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 Regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 14 aprile 2021 (RLPPS)

 

Regolamento

della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione

(RLPPS)

(del 14 aprile 2021)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Competenza

Art. 11Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione della legge e del presente regolamento.

2Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport è competente per l’emanazione del regolamento dipartimentale inerente la formazione e gli esami in ambito di prestazioni private di sicurezza e investigazione in applicazione dell’art. 31 lett. h) della legge.

 

Definizioni

Art. 21Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per:

a)Agenzia di sicurezza: persona giuridica che offre o fornisce prestazioni di sicurezza che soggiacciono alla legge e al presente regolamento.

b)Agenzia di investigazione: persona giuridica che offre o fornisce servizi di investigazione che soggiacciono alla legge e al presente regolamento.

c)Agente di sicurezza indipendente: persona fisica che offre prestazioni di sicurezza ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge in nome proprio e sotto la sua responsabilità, senza possibilità di assumere personale.

d)Investigatore indipendente: persona fisica che offre servizi di investigazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge in nome proprio e sotto la sua responsabilità, senza possibilità di assumere personale.

e)Traffico e circolazione stradale: ogni prestazione di sicurezza legata al traffico e alla circolazione che non rientri nella definizione di circolazione stradale di minima importanza e ad esclusione del disciplinamento del traffico in ambito ferroviario.

f)Sorveglianza e controlli: prestazioni di sorveglianza e controllo, segnatamente controlli agli ingressi, comprese le perquisizioni, sicurezza negli esercizi pubblici o in occasione di eventi e manifestazioni, negli stabilimenti industriali, commerciali e su mezzi di trasporto pubblici, sbarramenti, protezione di opere e strutture, ronde e controllo chiusure, prestazioni di conducenti di cani, antitaccheggio.

g)Investigazione: attività volta alla ricerca e alla raccolta di informazioni inerenti società, persone o beni su incarico di privati.

h)Trasporti securizzati di persone, beni o valori: trasporti effettuati a titolo professionale di persone, beni o valori tramite l’ausilio di veicoli blindati o securizzati e/o con scorta armata.

i)Protezione di persone o beni: prestazioni di mantenimento d’ordine, intervento in seguito ad allarme e protezione armata, o non armata, di beni o persone e prestazioni di conducenti di cani.

j)Gestione di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video: prestazioni di monitoraggio di luoghi, beni, persone o valori, costante e non, effettuate mediante la gestione di apparecchiatura audio e/o video o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini o suoni.

2Sono inoltre definite le seguenti attività:

a)Circolazione stradale di minima importanza: prestazioni di sicurezza legate alla circolazione stradale che possono essere esercitate da persone che non dispongono di autorizzazione e più precisamente il servizio di parcheggio, l’attraversamento pedoni e la regolamentazione del traffico qualora venga chiusa una corsia per un breve tratto di strada e per un lasso di tempo limitato al massimo a qualche ora.

b)Servizio cassa e controllo biglietti: prestazioni di semplice controllo alle entrate senza facoltà di intervento.

c)Assistenza al pubblico o alla clientela: servizio di semplice accompagnamento e informazione al pubblico e alla clientela senza facoltà di intervento.

 

Delega di compiti di sicurezza di minima importanza

Art. 3Le autorità pubbliche, a supporto della polizia, possono delegare compiti di sicurezza a privati nei seguenti casi:

a)disciplinamento del traffico;

b)manifestazioni locali, sagre e feste di paese;

c)controllo del traffico fermo e della «zona pedonale», previa preventiva autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni;

d)sorveglianza di edifici pubblici;

e)sorveglianza di centri per migranti;

f)controllo dei titoli di trasporto sui mezzi pubblici;

g)servizio vuotatura parchimetri;[1]

h)nei casi espressamente previsti da una legge.[2]

 

Capitolo secondo

Rappresentante responsabile

 

Obblighi del rappresentante responsabile

Art. 41Il rappresentante responsabile è designato dall’agenzia e deve disporre del potere di rappresentare e impegnare quest’ultima nei confronti di terze persone.

