901.400

 : L sull’ integrazione sociale e professionale degli invalidi - 14 marzo 1979

 

Decreto legislativo

concernente l’introduzione di misure di incentivo alla rivitalizzazione di

edifici dismessi ubicati prevalentemente nelle regioni periferiche e

approvazione di un credito quadro complessivo di 10’000’000 di franchi

per il periodo 2020-2024

(del 20 gennaio 2020)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 13 marzo 2019 n. 7634 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 17 dicembre 2019 n. 7634R della Commissione gestione e finanze,

decreta:

Art. 1Per il periodo 2020-2024 è stanziato un credito quadro di 10’000’000 di franchi da destinare alla concessione di sussidi cantonali per progetti di recupero e rivitalizzazione di immobili dismessi ubicati prevalentemente in regioni periferiche promossi da comuni, gruppi di comuni o altri enti di diritto pubblico, oppure da partenariati pubblico-privati con una partecipazione pubblica a livello finanziario e decisionale.

 

Art. 21Per poter beneficiare del contributo, l’immobile oggetto della richiesta dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a)deve essere già inattivo da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (fa stato la statistica dell’Ufficio stime);

b)la sua valenza strategica è comprovata a livello regionale (fa stato la decisione del Consiglio direttivo del relativo Ente regionale per lo sviluppo);

c)ha ospitato nel tempo una documentata attività economica.

2Se l’immobile è di proprietà privata, questo deve soddisfare le seguenti caratteristiche addizionali:

a)l’offerta dell’immobile non trova corrispondenza nella domanda sul libero mercato (costituiscono carattere probatorio il numero di contatti infruttuosi del proprietario con eventuali investitori, a fronte di un prezzo adeguato alle caratteristiche dell’oggetto comprovato da una perizia indipendente);

b)non è stato interessato da modifiche del Piano regolatore o insediamenti contigui intercorsi negli ultimi 5 anni che ne abbiano aumentato direttamente o indirettamente il valore;

c)al momento della richiesta di sussidi ai sensi del presente decreto legislativo, è stato costituito un gruppo promotore ai sensi dell’art. 1.

 

Art. 31Per ogni progetto possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

a)mutuo a tasso d’interesse agevolato o senza interesse,

b)contributo a fondo perso.

2Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

a)non sono ammessi contenuti puramente commerciali o residenziali;

b)i promotori di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento complessivo;

c)il cumulo dei mutui e dei sussidi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non può superare il 50% dell’importo computabile;

d)per l’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 50% dell’importo computabile.

3I promotori sono chiamati a interessarsi degli aiuti della Confederazione per questo tipo di operazione e a documentare le risposte ottenute.

4Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

5Il Consiglio di Stato, su proposta degli Enti regionali per lo sviluppo e sentito il Gruppo strategico per la politica regionale, decide la concessione dei sussidi per il sostegno all’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio.

6Il Gran Consiglio decide la concessione dei sussidi per il sostegno ai progetti di realizzazione.

7Il Consiglio di Stato, qualora dovesse constatare la prevalenza dell’interesse privato su quello pubblico, può in ogni momento revocare la decisione di sostegno di cui al cpv. 5 e cpv. 6 ed esigere la restituzione dei sussidi già erogati.

8Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb).

 

Art. 4I crediti di cui all’art. 1 sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione dell’economia.

 

Art. 51Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.[1]

2Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

 

Pubblicato nel BU 2020, 109.


[1]  Entrata in vigore: 27 marzo 2020 - BU 2020, 109.