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Decreto legislativo

concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali

del 29 gennaio 2014 (stato 21 febbraio 2025)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 15 ottobre 2013 n. 6860 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto di maggioranza 14 gennaio 2014 n. 6860 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Partecipazione finanziaria comunale

Art. 1[1]La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.

 

Importo e periodo

Art. 2[2]1La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni.

2La partecipazione comunale per il 2025 e per gli anni seguenti è ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione.[3]

3Essa resta in vigore fino alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020».[4]

4Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all’iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».

 

Art. 3Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[5]

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 161.


[1]  Art. modificato dal DL 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 453.

[2]  Art. modificato dal DL 10.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 35; precedente modifica: BU 2016, 453.

[3]  Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.

[4]  Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.

[5]  Entrata in vigore: 21 marzo 2014 - BU 2014, 161.