2Esso è segnatamente responsabile dei seguenti compiti:

a)assicurarsi che per le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge, venga impiegato unicamente personale autorizzato;

b)assicurarsi che l’abbigliamento del personale sia conforme alle prescrizioni della legge e del presente regolamento;

c)comunicare al Servizio, senza indugio, la fine del proprio rapporto lavorativo con la società rappresentata;

d)notificare al Servizio, prima dell’inizio dell’impiego, l’assunzione di personale titolare di un’autorizzazione e, entro 10 giorni dalla disdetta, la fine del rapporto lavorativo.

 

Sostituzione

Art. 51Ogni cambiamento di rappresentante responsabile deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione da parte dell’agenzia. Il Servizio può assegnare un termine perentorio per la designazione di un nuovo rappresentante. Decorso infruttuosamente tale termine l’autorizzazione dell’agenzia è automaticamente revocata.

2Il Servizio può, eccezionalmente e provvisoriamente, autorizzare un nuovo rappresentante responsabile anche qualora egli non disponga ancora della specifica formazione, purché egli:

a)disponga dei requisiti di cui all’art. 12 della legge, riservata la lett. e);

b)fornisca la prova dell’iscrizione al primo corso disponibile;

c)porti a termine con successo la formazione entro un anno.

 

Capitolo terzo

Istanza di autorizzazione

 

Indicazioni necessarie

Art. 61L’istanza deve essere presentata mediante il modulo ufficiale che prevede:

a)nome e cognome, data di nascita, nazionalità, luogo d’origine e domicilio del richiedente;

b)genere di autorizzazione che il richiedente intende ottenere;

c)genere di attività per cui il richiedente intende ottenere un’autorizzazione;

d)recapiti.

2Il cambiamento dei dati di cui al capoverso 1 deve essere notificato dall’interessato al Servizio senza indugio.

3Se si tratta di persona giuridica, l’istanza dev’essere interposta dal rappresentante legale.

 

Allegati

Art. 71All’istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui all’art. 11 della legge devono essere allegati:

a)un esemplare della tessera di riconoscimento dell’organizzazione;

b)un’attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile;

c)l’estratto del registro di commercio;

d)la lista dettagliata dei capi d’abbigliamento e la relativa documentazione fotografica qualora sia prevista un’uniforme.

2All’istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui all’art. 12 e 13 della legge devono essere allegati:

a)l’estratto del casellario giudiziale svizzero rilasciato da non più di tre mesi;

b)la dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione comprovante l’inesistenza di attestati di carenza di beni e di procedure fallimentari a carico del richiedente;

c)copia di un documento di legittimazione valido;

d)il certificato attestante il superamento degli esami previsti al termine della formazione professionale specifica;

e)se straniero, il permesso di soggiorno che lo autorizzi all’esercizio dell’attività lucrativa.

3L’agente di sicurezza o l’investigatore indipendente, oltre ai documenti di cui al cpv. 2 deve presentare un’attestazione comprovante l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile.

4La persona che risiede o che ha risieduto all’estero nei 5 anni precedenti l’istanza, deve inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.

5L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati.

 

Capitolo quarto

Impiego e aspetto esteriore

 

Impiegato del personale

Art. 8Un’agenzia può svolgere attività assoggettate alla legge solo per le quali il rappresentante responsabile ha ottenuto l’autorizzazione.

 

Armi

Art. 91Il porto d’armi è ammesso unicamente per le prestazioni di protezione di persone o di beni seriamente minacciati o per il trasporto securizzato di persone, di beni o di valori.

2Di principio è ammesso unicamente l’impiego di armi da fuoco corte e/o bastoni da combattimento.

3Le armi e l’equipaggiamento delle imprese di sicurezza e degli agenti di sicurezza devono inoltre conformarsi con le direttive emanate dal Dipartimento.

 

Veicoli

Art. 101I veicoli delle imprese di sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli dell’autorità e in particolare da quelli usati dalla Polizia cantonale o dalle polizie comunali.

