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento d’applicazione del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);

la legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR),

decreta:

Oggetto

Art. 11Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza del 4 dicembre 2015 (OPSR) nel settore della prevenzione e dello smaltimento dei rifiuti, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.

2Esso stabilisce inoltre le disposizioni di esecuzione delle norme del capitolo quinto della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).

 

Autorità competenti

a) Dipartimento

Art. 2Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento):

a)allestisce il piano di gestione dei rifiuti (art. 31 segg. LPAmb, art. 4 OPSR, art. 5 RLaLPAmb) e lo sottopone per adozione al Consiglio di Stato (art. 6 RLaLPAmb);

b)rilascia le autorizzazioni d’esercizio delle discariche (art. 40 segg. OPSR);

c)coordina i rapporti con l’autorità federale.

 

b) Sezione protezione aria, acqua e suolo

Art. 31La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (di seguito SPAAS) in generale:

a)prende, nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;

b)fornisce ai Comuni, all’Azienda cantonale dei rifiuti (di seguito Azienda) e alle altre autorità e enti incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive.

2La SPAAS è in particolare l’autorità competente a:

a)allestire il resoconto dei rifiuti, degli impianti per i rifiuti e il rapporto sull’esercizio delle discariche (art. 6 cpv. 1 e 3 OPSR) e a trasmetterli all’Autorità federale;

b)rilasciare, mediante preavviso vincolante alla domanda di costruzione giusta la legge edilizia cantonale, l’autorizzazione di realizzazione delle discariche ai sensi dell’art. 39 OPSR;

c)ordinare l’adozione delle misure necessarie per ristabilire il corretto funzionamento degli impianti per i rifiuti (art. 28 cpv. 2 OPSR);

d)approvare i regolamenti operativi per gli impianti per i rifiuti in cui vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OPSR.

e)emanare le autorizzazioni di cui agli art. 23, 30 cpv. 3 e 52 cpv. 1 lett. b, all’allegato 4 cifre 1.2 e 2.3, e all’allegato 5 cifra 5.3 OPSR.

 

c) Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

Art. 4L’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (di seguito URSI):

a)esamina la conformità con le norme della LPAmb e dell’OPSR degli impianti per i rifiuti e dei procedimenti in materia di prevenzione e smaltimento dei rifiuti, con facoltà di richiedere agli esercenti la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla (art. 46 cpv. 1 LPAmb);

b)fornisce le informazioni e la consulenza ai privati, ai comuni e agli enti sulle misure per evitare, ridurre e riciclare i rifiuti (art. 7 OPSR) e sull’allestimento dei regolamenti operativi di cui all’art. 27 cpv. 2 OPSR;

c)collabora con l’Autorità federale e le organizzazioni del mondo del lavoro nell’ambito della formazione delle persone che svolgono attività legate allo smaltimento dei rifiuti (art. 8 OPSR);

d)è l’autorità di sorveglianza ai sensi degli art. 28 e 40 cpv. 2 OPSR, e può richiedere ai detentori degli impianti la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità (art. 46 cpv. 1 LPAmb) e di far capo a periti esterni, a loro spese;

e)ordina a coloro che eseguono lavori di costruzione o demolizione la separazione in ulteriori categorie di materiali o rifiuti (art. 17 cpv. 3 OPSR).

 

Sorveglianza dei Comuni

Art. 51I Municipi vegliano affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.

2I Municipi ordinano la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno.

 

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

Art. 6[1]1I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti provenienti dalle economie domestiche (art. 13 OPSR):

ingombranti combustibili non riciclabili;

ingombranti di legno;

carta e cartone;

vetro;

ferro minuto, latta ed alluminio;

ingombranti metallici;

rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici, oli esausti (minerali e vegetali);

le plastiche maggiormente riciclabili (PP e PE).

2I Comuni possono organizzare, conformemente all’art. 12 OPSR, la raccolta separata dei seguenti rifiuti provenienti dalle economie domestiche (elenco non esaustivo):

tessili e scarpe;

bottiglie per bevande in PET;

rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo come ad esempio tubi fluorescenti, apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso;

scarti organici di cucina;

rifiuti edili minerali e materiali inerti.

3I Comuni disciplinano il servizio di raccolta nel loro apposito regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb). Il servizio di raccolta può essere affidato a terzi (art. 17 cpv. 2 LALPAmb), purché dispongano di un regolamento operativo approvato dalla SPAAS (art. 27 cpv. 2 OPSR).

