Regolamento
della legge di applicazione alla legge federale sui documenti
di identità dei cittadini svizzeri
(del 9 febbraio 2010)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri,
decreta:
Autorità competenti
Art. 11Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.[1]
2Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.
3I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.
Istruzioni
Art. 2L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.
Ripartizione delle tasse con i centri regionali
per i documenti d’identità ordinari
Art. 31Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi:
-passaporto ordinario per adultifr.59.90
-passaporto ordinario per bambinifr.21.20
-carta d’identità per adultifr.41.60
-carta d’identità per bambinifr.13.80
2In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto.
Obbligo di autocertificazione
Art. 4In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto.
Norma abrogativa
Art. 5È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.
Entrata in vigore
Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.
Pubblicato nel BU 2010, 56.
[1] Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.