2L’installazione di luci blu e avvisatori a due suoni alternati è vietato.

 

Uniformi

Art. 111Le eventuali uniformi degli agenti, gli stemmi, gli emblemi e le tessere di riconoscimento dell’organizzazione devono essere tali da rendere evidente che si tratti di agenti privati.

2È in particolare fatto divieto di adottare i colori usati dalla Polizia cantonale o dalle polizie comunali.

3Unicamente gli agenti autorizzati ai sensi dell’art. 7 della legge possono indossare l’uniforme ufficiale. Gli altri collaboratori dell’agenzia in servizio non possono indossare del vestiario che possa indurre a pensare che si tratti di agenti autorizzati, fatta eccezione per il vestiario ad alta visibilità necessario per svolgere compiti di minima importanza in ambito di circolazione stradale.

 

Tessera di legittimazione

Art. 121Sulla tessera di legittimazione figurano le seguenti informazioni:

a)numero di identificazione;

b)foto dell’agente titolare;

c)data di scadenza dell’autorizzazione;

d)genere di attività autorizzato;

e)codice identificativo.

2La perdita della tessera di legittimazione dev’essere immediatamente denunciata a un posto di Polizia cantonale. A mano della copia del formulario di denuncia dovrà poi essere richiesto il rilascio di un duplicato della tessera al Servizio.

 

Tessera di riconoscimento

Art. 131Sulla tessera di riconoscimento devono figurare i seguenti elementi:

a)foto dell’agente titolare;

b)denominazione dell’agenzia di sicurezza e/o d’investigazione.

2Gli agenti di sicurezza e gli investigatori hanno l’obbligo di portare con sé la tessera di riconoscimento della società per cui stanno svolgendo attività di sicurezza.

3La tessera di riconoscimento non riveste carattere ufficiale.

 

Cani d’intervento

Art. 141Coloro che intendono impiegare dei cani nell’ambito di un’attività di sicurezza ai sensi della legge, devono notificarlo al Servizio almeno 15 giorni prima. La notifica è considerata completa solamente dopo conferma scritta da parte del Servizio.

2I cani d’intervento, indipendentemente dalla loro razza, devono aver dapprima svolto il percorso formativo previsto dalle normative cantonali sui cani per le razze soggette a restrizioni.

3Alla notifica deve essere allegato il preavviso d’idoneità rilasciato dall’Ufficio del veterinario cantonale.

4L’Ufficio del veterinario cantonale comunica al Servizio qualsiasi motivo che potrebbe comportare l’inidoneità all’impiego del cane.

 

Capitolo quinto

Assicurazione RC

 

Prova del contratto di assicurazione

Art. 151La stipulazione della polizza va comprovata da una dichiarazione dell’assicuratore.

2Tale dichiarazione deve indicare in maniera chiara le prestazioni coperte dalla polizza e l’impegno per l’assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione.

 

Garanzia minima

Art. 16Il titolare deve stipulare una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a clienti e a terzi nell’esercizio della professione, per sé e per i propri dipendenti e per i cani d’intervento, dell’importo minimo di 5'000'000 di franchi.

 

Capitolo sesto

Formazione

 

Formazione di base

Art. 17Chiunque eserciti prestazioni di sicurezza e di investigazione ai sensi della legge deve aver seguito la specifica formazione che lo abilita all’esercizio dell’attività e della mansione per cui richiede l’autorizzazione.

 

Formazione continua

Art. 181Chiunque eserciti prestazioni di sicurezza e di investigazione è inoltre tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua definiti dall’apposito regolamento dipartimentale.

2Colui che ha lasciato decadere un’autorizzazione ai sensi della legge e che successivamente chiede il rilascio di un’autorizzazione dovrà in ogni caso attestare di aver seguito i corsi di formazione continua definiti dall’apposito regolamento dipartimentale.