 

Rifiuti prodotti nell’ambito di manifestazioni

Art. 6a[2]1Gli organizzatori di manifestazioni ed eventi pubblici adottano i provvedimenti necessari a garantire uno smaltimento (raccolta, riutilizzo, riciclaggio o smaltimento definitivo) efficace e razionale dei rifiuti prodotti.

2I Municipi, nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni e gli eventi pubblici, stabiliscono le condizioni affinché sia promosso e applicato un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto delle direttive di gestione dei rifiuti emanate dalla SPAAS.

 

Obbligo di consegna all’Azienda Cantonale dei Rifiuti

Art. 7Riservate le disposizioni del diritto federale, tutti i rifiuti urbani non riciclabili di cui all’art. 3 lett. a OPSR, devono essere consegnati all’Azienda Cantonale dei Rifiuti, secondo le modalità definite da quest’ultima.

 

Scarti vegetali

Art. 8I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata ed il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati (art. 14 OPSR). Essi possono provvedervi in proprio, con altri Comuni o affidarne l’esecuzione a terzi, anche privati. Essi regolano il servizio nel loro regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb).

 

Rifiuti edili

a) norme applicabili

Art. 9I rifiuti edili devono essere separati in conformità all’art. 17 OPSR e, per quanto possibile, riciclati secondo gli art. 18, 19 e 20 OPSR; altrimenti, se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 5 cifra 1 o 2, devono essere depositati in discariche di tipo A rispettivamente di tipo B.

 

b) impiego di materiali da costruzione riciclati

Art. 101I rifiuti edili minerali devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione riciclati (art. 20 OPSR).

2Nelle opere edili realizzate dal Cantone (art. 12 cpv. 2 lett. d LALPAmb) e nelle opere realizzate dai Comuni, da altri enti pubblici o enti che ricevono aiuti finanziari dal Cantone (art. 12 cpv. 3 LALPAmb), devono essere impiegati materiali da costruzione riciclati.

3Il Dipartimento emana direttive e prescrizioni per l’impiego dei materiali da costruzione riciclati.

 

c) discariche di tipo A e di tipo B

Art. 111L’autorizzazione di realizzazione di discariche di tipo A e di tipo B può essere rilasciata unicamente se la discarica ha un volume utile di almeno 50'000 m3 per le discariche di tipo A e di 100'000 m3 per le discariche di tipo B. Nei comparti periferici del Cantone, previa approvazione dell’UFAM, può essere rilasciata l’autorizzazione di realizzazione unicamente se la discarica ha un volume utile minimo di 10'000 m3 (art. 37 OPSR).

2Il Dipartimento può fissare il comprensorio di raccolta delle discariche di tipo A e di tipo B (art. 40 cpv. 3 lett. b OPSR).

 

d) tariffe di deposito

Art. 121Le tariffe di deposito sono fissate dal Dipartimento, sentito il gestore, nell’autorizzazione d’esercizio conformemente all’art. 15 cpv. 2 lett. h LALPAmb.

2Il Dipartimento è autorizzato a procedere a controlli come pure a verifiche della contabilità di gestione.

 

e) tassa di pianificazione

Art. 131La tassa destinata a finanziare la pianificazione e lo studio dei necessari interventi (art. 15 cpv. 2 lett. f LALPAmb) per le discariche di tipo A e di tipo B previste nel Piano di gestione dei rifiuti corrisponde a 2.50 franchi alla tonnellata di materiale depositato definitivamente.

2Per il computo di tale tassa, fanno stato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati del 26 settembre 2008 (OTaRSi) e le relative disposizioni di applicazione.

 

Art. 14[3]

 

Garanzia finanziaria

Art. 151A garanzia della copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti in caso di cessazione dell’attività o gravi inadempienze, l’impresa che gestisce impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti è tenuta a costituire a favore dello Stato delle adeguate garanzie sotto forma di garanzia bancaria a prima richiesta.

2L’importo della somma garantita è fissato nella decisione riguardante il regolamento operativo, tenuto conto del tipo e della quantità dei rifiuti smaltiti e stoccati.

 

Abrogazione

Art. 16Il regolamento di applicazione dell’ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR) è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 17Ottenuta l’approvazione federale[4], il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente[5].

 

 

Pubblicato nel BU 2021, 246.


[1]  Art. modificato dal R 9.11.2022; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2022, 262.

[2]  Art. introdotto dal R 9.11.2022; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2022, 262.

[3]  Art. abrogato dal R 16.10.2024; in vigore dal 18.10.2024 - BU 2024, 239.

[4]  Approvazione federale: 28 luglio 2021 - BU 2021, 246.

[5]  Entrata in vigore: 6 agosto 2021 - BU 2021, 246.