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Decreto esecutivo

concernente il canone d’acqua

(del 16 ottobre 2019)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la modifica della legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFI) adottata il 22 marzo 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020 (RU 2019 3099-3101);

considerato l’art. 22 della legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA),

decreta:

Art. 1Il canone annuo per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie a fini idroelettrici è fissato in 110 franchi per chilowatt lordo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

 

Art. 2Gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo; per gli impianti idroelettrici con una potenza lorda media compresa tra 1 e 2 MW è applicato un aumento lineare fino all’aliquota fissata all’art. 1.

 

Art. 3Sono riservate possibili decisioni derogatorie in casi speciali, avuto riguardo in particolare ad eventuali diritti acquisiti dei concessionari.

 

Art. 4Il Dipartimento delle finanze e dell’economia è incaricato di applicare il presente decreto.

 

Art. 5È abrogato il decreto esecutivo concernente l’adeguamento del canone d’acqua del 23 novembre 2010.

 

Art. 6Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2019, 362.