 

Formazione impartita dalla Polizia cantonale

Art. 191Il Centro regionale formazione di polizia della Polizia cantonale è segnatamente competente per le seguenti formazioni specialistiche:

a)perquisizioni personali;

b)disciplinamento del traffico;

c)controllo del traffico fermo e della «zona pedonale».

2Coloro che hanno seguito una formazione specialistica erogata da un istituto diverso dal Centro regionale formazione di polizia della Polizia cantonale, se intendono ancora svolgere tali compiti, allo scadere dell’autorizzazione devono rinnovare la formazione ai sensi del capoverso 1.

 

Disposizioni relative alla formazione professionale

Art. 20Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport disciplina le condizioni per il conseguimento del certificato che abilita all’esercizio della professione e le modalità di svolgimento della formazione continua.

 

Capitolo settimo

Banca dati

 

Organo responsabile

Art. 211L’organo responsabile gestisce la banca dati con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi. Assolve in particolare i compiti seguenti:

a)è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati, in maniera conforme allo scopo e all’oggetto della banca dati, come previsto dall’art. 5 della legge;

b)coordina gli accessi interni alla banca dati;

c)gestisce i diritti di accesso;

d)su richiesta scritta e motivata di altre autorità dell’amministrazione cantonale o delle autorità comunali di polizia trasmette loro i dati necessari all’espletamento dei loro compiti legali;

e)si assicura che la banca dati sia regolarmente aggiornata.

2Per la sicurezza della banca dati vengono adottate le opportune misure tecniche.

 

Catalogo dei dati

Art. 22Il registro contiene i seguenti dati e documenti:

a)generalità del richiedente, sia esso persona giuridica o fisica;

b)risultati del test d’entrata previsto dalle disposizioni di cui all’art. 1 cpv. 2;

c)informazioni in merito alla formazione di base e continua;

d)documentazione allegata all’istanza in virtù dell’art. 7;

e)autorizzazioni ricevute e/o negate;

f)decisioni e sanzioni emanate nell’ambito della presente legge.

 

Durata di conservazione, cancellazione e distruzione

Art. 231La cancellazione dei dati è effettuata individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione.

2I dati destinati alla cancellazione possono essere conservati in forma anonima se necessari per scopi statistici.

 

Capitolo ottavo

Disposizioni varie e finali

 

Pubblicità

Art. 24La pubblicità dev’essere fatta con discrezione e in termini veridici, evitando in particolare tutto ciò che possa far presumere che l’organizzazione abbia un carattere ufficiale o semiufficiale.

 

Tasse

Art. 251Le tasse che il Servizio applica per ogni decisione di rilascio di autorizzazione sono le seguenti:

-agenzia di sicurezza o di investigazionefr. 500.–

-direzione di un’agenziafr. 300.–

-agente di sicurezza o investigatore privato indipendentefr. 300.–

-agente di sicurezza o investigatore privato alle dipendenze di un’agenziafr. 250.–

2Le tasse che il Servizio applica per ogni decisione di rinnovo di autorizzazione sono le seguenti:

-agenzia di sicurezza o di investigazionefr. 400.–

-direzione di un’agenziafr. 250.–

-agente di sicurezza o investigatore privato indipendentefr. 250.–

-agente di sicurezza o investigatore privato alle dipendenze di un’agenziafr. 200.–

3Per le autorizzazioni di durata limitata viene percepita una tassa ridotta proporzionalmente.

4Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa da 100 franchi a 500 franchi.

5Per ogni adeguamento di autorizzazione è percepita una tassa pari a 50 franchi, per ogni duplicato della tessera di legittimazione viene esposta una tassa di 30 franchi.

 

Pubblicazione

Art. 26Le revoche delle autorizzazioni possono essere pubblicate sul Foglio ufficiale o in ogni altro modo utile per garantire l‘informazione di tutti i terzi interessati.

 

Abrogazione

Art. 27Il regolamento della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza del 17 dicembre 1976 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 28Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2021.

 

 

Pubblicato nel BU 2021, 125.


[1]  Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.

[2]  Lett. introdotta dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 325.